21.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 19 aprile 2023 — OB / Mercedes-Benz Group AG

(Causa C-251/23, Mercedes-Benz Group)

(2023/C 296/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg

Parti

Ricorrente: OB

Resistente: Mercedes-Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un veicolo con motore diesel al quale sia applicabile la norma sulle emissioni Euro 5 sia contrario alle disposizioni di diritto dell’Unione indipendentemente dal fatto che sia dotato di un dispositivo di commutazione che può essere qualificato concettualmente come impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 (1), qualora sia chiaro fin dall'inizio che, in ragione del suo tipo di costruzione e del controllo delle funzioni installate, con il motore a caldo, esso emette più di 180 mg di ossidi di azoto per chilometro nel «mix» anche durante l'effettuazione, in tali condizioni, di un ciclo di prova secondo il NEDC [nuovo ciclo di guida europeo].

2)

Se un elemento di progetto in un veicolo, che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri al fine di modulare i parametri del processo di combustione nel motore in funzione dell'esito di tale rilevamento, possa ridurre l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e configurare quindi un impianto di manipolazione ai sensi di detta disposizione, anche qualora la modulazione dei parametri del processo di combustione in funzione dell'esito del rilevamento, effettuata dall'elemento di progettazione, aumenti, da un lato, le emissioni di una determinata sostanza nociva, ad esempio gli ossidi di azoto, ma riduca, dall’altro, al contempo, le emissioni di una o più altre sostanze nocive, quali il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), in presenza di quali condizioni, in tale caso, l'elemento di progetto costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10 del regolamento n. 715/2007.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se disposizioni di diritto nazionale che impongano integralmente all'acquirente di un veicolo l'onere di provare l'esistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, senza che il costruttore del veicolo sia tenuto a fornire informazioni al riguardo nell'ambito dell'assunzione di prove, ostino all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1 e all'articolo 46 della direttiva 2007/46 (2) citati nella sentenza della Corte del 21 marzo 2023, [Mercedes Benz Group (responsabilità del costruttore per gli impianti di manipolazione) C-100/21, EU:C:2023:229], qualora da tali disposizioni risulti che l'acquirente di un veicolo gode di un diritto al risarcimento da parte del costruttore di tale veicolo nel caso in cui vi sia installato un impianto di manipolazione vietato (cfr. punti 91 e 93 della sentenza citata).

5)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 4), quale sia la ripartizione dell'onere della prova previsto dal diritto dell'Unione nella controversia tra l'acquirente di un veicolo e il suo costruttore in merito al diritto al risarcimento del primo nei confronti del secondo per l'esistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007. Se le parti beneficino di agevolazioni probatorie o se siano eventualmente soggette a obblighi e, in caso affermativo, quali. Qualora si applichino obblighi, quali siano le conseguenze in caso di inosservanza.


(1)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

(2)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).


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