19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/40


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad Sofia (Bulgaria) il 21 giugno 2022 — UA / EUROBANK BULGARIA AD

(Causa C-409/22)

(2022/C 359/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad Sofia

Parti

Ricorrente in primo grado: UA

Resistente in primo grado: EUROBANK BULGARIA AD

Questioni pregiudiziali

1.

Se la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento costituisca uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della [direttiva 2007/64/CE] (1).

2.

Se l’apostille apposta dall’autorità estera competente ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri faccia parte della procedura di autenticazione tanto dello strumento di pagamento quanto dell’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l’articolo 59 [paragrafo] 1 della direttiva.

3.

Ove lo strumento di pagamento (compreso quello che autorizza una terza persona a effettuare disposizioni in nome del pagatore) sia regolare dal punto di vista formale (prima facie), se il giudice nazionale possa presumere che l’operazione di pagamento sia autorizzata, ossia che il pagatore abbia acconsentito all’esecuzione della stessa.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU. 2007, L 319, pag. 1).


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