4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 257/42


Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Melnichenko / Consiglio

(Causa T-271/22)

(2022/C 257/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Andrey Melnichenko (St. Moritz, Svizzera) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.

Nell’inserire il ricorrente negli elenchi di cui agli atti impugnati, il Consiglio avrebbe agito in violazione del principio di proporzionalità, ai sensi dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome del ricorrente negli allegati agli atti impugnati.

Le motivazioni del Consiglio per l’inserimento del ricorrente negli elenchi sarebbero sostanzialmente erronee.

Il Consiglio non avrebbe identificato le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui sono state imposte misure restrittive al ricorrente e i motivi dedotti non sarebbero sufficientemente dettagliati, contrariamente agli obblighi del Consiglio.

Le prove fornite sarebbero insufficienti per sostenere l’inserimento del ricorrente negli elenchi di cui agli atti impugnati.


(1)  GU 2022, L 80, pag. 31.

(2)  GU 2022, L 80, pag. 1.


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