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Document 02014O0060-20210101
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank of 19 December 2014 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (General Documentation Guideline) (ECB/2014/60) (recast)
Consolidated text: Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (rifusione)
Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (rifusione)
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/2021-01-01
02014O0060 — IT — 01.01.2021 — 010.001
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►M2 INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) ◄ (GU L 091 del 2.4.2015, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2015 |
L 116 |
22 |
7.5.2015 |
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INDIRIZZO (UE) 2015/1938 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 27 agosto 2015 |
L 282 |
41 |
28.10.2015 |
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INDIRIZZO (UE) 2016/64 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 |
L 14 |
25 |
21.1.2016 |
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INDIRIZZO (UE) 2016/2298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 novembre 2016 |
L 344 |
102 |
17.12.2016 |
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INDIRIZZO (UE) 2017/1362 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 maggio 2017 |
L 190 |
26 |
21.7.2017 |
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INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 febbraio 2018 |
L 95 |
23 |
13.4.2018 |
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INDIRIZZO (UE) 2019/1032 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2019 |
L 167 |
64 |
24.6.2019 |
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DECISIONE (UE) 2020/506 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 aprile 2020 |
L 109I |
1 |
7.4.2020 |
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INDIRIZZO (UE) 2020/1690 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 settembre 2020 |
L 379 |
77 |
13.11.2020 |
Rettificato da:
INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2014
sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60)
(rifusione)
INDICE |
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PARTE PRIMA — |
OGGETTO, AMBITO E DEFINIZIONI |
PARTE SECONDA — |
STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA |
TITOLO I — |
Operazioni di mercato aperto |
Capitolo 1 — |
Panoramica delle operazioni di mercato aperto |
Capitolo 2 — |
Categorie di operazioni di mercato aperto |
Capitolo 3 — |
Strumenti per le operazioni di mercato aperto |
TITOLO II — |
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti |
Capitolo 1 — |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Capitolo 2 — |
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
TITOLO III — |
Procedure delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
Capitolo 1 — |
Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema |
Sezione 1 — |
Procedure d'asta |
Sezione 2 — |
Fasi operative delle procedure d'asta |
Sottosezione 1 — |
Annuncio delle procedure d'asta |
Sottosezione 2 — |
Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti |
Sottosezione 3 — |
Aggiudicazione dell'asta |
Sottosezione 4 — |
Annuncio dei risultati d'asta |
Sezione 3 — |
Procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema |
Capitolo 2 — |
Procedure di regolamento per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
PARTE TERZA — |
CONTROPARTI IDONEE |
PARTE QUARTA — |
ATTIVITÀ IDONEE |
TITOLO I — |
Principi generali |
TITOLO II — |
Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili |
Capitolo 1 — |
Criteri di idoneità per le attività negoziabili |
Sezione 1 — |
Criteri generali di idoneità per le attività negoziabili |
Sezione 2 — |
Criteri di idoneità specifici per alcuni tipi di attività negoziabili |
Sottosezione 1 — |
Criteri di idoneità specifici per i titoli garantiti da attività |
Sottosezione 2 — |
Criteri di idoneità specifici per le obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività |
Sottosezione 3 — |
Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema |
Sottosezione 4 — |
Criteri di idoneità specifici per taluni strumenti di debito non garantiti |
Capitolo 2 — |
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili |
TITOLO III — |
Criteri di idoneità e requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili |
Capitolo 1 — |
Criteri di idoneità per le attività non negoziabili |
Sezione 1 — |
Criteri di idoneità per i crediti |
Sezione 2 — |
Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato |
Sezione 3 — |
Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) |
Sezione 4 — |
Criteri di idoneità per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (DECC) |
Capitolo 2 — |
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili |
Sezione 1 — |
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti |
Sezione 2 — |
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR |
Sezione 3 — |
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC |
TITOLO IV — |
Garanzie per le attività negoziabili e non negoziabili |
TITOLO V — |
Quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per le attività idonee |
TITOLO VI — |
Regole per il controllo dei rischi e la valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili |
Capitolo 1 — |
Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili |
Capitolo 2 — |
Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili |
Capitolo 3 — |
Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili |
TITOLO VII — |
Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze |
TITOLO VIII — |
Regole per l'utilizzo delle attività idonee |
TITOLO IX — |
Utilizzo transfrontaliero di attività idonee |
PARTE QUINTA — |
SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE |
PARTE SESTA — |
MISURE DISCREZIONALI |
PARTE SETTIMA — |
REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA |
Capitolo 1 — |
Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema |
Capitolo 2 — |
Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti |
Capitolo 3 — |
Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine |
Capitolo 4 — |
Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito |
Capitolo 5 — |
Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria |
PARTE OTTAVA — |
DISPOSIZIONI FINALI |
ALLEGATO I — |
Riserva obbligatoria |
ALLEGATO II — |
Annuncio delle operazioni d'asta |
ALLEGATO III — |
Aggiudicazione di aste e procedure d'asta |
ALLEGATO IV — |
Annuncio dei risultati d'asta |
ALLEGATO V — |
Criteri di selezione delle controparti per la partecipazione alle operazioni in cambi |
ALLEGATO VI — |
Utilizzo transfrontaliero di attività idonee |
ALLEGATO VI bis — |
Criteri di idoneità per l'utilizzo di sistemi di regolamento delle operazioni in titoli e dei collegamenti tra sistemi di regolamento delle operazioni in titoli nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema |
ALLEGATO VII — |
Calcolo delle sanzioni applicabili ai sensi della parte quinta e delle sanzioni pecuniarie applicabili ai sensi della parte settima |
ALLEGATO VIII — |
Obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività e requisiti dei registri dei dati a livello di prestito |
ALLEGATO IX — |
Processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia |
ALLEGATO IX bis — |
Requisiti di copertura minima per agenzie esterne di valutazione del merito di credito nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia |
ALLEGATO IX ter |
Requisiti minimi nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per relazioni su nuove emissioni e rapporti di sorveglianza relativi a programmi di obbligazioni garantite |
ALLEGATO IX Quater |
Criteri di accettazione e procedura di richiesta delle ECAI |
ALLEGATO XI — |
Forme di titoli |
ALLEGATO XII — |
Esempi di operazioni e procedure di politica monetaria dell'Eurosistema |
ALLEGATO XII bis — |
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ALLEGATO XIII — |
Tavola di raccordo |
ALLEGATO XIV — |
Indirizzo abrogato ed elenco delle successive modifiche dello stesso |
PARTE PRIMA
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:
per «formula convenzionale per la determinazione dei giorni per il calcolo degli interessi giorni effettivi/360» (actual/360 day-count convention) si intende la formula convenzionale applicata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema che determina il numero effettivo di giorni di calendario rilevanti ai fini del calcolo degli interessi utilizzando come base un anno di 360 giorni;
per «agenzia» (agency) si intende un soggetto stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro che sia impegnato in talune attività per il bene comune svolte a livello nazionale o regionale ovvero sia al servizio del loro fabbisogno di finanziamento e che sia classificato dall'Eurosistema come agenzia. L'elenco dei soggetti classificati come agenzie è pubblicato sul sito Internet della BCE e specifica se i criteri quantitativi a fini della determinazione dello scarto di garanzia stabiliti nell'allegato XII bis sono soddisfatti in relazione al singolo ente;
per «titoli garantiti da attività» (asset-backed securities, ABS) si intendono strumenti di debito garantiti da un insieme di attività finanziarie (fisse o rinnovabili) che si convertono in contante entro un periodo di tempo definito. In aggiunta, possono sussistere diritti o altre attività che assicurano la riscossione dei proventi o la loro distribuzione tempestiva ai detentori del titolo. Di regola, i titoli garantiti da attività sono emessi da società veicolo appositamente costituite che hanno acquisito l'insieme delle attività finanziarie dal cedente (originator) o dal venditore. Sotto tale profilo, i pagamenti sui titoli garantiti da attività dipendono innanzitutto dal flusso di cassa generato dalle attività del pool sottostante e da altri diritti intesi ad assicurare il pagamento tempestivo, quali linee di liquidità, garanzie o altre forme, di solito indicate come forme di supporto della qualità creditizia.
per «procedura bilaterale» (bilateral procedure) si intende una procedura mediante la quale la BCN, ovvero in casi eccezionali la BCE, conduce operazioni di fine tuning o operazioni definitive direttamente con una o più controparti ovvero nelle borse valori o tramite operatori di mercato, senza ricorso a procedure d'asta;
per «sistema di gestione mediante scritturazione contabile» (book-entry system) si intende un sistema che consente il trasferimento di titoli e altre attività finanziarie senza spostamento fisico di documenti cartacei o certificati, ad esempio il trasferimento elettronico di titoli;
per «giornata operativa» (business day) si intende: a) in relazione a un obbligo di pagamento, ogni giornata nella quale TARGET2 è operativo per effettuare tale pagamento; ovvero b), riguardo all'obbligo di consegnare attività, ogni giornata nella quale l'SSS attraverso il quale devono essere consegnate le attività sia operante nel luogo in cui la consegna dei titoli pertinenti deve essere effettuata;
per «sistema di deposito accentrato» (SDA) [central securities depository, CSD] si intende un depositario centrale di titoli come definito al numero 1) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
per «prestito garantito» (collateralised loan) si intende un accordo tra una BCN e una controparte in forza del quale è fornita liquidità a una controparte sotto forma di prestito garantito da un valido diritto di prelazione concesso da tale controparte alla BCN, ad esempio in forma di un pegno, cessione in garanzia o una charge su determinate attività;
per «raccolta di depositi a tempo determinato» (collection of fixed-term deposits) si intende uno strumento usato per l'effettuazione di operazioni di mercato aperto mediante il quale l'Eurosistema invita le controparti a collocare depositi a tempo determinato su conti costituiti presso la BCN di appartenenza allo scopo di assorbire liquidità dal mercato;
per «autorità competente» (competent authority), si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 2 );
per «controparte» (counterparty) si intende un ente che soddisfa i criteri di idoneità stabiliti nella parte terza, che lo legittimano ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
per «obbligazioni garantite» (covered bonds) si intendono strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;
per «credito» (credit claim) si intende un diritto a ricevere il pagamento di una somma di denaro, che costituisce il debito di un debitore nei confronti di una controparte. I crediti comprendono altresì gli Schuldscheindarlehen e i crediti private registrati olandesi nei confronti delle amministrazioni pubbliche o di altri debitori idonei che beneficiano di una garanzia di Stato (ad esempio le società operanti nel settore dell'edilizia abitativa);
per «ente creditizio» (credit institution) si intende un ente creditizio di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e del numero 1 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), il quale sia soggetto alla vigilanza di un'autorità competente o sia un ente creditizio di proprietà pubblica nel significato di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetto a vigilanza di un'autorità rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
«rating del credito» (credit rating) ha il medesimo significato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ( 5 );
per «utilizzo transfrontaliero» (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di:
attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;
attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza;
crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;
strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM;
strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;
per «copertura valutaria» (currency hedge) si intende un accordo stipulato tra l'emittente di un titolo e la controparte di copertura dell'operazione in base al quale una parte del rischio di cambio derivante dal ricevimento di flussi di cassa in una valuta diversa dall'euro è attenuata scambiando i suddetti flussi di cassa con pagamenti in euro effettuati dalla controparte di copertura, comprese le garanzie prestate dalla stessa su tali pagamenti;
per «custode» (custodian) si intende un soggetto che cura la custodia e l'amministrazione di titoli e altre attività finanziarie per conto di terzi;
per «valore di mercato in caso di inadempimento» (default market value) si intende, in relazione a un'attività a una certa data:
il valore di mercato di tale attività al momento della valutazione dell'inadempimento, calcolato in base al prezzo più rappresentativo rilevato nella giornata operativa precedente la data di valutazione;
in assenza di un prezzo rappresentativo dell'attività nella giornata operativa precedente la data di valutazione, il più recente prezzo di contrattazione. Se questo non è disponibile, la BCN che effettua l'operazione definisce un prezzo tenendo conto dell'ultimo prezzo accertato per l'attività in questione sul mercato di riferimento;
nel caso di attività per le quali non esiste alcun valore di mercato, il valore determinato in base ad altro metodo ragionevole di valutazione;
se la BCN ha venduto le attività o attività equivalenti al prezzo di mercato prima della data di valutazione dell'inadempimento, il ricavato netto della vendita dopo aver dedotto tutti i costi, le commissioni e gli altri oneri ragionevoli sostenuti in connessione con tale vendita, calcolato dalla BCN in base agli importi da essa stessa determinati;
per «sistema di consegna contro pagamento» (delivery-versus payment system, delivery-against payment system) si intende, in un sistema di regolamento con scambio definitivo di attività contro corrispettivo, il meccanismo volto ad assicurare che il trasferimento definitivo di attività, ossia la loro consegna, sia eseguito soltanto a condizione che abbia luogo il contestuale trasferimento definitivo di una o più altre attività in contropartita, ossia il pagamento;
per «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility) si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti, su loro iniziativa, possono utilizzare per costituire depositi overnight presso l'Eurosistema tramite una BCN, remunerati a un tasso di interesse prestabilito;
per «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate) si intende il tasso di interesse applicato all'operazione di deposito presso la banca centrale;
per «collegamento diretto» si intende un accordo tra due SSS gestiti da SDA, in forza del quale un SDA diviene un partecipante diretto dell'SSS gestito dall'altro SDA mediante l'apertura di un conto titoli, al fine di consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili;
per «utilizzo nazionale» (domestic use) si intende la presentazione in garanzia, da parte di una controparte stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, di:
attività negoziabili emesse e detenute nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;
crediti il cui contratto sia disciplinato dalla legislazione dello Stato membro della propria BCN di appartenenza;
strumenti di debito garantiti da mutui residenziali emessi da soggetti stabiliti nello Stato membro della propria BCN di appartenenza;
strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei emessi e detenuti nello stesso Stato membro della propria BCN di appartenenza;
per sistema di earmarking (earmarking system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui è fornita liquidità a fronte di attività specifiche e identificabili date in garanzia per ogni specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema. La BCN di appartenenza può consentire la sostituzione di tali attività con altre specifiche attività idonee purché destinate a garanzia e adeguate per quella particolare operazione;
per «obbligazione garantita legislativa del SEE» (EEA legislative covered bond) si intende un’obbligazione garantita emessa conformemente ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
per «attività idonee» (eligibile assets) si intendono attività che soddisfano i criteri dettati nella parte quarta e sono di conseguenza idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
per «collegamento idoneo» si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco dei collegamenti idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei sottostanti;
per «SSS idoneo» si intende un SSS gestito da un SDA che l'Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis per l'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed è pubblicato nell'elenco degli SSS idonei dell'Eurosistema sul sito Internet della BCE;
per «fine giornata» (end-of-day) si intende il momento della giornata operativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti precedentemente immessi nel sistema vengono perfezionati per quella giornata;
per «data di attivazione delle segnalazioni ESMA» si intende il primo giorno in cui sia (a) un registro di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e pertanto diviene un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, sia (b) le pertinenti norme tecniche di attuazione, nel formato di cui ai moduli standardizzati, sono state adottate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e sono divenute applicabili;
per «registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA» si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ai sensi del punto 23) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato presso l'ESMA ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento;
per «tasso di inflazione nell'area dell'euro» (euro area inflation index) si intende un indice fornito da Eurostat o da un'autorità statistica nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad esempio l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP);
per «Spazio economico europeo (SEE)» (European Economic Area) si intendono tutti gli Stati membri a prescindere dalla loro formale adesione al SEE, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia;
per «Eurosistema» (Eurosystem) si intende la BCE e le BCN;
per «giornata operativa dell'Eurosistema» (Eurosystem business day) si intende un qualsiasi giorno in cui la BCE e almeno una BCN sono operative al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
per «operazioni di finanziamento dell'Eurosistema» (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; e b) credito infragiornaliero;
per «registro dei dati designato dall'Eurosistema» si intende un soggetto designato dall'Eurosistema in conformità all'allegato VIII e che continua a soddisfare i requisiti per la designazione ivi stabiliti;
per «operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema» (Eurosystem monetary policy operations) si intendono operazioni di mercato aperto e operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
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per «trasferimento definitivo» (final transfer) si intende un trasferimento irrevocabile e incondizionato di fondi o attività finanziarie che estingue l'obbligazione sottostante;
per «società finanziaria» si intende una società finanziaria quale definita nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
per «operazioni di fine tuning» (fine-tuning operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto utilizzate dall'Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato;
per «cedole fisse» (fixed coupons) si intendono cedole con pagamento di interessi periodici predeterminati;
per «procedura d'asta a tasso fisso» (fixed-rate tender procedure) si intende una procedura d'asta nella quale la BCE specifica il tasso d'interesse, il prezzo, il punto a termine o il differenziale prima della procedura d'asta e le controparti partecipanti specificano l'importo che intendono negoziare al tasso di interesse, al prezzo, al punto a termine o al differenziale fissato;
per «cedola variabile» (floating coupon) si intende una cedola indicizzata a un tasso di interesse di riferimento con un periodo di riadeguamento della cedola inferiore o pari a un anno;
le «operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria» (foreign exchange swap for monetary policy purposes) sono uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto nelle quali l'Eurosistema acquista (o vende) euro a pronti contro una valuta estera e, contestualmente, li rivende (o riacquista) a termine a una data di riacquisto predeterminata;
per «BCN di appartenenza» (home NCB) si intende la BCN dello Stato membro la cui moneta è l'euro in cui la controparte è stabilita;
per «calendario indicativo delle operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema» (indicative calendar for the Eurosystem's regular tender operations) si intende un calendario predisposto dall'Eurosistema, approvato dal Consiglio direttivo della BCE, che indica la tempistica del periodo di mantenimento delle riserve nonché l'annuncio, l'aggiudicazione e la scadenza delle operazioni di rifinanziamento principali e di quelle regolari di rifinanziamento a più lungo termine;
per «ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico» (in-kind recapitalisation with public debt instruments) si intende qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l'ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico che siano stati emessi da uno stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all'ente creditizio;
per «sistema di deposito accentrato internazionale (SDAI)» (international central securities depository, ICSD) si intende un SDA che esercita attività di regolamento di titoli negoziati a livello internazionale su vari mercati nazionali, tipicamente fra diverse aree valutarie;
per «organizzazione internazionale» (international organisation) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013; all'esposizione nei confronti di tali soggetti si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;
per «codice internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN)» (international securities identification number) si intende il codice di identificazione internazionale assegnato a titoli emessi sui mercati finanziari;
per «credito infragiornaliero» si intende il credito infragiornaliero quale definito al punto 26) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/27. ( 9 );
per «impresa di investimento» si intende un'impresa di investimento nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento (UE) n. 575/2013;
per «fondo di investimento» si intendono fondi comuni monetari (FCM) o fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari quali definiti nell'allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013;
per «emissione di certificati di debito della BCE» (issuance of ECB debt certificates) si intende uno strumento di politica monetaria utilizzato per la conduzione di operazioni di mercato aperto con il quale la BCE emette certificati di debito che rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato;
per «obbligazione garantita di tipo jumbo» (jumbo covered bond) si intende un’obbligazione garantita legislativa del SEE con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market makers quotino con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;
per «crediti derivanti da leasing» (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing. I contratti del tipo Personal Contract Purchase (PCP), vale a dire i contratti in base ai quali il soggetto obbligato può esercitare la facoltà di: a) effettuare un pagamento finale per acquistare la piena proprietà dei beni; o b) restituire i beni come forma di estinzione del contratto, sono assimilati ai contratti di leasing;
per «obbligazione garantita legislativa» (legislative covered bond) si intende un’obbligazione garantita che sia un’obbligazione garantita legislativa del SEE o un’obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE;
per «sostegno di liquidità» (liquidity support) si intende ogni elemento strutturale, attuale o potenziale, concepito o ritenuto idoneo per essere usato a copertura di qualsiasi temporanea mancanza di liquidità che possa avere luogo durante la vita di un'operazione in titoli garantiti da attività (ABS);
per «registro dei dati a livello di prestito» si intende un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA o un registro dei dati designato dall'Eurosistema;
per «operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT)» (longer-term refinancing operation, LTROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee intese a fornire liquidità con scadenza superiore a quella delle operazioni di rifinanziamento principali al settore finanziario;
per «operazioni di rifinanziamento principali, (ORP)» (main refinancing operations, MROs) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto regolari effettuate dall'Eurosistema sotto forma di operazioni temporanee;
«periodo di mantenimento» (maintenance period) ha lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);
per «richiesta di margini» (margin call) si intende una procedura connessa all'applicazione di margini di variazione. Tale procedura prevede che, qualora il valore delle attività mobilizzate dalla controparte a garanzia, misurato periodicamente, scenda al di sotto di un determinato livello, l'Eurosistema richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante. per i sistemi di pooling una richiesta di margini è effettuata solo in casi di under-collateralisation, e per i sistemi con individuazione specifica dell'attività sottostante (sistemi di earmarking) sono effettuate richieste di margine simmetriche, secondo il metodo specificato nella regolamentazione a livello nazionale della BCN di appartenenza;
per «tasso di interesse marginale» (marginal interest rate) si intende il tasso di interesse più basso nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'immissione di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte ovvero il tasso di interesse più elevato nelle procedure d'asta a tasso variabile finalizzate all'assorbimento di liquidità al quale le offerte sono soddisfatte;
per «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intende un'operazione di rifinanziamento dell'Eurosistema utilizzata su iniziativa delle controparti per ottenere credito overnight dall'Eurosistema tramite una BCN a un tasso di interesse prestabilito subordinato alla costituzione in garanzia di una quantità sufficiente di attività idonee;
per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility rate) si intende il tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale;
per «quotazione marginale di uno swap» (marginal swap point quotation) si intende la quotazione in swap point in corrispondenza della quale si esaurisce l'importo complessivo assegnato all'asta;
per «attività negoziabili» (marketable assets) si intendono strumenti di debito ammessi alla negoziazione su un mercato e che soddisfano i criteri di idoneità dettati nella parte quarta;
per «data di scadenza» (maturity date) si intende la data di scadenza di un'operazione di politica monetaria dell'Eurosistema. Nel caso di un'operazione di pronti contro termine o di swap, la data di scadenza coincide con la data di riacquisto;
per «Stato membro» (Member State) si intende uno Stato membro dell'Unione;
per «multi cédulas» si intende uno strumento di debito emesso da una determinata società veicolo spagnola (Fondo de Titulizacion de Activos, FTA) che permette il raggruppamento di un certo di numero di singole cédulas (obbligazioni garantite spagnole) di valore ridotto provenienti da diversi originator;
per «banca multilaterale di sviluppo» (multilateral development bank) si intende uno dei soggetti elencati all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; alle esposizioni verso detti enti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 per cento;
per «asta a tasso multiplo (asta di tipo americano)» (multiple rate auction [American auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione sono pari al tasso di interesse, al prezzo o ai punti a termine offerti da ciascun partecipante all'asta;
per «cedola a variazioni predefinite» (multi step coupon) si intende una struttura di cedola in cui il margine (x) aumenta più di una volta durante la vita dell'attività secondo un calendario predefinito a date prefissate, solitamente quella di rimborso anticipato o quella di pagamento della cedola.
per «Banca centrale nazionale (BCN)» (national central bank, NCB) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
per giornata operativa della BCN (NCB business day) si intende un qualsiasi giorno in cui una BCN è operativa al fine dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema comprese le giornate nelle quali succursali della BCN possano essere chiuse a causa di festività locali o regionali;
per «paesi del G10 non appartenenti al SEE» (non-EEA G10 countries) si intendono i paesi partecipanti al gruppo dei Dieci (G10) che non sono paesi del SEE ossia gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone e la Svizzera;
per «obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE» (non-EEA G10 legislative covered bond) si intende un’obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti del quadro normativo nazionale riguardante le obbligazioni garantite di un paese del G10 non appartenente al SEE;
«società non finanziaria» (non-financial corporation) ha il medesimo significato di cui al regolamento (UE) n. 549/2013;
per «attività non negoziabili» (non-marketable assets) s'intendono le seguenti attività depositi a tempo determinato, crediti, DGMR e strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei;
per «strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei» (di seguito, DECC) (Non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims), s'intendono gli strumenti di debito:
garantiti, direttamente o indirettamente, da crediti che soddisfano tutti i criteri di idoneità dell'Eurosistema per i crediti in conformità alla sezione 1 del capitolo 1 del titolo III della parte quarta, fatte salve le disposizioni dell'articolo 107 septies;
tali da offrire doppia rivalsa nei confronti di: i) un ente creditizio che sia l'originator dei crediti sottostanti; e ii) l'insieme dinamico di crediti sottostanti, di cui al punto a);
per i quali non c'è segmentazione del rischio;
▼M9 —————
per «operazione definitiva» (outright transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto in cui l'Eurosistema effettua sul mercato acquisti o vendite definitivi (a pronti o a termine) di attività negoziabili idonee, che determinano il totale trasferimento della piena proprietà dal venditore all'acquirente senza che sia previsto un successivo trasferimento della proprietà al venditore;
per «sistema di pooling» (pooling system) si intende un sistema per la gestione delle garanzie delle BCN in cui le controparti aprono presso una BCN conti di deposito indistinto (pool account) per costituire un insieme di attività a garanzia del complesso delle loro operazioni con l'Eurosistema e in cui le attività sottostanti non sono registrate in modo tale da collegare una singola attività idonea a una specifica operazione di finanziamento dell'Eurosistema e la controparte può provvedere alla loro sostituzione su base continua;
per «rating del credito pubblico» (public credit rating) si intende un rating di credito che è: a) emesso o avallato da un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione e accettata dall'Eurosistema come agenzia esterna di valutazione del merito di credito; e b) reso pubblico o comunicato in abbonamento;
per «ente del settore pubblico» (public sector entity) si intende un ente classificato da un'autorità statistica nazionale come rientrante nel settore pubblico ai fini del regolamento (UE) n. 549/2013;
per «asta veloce» (quick tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 105 minuti dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione con la possibilità di consentire la partecipazione a un numero limitato di controparti, come ulteriormente precisato nella parte seconda;
per «collegamento indiretto» (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due diversi SDA che scambiano operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSS gestito da un SDA che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da SDA che partecipano a TARGET2-Securities, mediante diversi SSS gestiti da SDA che agiscono da intermediari;
per «operazione di pronti contro termine» (repurchase agreement) si intende un'operazione in cui un'attività idonea è venduta a un compratore senza riserva della proprietà da parte del venditore, con contestuale riconoscimento al venditore del diritto e dell'obbligazione di riacquistare un'attività equivalente a un prezzo determinato a data futura o su richiesta;
per «data di riacquisto» (repurchase date) si intende la data in cui l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine;
per «prezzo di riacquisto» (repurchase price) si intende il prezzo al quale l'acquirente è tenuto a rivendere alla controparte attività equivalenti in un'operazione di pronti contro termine. Il prezzo di riacquisto è pari alla somma del prezzo di acquisto e del differenziale di prezzo equivalente all'interesse sul credito concesso per la durata dell'operazione;
per «operazione temporanea» (reverse transaction) si intende uno strumento utilizzato nella conduzione di operazioni di mercato aperto e per consentire l'accesso a operazioni di rifinanziamento marginale in cui una BCN acquista o vende attività idonee in un'operazione di pronti contro termine o effettua operazioni di finanziamento sotto forma di prestiti garantiti;
per «conto di deposito in titoli» (safe custody account) si intende un conto in titoli gestito da uno SDAI, da uno SDA o da una BCN sul quale gli enti creditizi possono depositare titoli idonei per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
per «sistema di regolamento titoli» (securities settlement system, SSS) si intende un sistema di regolamento titoli quale definito al punto 10) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, che consente il trasferimento di titoli senza pagamento (free of payment, FOP) oppure contro pagamento (delivery-versus-payment, DVP);
per «data di regolamento» (settlement date) si intende la data in cui l'operazione è regolata;
per «asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese)» (single rate auction [Dutch auction]) si intende un'asta in cui il tasso di interesse, il prezzo o i punti a termine di aggiudicazione applicati a tutte le offerte accolte sono pari rispettivamente al tasso di interesse, al prezzo o ai punti termine marginali;
per «società veicolo (SV)» (Special Purpose Vehicle [SPV]) si intende una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui al punto 66, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
per «asta standard» (standard tender) si intende una procedura d'asta effettuata di norma nell'arco di 24 ore dall'annuncio d'asta all'annuncio dei risultati dell'assegnazione;
per «operazioni di tipo strutturale» (structural operations) si intende una categoria di operazioni di mercato aperto effettuate allo scopo di regolare la posizione strutturale di liquidità dell'Eurosistema nei confronti del settore finanziario o perseguire diversi scopi di politica monetaria come ulteriormente precisato nella parte seconda;
▼M9 —————
per «obiettivo di prestazione in termini di sostenibilità» (sustainability performance target, SPT) si intende un obiettivo fissato dall’emittente in un documento pubblico relativo all’emissione che misuri miglioramenti quantificati del profilo di sostenibilità dell’emittente per un periodo di tempo predefinito con riferimento a uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) e/o a uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite in relazione ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale ( 11 );
per «punto a termine» (swap point) si intende il differenziale tra il tasso di cambio dell'operazione a termine e il tasso di cambio dell'operazione a pronti in un'operazione di swap in valuta, quotato secondo le convenzioni generali di mercato;
per «emissioni a rubinetto» (tap issuance) o «emissione a rubinetto» (tap issue) si intende un'emissione che forma una serie unitaria con un'emissione o emissioni precedenti;
per «TARGET2» si intende il sistema transeuropeo automatizzato di trasferimento espresso con regolamento lordo in tempo reale per l'euro che fornisce il regolamento dei pagamenti in euro in moneta di banca centrale, disciplinato ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27;
per «procedura d'asta» (tender procedure) si intende una procedura con la quale l'Eurosistema fornisce al mercato o ne assorbe liquidità e in cui la BCN effettua operazioni accettando le offerte presentate dalle controparti a seguito di un pubblico annuncio;
per «data di contrattazione (T)» (trade date) si intende la data di esecuzione di una negoziazione ossia di un accordo relativo a un'operazione finanziaria tra due controparti. La data di contrattazione può coincidere con la data di regolamento (regolamento stesso giorno), ovvero anticiparla di un numero definito di giornate operative (la data di regolamento viene indicata come T + intervallo di regolamento);
▼M9 —————
per «agente triparty» (tri-party agent, TPA) si intende un SDA che gestisce un SSS idoneo che ha stipulato un contratto con una BCN in forza del quale tale SDA è tenuto a prestare determinati servizi di gestione delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;
per «Unione» (Union) si intende l'Unione europea;
per «scarto di garanzia» (valuation haircut) si intende una deduzione percentuale applicata al valore di mercato di un'attività mobilizzata a garanzia in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
per «riduzione di valore» (valuation markdown) si intende una determinata riduzione percentuale del valore di mercato di attività mobilizzate a garanzia di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, precedente all'applicazione dell'eventuale scarto di garanzia;
per «procedura d'asta a tasso variabile» (variable rate tender) si intende una procedura d'asta in cui le controparti partecipanti indicano sia l'ammontare che intendono negoziare sia il tasso di interesse, il punto a termine o il prezzo al quale intendono effettuare operazioni con l'Eurosistema in competizione l'una con l'altra e in cui le offerte più competitive sono soddisfatte per prime fino a esaurimento dell'ammontare totale dell'offerta;
per «ente di liquidazione» si intende un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio ( 13 ).
per «cedola zero» (zero coupon) si intende una struttura cedolare che non prevede il pagamento periodico di cedole.
PARTE SECONDA
STRUMENTARIO, OPERAZIONI, SINGOLI STRUMENTI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA
Articolo 3
Quadro di attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema
Lo strumentario utilizzato dall'Eurosistema nell'attuazione della politica monetaria consiste di:
operazioni di mercato aperto;
operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
obblighi di riserva minima.
Articolo 4
Caratteristiche indicative delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
La Tavola 1 presenta una sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
Tavola 1
Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
Categorie di operazioni di politica monetaria |
Tipologia degli strumenti |
Scadenza |
Frequenza |
Procedura |
||
Immissione di liquidità |
Assorbimento di liquidità |
|||||
Operazioni di mercato aperto |
Operazioni di rifinanziamento principali |
Operazioni temporanee |
— |
Una settimana |
Settimanale |
Aste standard |
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine |
Operazioni temporanee |
— |
Tre mesi (*1) |
Mensile (*1) |
Aste standard |
|
Operazioni di fine tuning |
Operazioni temporanee |
Operazioni temporanee |
Non standardizzata |
Non standardizzata |
Procedure d'asta Procedure bilaterali (*2) |
|
Swap in valuta |
Swap in valuta |
|||||
— |
Raccolta di depositi a tempo determinato |
|||||
Operazioni di tipo strutturale |
Operazioni temporanee |
Operazioni temporanee |
Non standardizzata |
Non standardizzata |
Aste standard (*3) |
|
— |
Emissione di certificati di debito della BCE |
Meno di 12 mesi |
||||
Acquisti definitivi |
Vendite definitive |
— |
Procedure bilaterali Procedure d'asta (*4) |
|||
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti |
Operazioni di rifinanziamento marginale |
Operazioni temporanee |
— |
Overnight |
Accesso a discrezione delle controparti |
|
Operazioni di deposito presso la banca centrale |
— |
Depositi |
Overnight |
Accesso a discrezione delle controparti |
||
(*1)
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4.
(*2)
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera c).
(*3)
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).
(*4)
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) |
TITOLO I
OPERAZIONI DI MERCATO APERTO
CAPITOLO 1
Panoramica delle operazioni di mercato aperto
Articolo 5
Panoramica delle categorie e degli strumenti relativi alle operazioni di mercato aperto
A seconda dello scopo perseguito le operazioni di mercato aperto possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
operazioni di rifinanziamento principali;
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine;
operazioni di fine tuning;
operazioni di tipo strutturale.
Le operazioni di mercato aperto sono condotte mediante i seguenti strumenti:
operazioni temporanee;
swap in valuta a fini di politica monetaria;
raccolta di depositi a tempo determinato;
emissione di certificati di debito della BCE;
operazioni definitive.
Per quanto riguarda le specifiche categorie di operazioni di mercato aperto di cui al paragrafo 2, si applicano i seguenti strumenti di cui al paragrafo 3:
ORP e ORLT sono condotte esclusivamente mediante operazioni temporanee;
le operazioni di fine tuning possono essere effettuate mediante:
operazioni temporanee;
swap in valuta a fini di politica monetaria;
raccolta di depositi a tempo determinato;
le operazioni di tipo strutturale possono essere condotte mediante:
operazioni temporanee;
emissione di certificati di debito della BCE;
operazioni definitive.
CAPITOLO 2
Categorie di operazioni di mercato aperto
Articolo 6
Operazioni di rifinanziamento principali
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORP:
sono operazioni di immissione di liquidità;
sono eseguite di norma con frequenza settimanale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema;
di regola hanno scadenza a una settimana come evidenziato nel calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione indicata al paragrafo 3;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
son effettuate mediante procedure d'asta standard;
sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;
sono basate su attività idonee a garanzia;
Articolo 7
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le ORLT:
sono operazioni temporanee di immissione di liquidità;
sono eseguite regolarmente con frequenza mensile in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, fatta salva l'eccezione di cui al paragrafo 4;
di regola hanno scadenza trimestrale in conformità al calendario indicativo per le operazioni d'asta regolari dell'Eurosistema, salve le eccezioni di cui ai paragrafi 3 e 4;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
sono effettuate mediante procedure d'asta standard;
sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni;
sono basate su attività idonee a garanzia.
Articolo 8
Operazioni di fine tuning
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di fine tuning:
possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
hanno, di regola, frequenza e scadenza non standardizzate;
sono effettuate, di regola, mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una determinata operazione di fine tuning con strumenti diversi (procedura d'asta standard o procedura bilaterale) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto:
alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning; e
alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;
quando sono effettuate mediante operazioni temporanee, sono basate su attività idonee a garanzia.
Articolo 9
Operazioni di tipo strutturale
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni strutturali:
sono operazioni intese all'immissione o all'assorbimento di liquidità;
hanno frequenza e scadenza non standardizzate;
sono effettuate mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, a secondo della specifica tipologia di strumento utilizzato per effettuare l'operazione strutturale;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN;
sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali; e ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento;
le operazioni di tipo strutturale di immissione di liquidità sono basate su attività idonee a garanzia, ad eccezione degli acquisti definitivi.
CAPITOLO 3
Strumenti per le operazioni di mercato aperto
Articolo 10
Operazioni temporanee
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni temporanee a fini di politica monetaria:
possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
hanno frequenza e scadenza che dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono utilizzate;
se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d'asta standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate anche mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali;
se rientrano nella categoria delle operazioni di rifinanziamento marginale, sono effettuate come descritto all'articolo 18;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3.
Articolo 11
Swap in valuta a fini di politica monetaria
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria:
possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
hanno frequenza e scadenza non standardizzate;
sono effettuate mediante procedure d'asta veloce o procedure bilaterali, salva diversa decisione dell'Eurosistema di effettuare una particolare operazione con strumenti diversi (procedura d'asta standard) alla luce di considerazione specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.
Tavola 2
Determinazione del tasso di cambio per gli swap in valuta con finalità di politica monetaria
S |
= |
tasso di cambio a pronti (alla data di transazione dell'operazione di swap in valuta) tra l'euro (EUR) e una valuta estera ABC
|
FM |
= |
tasso di cambio a termine tra l'euro e una valuta estera ABC alla data di riacquisto dello swap (M)
|
ΔΜ |
= |
punti a termine tra l'euro e ABC alla data di riacquisto dello swap (M)
|
N(.) |
= |
N(.) ammontare a pronti della valuta; N(.)M è l'ammontare a termine della valuta:
|
Articolo 12
Raccolta di depositi a tempo determinato
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, la raccolta di depositi a tempo determinato:
è effettuata allo scopo di assorbire liquidità;
può essere effettuata sulla base di un calendario delle operazioni previamente comunicato con frequenza e scadenza prestabilite o effettuata ad hoc per reagire a sviluppi nelle condizioni di liquidità, ad esempio la raccolta di depositi a tempo determinato può essere effettuata l'ultimo giorno di un periodo di mantenimento della riserva per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato dall'aggiudicazione dell'ultima operazione di rifinanziamento principale;
è effettuata mediante procedure d'asta veloce, salva diversa decisione della BCE di effettuare una determinata operazione con strumenti diversi (procedura bilaterale o procedura d'asta standard) alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;
è effettuata a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
Articolo 13
Emissione di certificati di debito della BCE
La BCE può emettere certificati di debito della BCE:
a un valore scontato di emissione inferiore al valore nominale; ovvero
a un valore superiore a quello nominale,
rimborsati a scadenza al valore nominale.
La differenza tra il valore di emissione e quello nominale (di rimborso) è pari all'interesse maturato sull'importo di emissione, al tasso di interesse convenuto, per la durata del certificato. È applicato un tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale per la determinazione dei giorni nel calcolo degli interessi «giorni effettivi/360». Il calcolo del valore di emissione è effettuato conformemente alla tavola 3.
Tavola 3
Emissione di certificati di debito della BCE
Il valore di emissione è:
dove:
N |
= |
valore nominale del certificato di debito della BCE |
rI |
= |
tasso di interesse (in percentuale) |
D |
= |
scadenza del certificato di debito della BCE (in giorni) |
PT |
= |
valore scontato dell'emissione del certificato di debito della BCE |
Per quanto riguarda le caratteristiche operative dei certificati di debito della BCE:
sono emessi come operazioni di mercato aperto intese all'assorbimento di liquidità;
possono essere emessi con frequenza regolare o non regolare;
hanno scadenza inferiore a 12 mesi;
sono emessi mediante procedure d'asta standard;
le aste e il regolamento sono effettuati a livello decentrato dalle singole BCN;
Articolo 14
Operazioni definitive
Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni definitive:
possono essere effettuate per immettere liquidità (acquisti definitivi) o per assorbirla (vendite definitive);
hanno frequenza non standardizzata;
sono effettuate mediante procedure bilaterali, salvo diversa decisione di effettuare una determinata operazione per mezzo di una procedura d'asta veloce o di una procedura d'asta standard;
sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3;
sono basate esclusivamente su attività negoziabili idonee come precisato nella parte quarta.
Articolo 15
Obblighi di costituzione di garanzie e di regolamento nelle operazioni temporanee e nelle operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria
Per quanto riguarda le operazioni temporanee di immissione di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'immissione di liquidità, le controparti:
trasferiscono un sufficiente ammontare di attività idonee, in caso di operazioni temporanee, o un corrispondente ammontare di valuta estera, in caso di swap in valuta, per effettuare il regolamento alla data di regolamento;
assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza; il valore delle attività costituite a garanzia copre in ogni momento l'importo totale in essere dell'operazione di immissione di liquidità compresi gli interessi maturati per la durata dell'operazione. Se gli interessi maturano a un tasso positivo, l'importo applicabile dovrebbe essere aggiunto su base giornaliera al totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità e se questi maturano a un tasso negativo, l'importo applicabile dovrebbe essere detratto su base giornaliera dal totale dell'importo in essere dell'operazione di immissione di liquidità;
se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.
Per quanto riguarda le operazioni temporanee di assorbimento di liquidità e le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria finalizzate all'assorbimento di liquidità, le controparti:
trasferiscono un sufficiente ammontare in denaro per regolare l'ammontare loro assegnato nell'operazione di assorbimento di liquidità;
assicurano la costituzione di garanzie adeguate per l'operazione fino alla scadenza;
se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti.
Articolo 16
Obblighi di regolamento per acquisti e vendite definitivi, raccolta di depositi a tempo determinato ed emissione di certificati di debito della BCE
TITOLO II
OPERAZIONI ATTIVABILI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI
Articolo 17
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti
Le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti comprendono le seguenti categorie:
le operazioni di rifinanziamento marginale;
le operazioni di deposito presso le banche centrali.
CAPITOLO 1
Operazioni di rifinanziamento marginale
Articolo 18
Caratteristiche delle operazioni di rifinanziamento marginale
Articolo 19
Condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale
Articolo 20
Scadenza e tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale
CAPITOLO 2
Operazioni di deposito presso la banca centrale
Articolo 21
Caratteristiche delle operazioni di deposito presso la banca centrale
Articolo 22
Condizioni di accesso alle operazioni di deposito presso la banca centrale
Articolo 23
Scadenza e tasso di interesse per operazioni di deposito presso la banca centrale
TITOLO III
PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA
CAPITOLO 1
Procedure d'asta e procedure bilaterali per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema
Articolo 24
Tipi di procedure per le operazioni di mercato aperto
Le operazioni di mercato aperto sono effettuate tramite procedure d'asta o procedure bilaterali.
Articolo 25
Panoramica delle procedure d'asta
Le procedure d'asta sono eseguite in sei fasi operative, come illustrato nella Tavola 4.
Tavola 4
Fasi operative delle procedure d'asta
Fase 1 |
Annuncio d'asta a) Annuncio pubblico della BCE b) Annuncio pubblico e annuncio diretto alle singole controparti da parte delle BCN (ove ritenuto necessario) |
Fase 2 |
Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti |
Fase 3 |
Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema |
Fase 4 |
Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati a) Decisione d'aggiudicazione della BCE b) Annuncio pubblico dei risultati dell'aggiudicazione da parte della BCE |
Fase 5 |
Conferma dei singoli importi assegnati |
Fase 6 |
Regolamento delle transazioni |
Le procedure d'asta sono condotte in forma di aste standard o aste veloci. Le caratteristiche operative dei due tipi di asta sono identiche, tranne che per i tempi di esecuzione (tavole 5 e 6) e per la gamma delle controparti partecipanti.
Tavola 5
Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)
(1) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.
Tavola 6
Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) (1)
(1) L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.
Articolo 26
Aste standard
Articolo 27
Aste veloci
Articolo 28
Esecuzione di aste standard per le ORP e le ORLT regolari, in base al calendario delle aste
I giorni indicativi di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari sono specificati nella tavola 7.
Tavola 7
Giorni normali di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari
Categoria di operazioni di mercato aperto |
Giorno normale di negoziazione (T) |
ORP |
Ogni martedì (*1) |
ORLT regolari |
L'ultimo mercoledì di ogni mese (*2) |
(*1)
Una diversa programmazione può essere decisa in conseguenza di giorni festivi.
(*2)
A causa del periodo festivo, l'operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo mercoledì del mese. |
Articolo 29
Esecuzione di procedure d'asta per operazioni di fine tuning e operazioni di tipo strutturale senza un calendario delle aste
Articolo 30
Annuncio delle aste standard e delle aste veloci
Articolo 31
Forma e luogo di presentazione delle offerte
Articolo 32
Presentazione delle offerte
Articolo 33
Importi minimo e massimo dell'offerta
Articolo 34
Tasso minimo e massimo dell'offerta
Articolo 35
Termine per la presentazione delle offerte
Articolo 36
Rigetto di offerte
Una BCN respinge:
tutte le offerte di una controparte, se l'ammontare complessivo delle offerte presentate supera il limite massimo di offerta stabilito dalla BCE;
qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al limite minimo di offerta;
qualsiasi offerta di una controparte che sia inferiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine minimo accettato oppure superiore al tasso d'interesse, prezzo o punto a termine massimo.
Articolo 37
Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso fisso finalizzate ad immettere o ad assorbire liquidità
In una procedura d'asta a tasso fisso, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
Si calcola il totale delle offerte presentate.
Nel caso in cui l'offerta aggregata ecceda l'ammontare complessivo di liquidità da assegnare, le offerte presentate sono soddisfatte pro quota in base al rapporto tra l'ammontare da assegnare e l'importo dell'offerta aggregata, secondo quanto specificato nella Tavola 1 dell'allegato III.
L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
La BCE può decidere di assegnare:
un importo minimo di aggiudicazione, che costituisce un limite inferiore all'importo che può essere assegnato a ciascun offerente; o
una percentuale minima di riparto, che costituisce un limite inferiore, espresso in termini percentuali, alla porzione di offerte al tasso di interesse marginale che può essere soddisfatta per ciascun offerente.
Articolo 38
Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad immettere liquidità
In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso decrescente, o in base al prezzo offerto, in senso crescente.
Le offerte formulate al tasso di interesse più elevato (al prezzo più basso) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più bassi (a prezzi progressivamente più alti), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assegnare.
Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più alto) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più alto), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.
L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
Articolo 39
Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile in euro finalizzate ad assorbire liquidità
In una procedura d'asta a tasso variabile in euro finalizzata ad assorbire liquidità, utilizzata per l'emissione di certificati di debito della BCE e per la raccolta di depositi a tempo determinato, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
Le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse offerto, in senso crescente, o in base al prezzo offerto, in senso decrescente.
Le offerte formulate al tasso di interesse più basso (al prezzo più elevato) sono soddisfatte per prime e, di seguito, vengono accolte quelle presentate a tassi progressivamente più alti (a prezzi progressivamente più bassi), fino a esaurimento dell'ammontare complessivo di liquidità da assorbire.
Se al tasso di interesse marginale (al prezzo accettato più basso) l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, questo è assegnato pro quota a ciascuna offerta in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al tasso marginale (al prezzo più basso), secondo quanto specificato nella Tavola 2 dell'allegato III.
L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro. Per quanto riguarda l'emissione di certificati di debito della BCE, l'importo nominale aggiudicato è arrotondato al più vicino multiplo di EUR 100 000 .
Articolo 40
Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad immettere liquidità
In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata a immettere liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso crescente, tenendo conto del segno della quotazione.
Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:
se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera; e
se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.
Le offerte presentate con i punti a termine più bassi sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più elevati, fino a esaurimento dell'ammontare complessivo della valuta stabilita da assegnare.
Se, in corrispondenza del punto a termine più elevato tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare, quest'ultimo viene ripartito pro quota tra le offerte presentate in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'allegato III.
L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
Articolo 41
Aggiudicazione nelle procedure d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzate ad assorbire liquidità
In una procedura d'asta a tasso variabile di swap in valuta finalizzata ad assorbire liquidità, le offerte delle controparti sono soddisfatte secondo le modalità che seguono:
Le offerte sono ordinate in base ai punti a termine in senso decrescente, tenendo conto del segno della quotazione.
Il segno della quotazione dipende dal segno del differenziale del tasso di interesse tra la valuta estera e l'euro. Per la durata dell'operazione di swap:
se il tasso di interesse della valuta estera è più alto del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno positivo, ovvero l'euro fa premio sulla valuta estera;
se il tasso di interesse della valuta estera è più basso del corrispondente tasso di interesse per l'euro, i punti a termine sono di segno negativo, ovvero l'euro fa sconto sulla valuta estera.
Le offerte presentate con i punti a termine più alti sono soddisfatte per prime e, in seguito, vengono accolte quelle con punti a termine progressivamente più bassi, fino a che:
sia esaurito l'ammontare complessivo della valuta stabilita da assorbire; e
in corrispondenza del punto a termine più basso tra quelli accolti (c.d. punto a termine marginale), l'offerta aggregata supera l'ammontare residuo da assegnare.
L'ammontare residuo da assegnare viene ripartito pro quota tra le offerte presentate, in base al rapporto tra l'ammontare residuo da assegnare e l'offerta aggregata al punto a termine marginale, secondo quanto specificato nella Tavola 3 dell'Allegato III. L'ammontare assegnato a ciascuna controparte è arrotondato all'euro.
Articolo 42
Tipologia d'asta per procedure d'asta a tasso variabile
Per le aste a tasso variabile, l'Eurosistema può applicare procedure d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o a tasso multiplo (asta di tipo americano).
Articolo 43
Annuncio dei risultati d'asta
Articolo 44
Panoramica delle procedure bilaterali
L'Eurosistema può svolgere per mezzo di procedure bilaterali ciascuna delle seguenti operazioni di mercato aperto:
operazioni di fine tuning (operazioni temporanee, swap in valuta o raccolta di depositi a tempo determinato); o
operazione di tipo strutturale (operazioni definitive).
Articolo 45
Procedure bilaterali eseguite tramite contatto diretto con le controparti
Articolo 46
Procedure bilaterali eseguite attraverso borse valori e operatori di mercato
Articolo 47
Annuncio di operazioni effettuate mediante procedure bilaterali
Articolo 48
Giornate operative per operazioni bilaterali
CAPITOLO 2
Procedure di regolamento per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
Articolo 49
Panoramica delle procedure di regolamento
Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto finalizzate a immettere liquidità o all'impiego di operazioni di rifinanziamento marginale sono regolati al momento o dopo il trasferimento definitivo delle attività idonee a garanzia dell'operazione. A tal fine le controparti:
depositano preventivamente le attività idonee presso una BCN; ovvero
regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.
Articolo 50
Regolamento delle operazioni di mercato aperto
Le date di regolamento indicative sono sintetizzate nella Tavola 8.
Tavola 8
Date di regolamento indicative per le operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema (*1)
Strumento di politica monetaria |
Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta standard |
Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d'asta veloce o procedure bilaterali |
Operazioni temporanee |
T + 1 |
T |
Operazioni definitive |
Secondo la convenzione di mercato relativa alle attività sottostanti |
|
Emissione di certificati di debito della BCE |
T + 2 |
— |
Swap in valuta |
T, T + 1 o T + 2 |
|
Raccolta di depositi a tempo determinato |
T |
|
(*1)
Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operative dell'Eurosistema. T si riferisce alla data di contrattazione. |
Articolo 51
Regolamento di operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard
Articolo 52
Regolamento di operazioni di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali
Articolo 53
Ulteriori disposizioni riguardanti il regolamento e le procedure di fine giornata
Articolo 54
Detenzione delle riserve e riserve in eccesso
Le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima di cui al paragrafo 2 sono remunerate conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ( 14 ).
PARTE TERZA
CONTROPARTI IDONEE
Articolo 55
Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri:
essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);
essere in una delle seguenti situazioni:
essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE, da parte delle autorità competenti, in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;
essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE. Al fine di valutare l'idoneità dell'ente a partecipare a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, di regola, la vigilanza non armonizzata è considerata rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 se si considerano attuati nel regime di vigilanza di una data giurisdizione i pertinenti criteri di Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis;
soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.
Articolo 55 bis
Valutazione della solidità finanziaria degli enti
Nella propria valutazione della solidità finanziaria di singoli enti ai fini del presente articolo, l'Eurosistema può prendere in considerazione le seguenti informazioni prudenziali:
informazioni trimestrali sui coefficienti di capitale, leva finanziaria e liquidità segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, in conformità ai requisiti in materia di vigilanza; ovvero
ove applicabile, informazioni prudenziali in forme comparabili alle informazioni di cui al punto a).
Articolo 56
Accesso a operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard e a operazioni attivabili su iniziativa delle controparti
Gli enti che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell'articolo 55 hanno accesso alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:
operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d'asta standard.
Articolo 57
Selezione delle controparti per l'accesso a operazione di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali
Per le operazioni di fine tuning eseguite mediante procedure d'asta o procedure bilaterali, le controparti sono selezionate con le modalità di seguito indicate:
Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di swap in valuta a fini di politica monetaria e eseguite mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, la gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi e sono stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le controparti per operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all'articolo 55. I criteri di selezione delle controparti partecipanti a interventi dell'Eurosistema sul mercato dei cambi sono basati sui principi di prudenza ed efficienza stabiliti nell'allegato V. Le BCN possono ricorrere a sistemi basati sulla definizione di limiti prestabiliti per controllare l'esposizione creditizia nei confronti delle singole controparti partecipanti a operazioni di swap in valuta effettuate per fini di politica monetaria.
Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato ed eseguite per mezzo di procedure d'asta veloci o procedure bilaterali, ciascuna BCN seleziona, per una specifica operazione, una gamma di controparti tra gli enti che soddisfano i criteri di idoneità dettati all'articolo 55 e sono stabiliti nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l'euro. La selezione è basata principalmente sull'attività del relativo ente sul mercato monetario. La BCN può applicare criteri di selezione aggiuntivi, come l'efficienza della sala operativa e il potenziale di partecipazione alle aste.
PARTE QUARTA
ATTIVITÀ IDONEE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 58
Attività idonee e tecniche accettate per la costituzione di garanzie utilizzate per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema
Le controparti forniscono attività idonee mediante:
il trasferimento della proprietà, che assume la forma giuridica di un'operazione di pronti contro termine; ovvero
la costituzione di un diritto di prelazione, vale a dire un pegno, una cessione in garanzia o una charge sulle relative attività, che assume la forma giuridica di un prestito garantito,
in ambedue i casi in conformità alle disposizioni contrattuali o regolamentari nazionali adottate e documentate dalla BCN di appartenenza.
Articolo 59
Caratteristiche generali del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) delle attività idonee
Ai fini dell'ECAF, l'Eurosistema stabilisce requisiti di qualità creditizia sotto forma di livelli di qualità creditizia mediante la fissazione di valori soglia per la probabilità di default (probability of default, PD) su un orizzonte temporale di un anno, nel modo seguente.
Salve periodiche revisioni, l'Eurosistema considera una probabilità massima di default dello 0,10 per cento su un orizzonte temporale di un anno come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 2 e una probabilità massima di default su un orizzonte temporale di un anno dello 0,40 per cento come equivalente al requisito di qualità creditizia di livello 3.
Tutte le attività idonee per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema soddisfano come minimo un requisito di qualità creditizia corrispondente alla qualità creditizia di livello 3. Per particolari attività l'Eurosistema applica requisiti di qualità creditizia aggiuntivi in conformità ai Titoli II e III della parte quarta.
TITOLO II
CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI
CAPITOLO 1
Criteri di idoneità per le attività negoziabili
Articolo 60
Criteri di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili
Per risultare idonee quale garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili sono strumenti di debito che soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nella sezione 1, salvo in caso di specifiche tipologie di attività negoziabili di cui alla sezione 2.
Articolo 61
Elenco delle attività negoziabili idonee e regole di segnalazione
Articolo 62
Capitale delle attività negoziabili
Al fine di risultare idonei, fino al rimborso finale, gli strumenti di debito presentano:
un capitale fisso e incondizionato; o
un capitale incondizionato ancorato senza modifiche a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro a un momento dato, senza contenere altre strutture complesse.
Articolo 63
Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili
►M9 Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate: ◄
cedole a tasso fisso, cedole zero (zero coupon) o cedole a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati;
cedole variabili con la seguente struttura: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare≤ c, in cui:
il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, in un dato momento:
f (tasso cedolare minimo), c (tasso cedolare massimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono valori predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l è pari a uno; ovvero
cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT, purché il conseguimento degli SPT da parte dell’emittente sia oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente conformemente ai termini e alle condizioni dello strumento di debito.
Articolo 64
Non subordinazione in relazione ad attività negoziabili
Gli strumenti di debito idonei non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.
Articolo 64 bis
Attività negoziabili diverse da titoli garantiti da attività e obbligazioni garantite
Articolo 65
Valuta di denominazione delle attività negoziabili
Per risultare idonei, gli strumenti di debito sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 66
Luogo di emissione delle attività negoziabili
Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI soddisfano i criteri di seguito descritti, in quanto applicabili.
Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global bearer» devono essere emessi sotto forma di «new global notes» (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o un SDA che opera un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global bearer» emessi sotto forma di «classical global note» anteriormente al 1o gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.
Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» devono essere emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di «global registered form» anteriormente al 1o ottobre 2010.
Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di «individual note» non sono idonei, a meno che siano stati emessi in tale forma anteriormente al 1o ottobre 2010.
Articolo 67
Procedure di regolamento per attività negoziabili
Articolo 68
Mercati accettabili per attività negoziabili
La valutazione dei mercati non regolamentati da parte dell'Eurosistema si basa sui seguenti principi di sicurezza, trasparenza e accessibilità:
Per sicurezza si intende la certezza delle operazioni, con particolare riferimento alla loro validità e opponibilità.
Per trasparenza si intende il libero accesso alle informazioni relative alle norme procedurali e operative del mercato, alle caratteristiche finanziarie delle attività, al meccanismo di formazione dei prezzi, ai prezzi e alle quantità rilevanti, ad esempio quotazioni, tassi di interesse, volume degli scambi, consistenze in essere.
Per accessibilità si intende la capacità dell'Eurosistema di partecipare e accedere al mercato. Un mercato è considerato accessibile se prevede norme procedurali e operative che consentono all'Eurosistema di ricevere informazioni e di svolgere operazioni, quando necessario a fini di gestione delle garanzie.
Articolo 69
Tipologia di emittente o garante per attività negoziabili
▼M7 —————
Articolo 70
Luogo di stabilimento dell'emittente o del garante
Articolo 71
Requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili
Per risultare idonei, gli strumenti di debito devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia specificati nel Capitolo 2, salvo contraria disposizione.
Articolo 72
Criteri di idoneità per i titoli garantiti da attività
Per risultare idonei quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli garantiti da attività soddisfano i criteri generali di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili disposti nella sezione 1, ad eccezione dei requisiti dettati all'articolo 62 relativi al capitale, nonché i criteri specifici di idoneità dettati dalla presente sottosezione.
Articolo 73
Omogeneità e composizione delle attività generatrici di flussi di cassa
Affinché i titoli garantiti da attività risultino idonei, tutte le attività generatrici di flussi di cassa che li garantiscono devono essere omogenee, ossia deve essere possibile segnalarle secondo uno dei modelli a livello di prestito di cui all'allegato VIII compreso tra i seguenti:
mutui ipotecari su immobili residenziali;
prestiti a piccole e medie imprese (PMI);
prestiti per l'acquisto di auto;
prestiti al consumo;
crediti derivanti da leasing;
crediti derivanti da carte di credito.
▼M6 —————
▼M4 —————
Articolo 74
Limiti geografici relativi ai titoli garantiti da attività e alle attività generatrici di flussi di cassa
Articolo 75
Acquisizione di attività generatrici di flussi di cassa da parte della SV
Articolo 76
Valutazione delle norme in materia di revocatoria per i titoli garantiti da attività
I titoli garantiti da attività sono considerati idonei solo previo accertamento da parte dell'Eurosistema dell'esistenza di un adeguato sistema di tutela dei suoi diritti dalle norme in tema di revocatoria che l'Eurosistema stesso consideri rilevanti ai sensi della legge del paese del SEE in questione. A tale scopo, prima che i titoli garantiti da attività siano considerati idonei, l'Eurosistema può richiedere:
un parere legale indipendente, in una forma e contenuto considerati accettabili dall'Eurosistema che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel paese interessato; e/o
altri documenti, quali una certificazione di solvibilità da parte del soggetto che trasferisce le attività per il periodo sospetto, che è il periodo di tempo nel quale la vendita di attività generatrici di flussi di cassa poste a garanzia dei titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore.
Le norme in materia di revocatoria che l'Eurosistema considera restrittive, e pertanto non accettabili, includono:
norme in forza delle quali la vendita di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività può essere invalidata da un liquidatore in ragione della sola circostanza che la stipula della vendita è avvenuta entro il periodo sospetto di cui al paragrafo 1, lettera b), precedente alla dichiarazione di insolvenza del venditore; ovvero
norme in forza delle quali tale declaratoria di invalidità può essere impedita esclusivamente dal cessionario dando prova di non essere stato a conoscenza dell'insolvenza del venditore al tempo della vendita.
Ai fini di tale criterio, il venditore può essere l'originator o l'intermediario, secondo il caso.
Articolo 77
Non subordinazione di tranche per titoli garantiti da attività
Articolo 77 bis
Restrizioni sugli investimenti per i titoli garantiti da attività
Investimenti di fondi accreditati su conti bancari dell'emittente o di società veicolo intermediarie ai sensi della documentazione relativa all'operazione non possono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranche di altri ABS, credit link note, swap o altri strumenti derivati, titoli sintetici o crediti analoghi.
Articolo 78
Disponibilità di dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività
▼M9 —————
Articolo 79
Richieste di dati per i titoli garantiti da attività
L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a qualunque terza parte ritenuta rilevante, compresi, a titolo esemplificativo, l'emittente, l'originator e/o il soggetto che organizza l'operazione di cartolarizzazione (arranger), ogni chiarimento e/o dichiarazione di natura giuridica che ritenga necessari per valutare l'idoneità dei titoli garantiti da attività e in riferimento alla comunicazione dei dati a livello di prestito. Se una terza parte omette di ottemperare a una specifica richiesta, l'Eurosistema può decidere di non accettare i titoli garantiti da attività come garanzia, o di sospendere la loro idoneità.
Articolo 80
Criteri di idoneità per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS)
Fatta salva l’idoneità delle obbligazioni garantite legislativeai sensi dell’articolo 64 bis, affinché le obbligazioni garantite legislative del SEE, garantite da ABS siano idonee, il pool di garanzie di tali obbligazioni (ai fini dei paragrafi da 1 a 4, «il pool di garanzie») deve contenere esclusivamente ABS che soddisfino tutti i seguenti requisiti.
Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura dei titoli garantiti da attività soddisfano i criteri previsti dall’articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l’emittente, come descritti nell’articolo 138.
Essi sono usati come strumento tecnico per trasferire dall’entità cedente (originating entity) al pool di garanzie mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.
Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.
Su base trimestrale, le BCN richiedono un’autocertificazione impegnativa da parte dell’emittente che confermi che il pool di garanzie non contiene ABS non conformi a quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l’autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (Chief Executive Officer, CEO) dell’emittente, dal suo direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.
Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.
Articolo 81
Criteri di idoneità per i certificati di debito emessi dall'Eurosistema
Articolo 81 bis
Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami
In deroga all'articolo 64 e purché essi soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità, i seguenti strumenti di debito non garantiti subordinati emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, sono idonei fino alla scadenza, purché risultino emessi prima del 31 dicembre 2018 e la loro subordinazione non derivi né da subordinazione contrattuale quale definita al paragrafo 2 né da subordinazione strutturale ai sensi del paragrafo 3:
▼M7 —————
CAPITOLO 2
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili
Articolo 82
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per attività negoziabili
Oltre alle regole generali di cui all'articolo 59 e alle regole specifiche di cui all'articolo 84, al fine di risultare idonee quale garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili soddisfano i requisiti di qualità creditizia di seguito indicati:
Ad eccezione dei titoli garantiti da attività, tutte le attività negoziabili presentano una valutazione creditizia attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
I titoli garantiti da attività sono dotati di valutazioni creditizie attribuite da almeno due diversi sistemi ECAI accettati, espresse sotto forma di due rating di credito pubblici, ciascuno attribuito da uno dei sistemi ECAI, pari almeno al livello 2 di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
Articolo 83
Tipologie di valutazioni di qualità creditizia ECAI utilizzate per le valutazioni di qualità creditizia delle attività negoziabili
Per stabilire se sono soddisfatti i requisiti di qualità creditizia applicabili ad attività negoziabili si utilizzano le tipologie di valutazione della qualità del credito attribuite da parte di ECAI accettate di seguito indicati.
a) |
Rating ECAI all'emissione : tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma o serie di emissione nell'ambito del quale un'attività è emessa. Una valutazione ECAI in relazione a un programma o serie di emissione è rilevante solo se è applicabile alla specifica attività in questione e se l'ECAI ha istituito una corrispondenza esplicita e inequivoca al codice ISIN dell'attività e non esiste un differente rating attribuito dalla stessa ECAI all'emissione. Per i rating ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione rispetto alla scadenza originaria dell'attività. |
b) |
Rating attribuito da ECAI all'emittente : tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un emittente. Per i rating attribuiti da ECAI all'emittente, l'Eurosistema effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività per quanto attiene alla valutazione della qualità creditizia attribuita dall'ECAI che è considerata accettabile. Si effettua una distinzione tra:
i)
attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e
ii)
attività a lungo termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria superiore a 390 giorni. Per le attività a breve termine, sono accettabili i rating attribuiti da ECAI all'emittente sia a breve che a lungo termine. Per le attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI all'emittente che siano a lungo termine. |
c) |
Rating attribuito da ECAI al garante : tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un garante, se la garanzia soddisfa i requisiti di cui al Titolo IV. Per i rating attribuiti da ECAI al garante, l'Eurosistema non effettua distinzioni in relazione alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili esclusivamente rating attribuiti da ECAI al garante che siano a lungo termine. |
Articolo 84
Ordine di priorità delle valutazioni di qualità creditizia attribuite da ECAI in relazione a attività negoziabili
Per le attività negoziabili, le valutazioni di qualità creditizia di una ECAI che determinano il soddisfacimento da parte dell'attività dei requisiti di qualità creditizia sono prese in considerazione dall'Eurosistema in conformità alle regole seguenti:
Alle attività negoziabili diverse da quelle emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali, e diverse altresì dai titoli garantiti da attività, si applicano le seguenti regole:
L'Eurosistema prende in considerazione prioritariamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione, rispetto ai rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Salva l'applicazione di tale ordine di priorità, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione di qualità creditizia di un'ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema.
Se per la stessa emissione sono disponibili più rating di ECAI, l'Eurosistema tiene conto del migliore. Se la migliore valutazione della qualità creditizia dell'emissione non soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'attività si considera non idonea, anche in presenza di una garanzia che sia accettabile ai sensi del Titolo IV.
In mancanza di un rating di ECAI all'emissione o, in caso di obbligazioni garantite, in mancanza di un rating all'emissione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente e/o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.
Alle attività negoziabili emesse da amministrazioni centrali, regionali o locali, agenzie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali si applicano le seguenti regole:
Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), almeno una valutazione della qualità creditizia di ECAI deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante.
Se sono disponibili più rating di ECAI all'emittente e al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.
Le obbligazioni garantite emesse da agenzie non sono valutate in conformità alle regole dettate nella presente lettera, ma sono valutate ai sensi della lettera a).
Ai titoli garantiti da attività si applicano le seguenti regole:
Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b) almeno due valutazioni della qualità creditizia attribuite da ECAI devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia applicabili dell'Eurosistema. L'Eurosistema prende in considerazione esclusivamente i rating attribuiti da ECAI all'emissione;
Se sono disponibili più rating di ECAI all'emissione, l'Eurosistema tiene conto dei migliori due.
Articolo 85
Titoli con pluralità di emittenti
Per le attività negoziabili con più di un emittente (multi-issuer securities), il rating attribuito da ECAI all'emittente applicabile è determinato sulla base della potenziale responsabilità di ciascun emittente, nel modo di seguito indicato:
Se ciascun emittente è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più alto tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.
Se ciascun emittente non è responsabile in solido per le obbligazioni di tutti gli altri emittenti in relazione all'emissione ovvero, se del caso, per il programma o serie di emissione, il rating di ECAI all'emittente da prendere in considerazione è quello più basso tra i migliori rating relativi a tutti gli emittenti interessati.
Articolo 86
Rating in valute diverse dall'euro
Ai fini dei rating di ECAI all'emittente, un rating in valuta diversa dall'euro è ritenuto accettabile. Se l'attività è denominata nella valuta nazionale dell'emittente, è ritenuto accettabile anche il rating in valuta locale.
Articolo 87
Criteri di valutazione della qualità creditizia per le attività negoziabili in assenza di una valutazione fornita da un'ECAI accettata
Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale o da un «organismo del settore pubblico» di cui al punto 8 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, «organismo del settore pubblico CRR») stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole.
In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico CRR che, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, o 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.
In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR diversi da quelli di cui alla lettera a), gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.
Se gli emittenti o i garanti sono «organismi del settore pubblico» di cui al punto 75) dell’articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione creditizia implicita, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato, ossia privi di una valutazione creditizia adeguata.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 61, paragrafo 1, se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da società non finanziarie stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, la valutazione della qualità creditizia è effettuata dall’Eurosistema sulla base delle regole in materia di valutazione della qualità creditizia applicabili ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III.
Tavola 9
Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI
|
Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*1) |
Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente |
Classe 1 |
Amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR (ESP CRR) equiparati, dalle autorità competenti all'amministrazione centrale ai fini dei requisiti patrimoniali ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, e 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito |
Classe 2 |
Altre amministrazioni regionali, autorità locali o ESP CRR |
La valutazione attribuita è inferiore di un livello (*2) alla valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito |
Classe 3 |
Organismi del settore pubblico quali definiti al punto 75) dell'articolo 2 diversi dagli ESP CRR |
►M9 Sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato, ossia le loro attività negoziabili non sono idonee ◄ |
(*1)
Regolamento (UE) n. 575/2013, citato anche come CRR ai fini della presente tavola.
(*2)
Le informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE. |
Articolo 88
Requisiti aggiuntivi di qualità creditizia per titoli garantiti da attività
TITOLO III
CRITERI DI IDONEITÀ E REQUISITI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ NON NEGOZIABILI
CAPITOLO 1
Criteri di idoneità per le attività non negoziabili
Articolo 89
Tipologie di attività idonee
Articolo 90
Capitale e cedole dei crediti
Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti dal momento in cui sono mobilizzati fino al loro rimborso finale o smobilizzo:
un capitale fisso e incondizionato; e
►M9 un tasso di interesse che corrisponde a uno dei seguenti tipi: ◄
«zero-coupon»;
fisso;
variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:
flusso di cassa più recente non negativo. In caso di flusso di cassa negativo, il credito, da quel momento, risulta inidoneo. Esso può divenire nuovamente idoneo dopo un flusso di cassa non negativo, purché soddisfi gli altri requisiti pertinenti.
Articolo 91
Non subordinazione
I crediti non possono conferire diritti sul capitale e/o sul pagamento degli interessi che siano subordinati a: a) i diritti dei detentori di altri debiti non garantiti del debitore, incluse altre tranches o sotto-tranches del medesimo prestito sindacato; e b) i diritti dei detentori di strumenti di debito dello stesso emittente.
Articolo 92
Requisiti di qualità creditizia relativi ai crediti
La qualità creditizia dei crediti è valutata sulla base del merito di credito del debitore o del garante. Il debitore o il garante che sono parte dell'operazione soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema, come specificati nelle disposizioni dell'ECAF relative ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III della parte Quarta.
Articolo 93
Ammontare minimo dei crediti
Per l'uso domestico i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500 000 EUR.
Articolo 94
Valuta di denominazione dei crediti
I crediti sono denominati in euro o in una delle precedenti valute nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 95
Tipologia di debitore o di garante
Articolo 96
Sede del debitore o del garante
Articolo 97
Leggi applicabili
Sia il contratto di credito, sia il contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia sono disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro la cui moneta è l'euro. In aggiunta, non può essere superiore a due il numero complessivo di leggi applicabili:
alla controparte;
al creditore;
al debitore;
al garante (se del caso);
al contratto di credito;
al contratto tra la controparte e la BCN di appartenenza presso cui il credito è usato come garanzia.
Articolo 98
Procedure di trattamento
I crediti sono trattati in conformità alle procedure dell'Eurosistema previste nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.
Articolo 99
Requisiti aggiuntivi di carattere giuridico relativi ai crediti
Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati in caso di inadempimento della controparte, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico. Tali requisiti giuridici riguardano:
l'accertamento dell'esistenza dei crediti;
la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti;
la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;
l'assenza di restrizioni alla mobilizzazione ed al realizzo dei crediti;
l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.
Articolo 100
Verifica delle procedure e dei sistemi usati per presentare i crediti
Le BCN, o un’autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano l’appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte segnala all’Eurosistema le informazioni relative ai crediti, anteriormente alla prima mobilizzazione dei crediti da parte della controparte. La verifica delle procedure e dei sistemi è successivamente effettuata almeno una volta ogni cinque anni. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure o sistemi, può essere effettuata una nuova verifica.
Articolo 101
Accertamento dell'esistenza dei crediti
Le BCN adottano, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti stanziati in garanzia:
Con cadenza almeno trimestrale esse ricevono una conferma scritta dalle controparti, che attesti:
l'esistenza dei crediti (tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti);
la conformità dei crediti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;
che tali crediti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dalla controparte;
che la controparte si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul rapporto contrattuale fra la controparte e la BCN, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni del credito.
Le BCN richiedono alle controparti di segnalare, in relazione ai crediti stanziati in garanzia a partire da maggio 2021, se del caso, gli identificativi pertinenti della banca dati relativa a dati analitici sul credito (AnaCredit) (ossia l’identificativo dell’«operatore monitorato», l’identificativo del «contratto» e l’identificativo dello «strumento»), come trasmessi ai sensi degli obblighi di segnalazione statistica conformemente al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) ( 16 ).
Le BCN o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o revisori esterni, eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dalle controparti, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione alle controparti con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
Articolo 102
Validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti
L'accordo per la mobilizzazione dei crediti come garanzia è valido tra la controparte e la relativa BCN secondo la legge nazionale applicabile. ►M9 Sono espletate, ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell’accordo e la mobilizzazione dei crediti come garanzia. ◄
Articolo 103
Piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione
Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile.
Qualora la notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilizzazione di un credito come garanzia siano necessarie per assicurare la piena efficacia nei confronti dei soggetti terzi della mobilizzazione del credito, e in particolare per assicurare il diritto di prelazione della BCN di appartenenza nei confronti di altri creditori, tali obblighi di notifica o iscrizione sono perfezionati anteriormente o contestualmente all'effettiva mobilizzazione del credito come garanzia.
Qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico della mobilizzazione di un credito come garanzia non siano necessarie ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificata a cura della controparte o della BCN di appartenenza, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, la mobilizzazione del credito come garanzia a favore della BCN ad opera della controparte, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio similare, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale.
Le BCN possono decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in un registro pubblico anteriormente o contestualmente alla mobilizzazione, anche se tali formalità non sono necessarie ai fini previsti dalla lettera a).
Per i crediti costituiti da strumenti al portatore, la BCN di appartenenza può richiedere che tali strumenti siano trasferiti fisicamente ad essa stessa o ad un soggetto terzo, anteriormente o contestualmente alla loro effettiva mobilizzazione come garanzia. Gli obblighi di notifica previsti alle lettere a) e b) non si applicano ai crediti costituiti da strumenti al portatore.
Articolo 104
Assenza di restrizioni alla mobilizzazione ed al realizzo del credito
Articolo 105
Assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza
La controparte e il debitore devono aver convenuto contrattualmente che il debitore presta il proprio consenso incondizionato alla divulgazione da parte della controparte all'Eurosistema delle informazioni relative al credito e al debitore che siano richieste dalla BCN di appartenenza al fine di assicurare la costituzione di valide garanzie sui crediti ed un rapido realizzo degli stessi nell'eventualità di un inadempimento della controparte. Tale condizione non è necessaria qualora la divulgazione senza restrizioni di tali informazioni sia assicurata dalla legge nazionale applicabile, come specificato nella relativa regolamentazione nazionale della BCN di appartenenza.
Articolo 106
Criteri di idoneità per i depositi a tempo determinato
I depositi a tempo determinato, come definiti all'articolo 12, detenuti da una controparte sono attività idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
Articolo 107
Criteri di idoneità per gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR)
Articolo 107 bis
Tipologie di attività idonee
I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile:
uno specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC; ovvero
un modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito per titoli garantiti da attività, in conformità all'articolo 73.
Articolo 107 ter
Non subordinazione in relazione ai DECC
I DECC non producono diritti al capitale e/o agli interessi che siano subordinati ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente.
Articolo 107 quater
Requisiti di qualità creditizia
I DECC soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema contenuti nella sezione 3 del capitolo 2 del titolo III della presente parte quarta.
Articolo 107 quinquies
Acquisizione dei crediti sottostanti da parte dell'emittente
Il pool di crediti sottostanti deve essere stato acquistato da parte dell'emittente dall'originator secondo modalità considerate dall'Eurosistema come una «vendita effettiva» (true sale) o equivalente a una «vendita effettiva», che siano opponibili a terzi e che sottraggano le attività dalla portata dell'originator e dei creditori di questi, anche in caso di insolvenza dell'originator.
Articolo 107 sexies
Obblighi di trasparenza per i DECC
I requisiti di qualità dei dati applicabili ai titoli garantiti da attività si applicano ai DECC, incluso lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC. I dati a livello di prestito sono comunicati con lo specifico modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito per i DECC, pubblicato sul sito Internet della BCE:
a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA; ovvero
a un registro di dati designato dall'Eurosistema.
La comunicazione dei dati a livello di prestito per i DECC ai registri dei dati designati dall'Eurosistema in conformità al paragrafo 5, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.
La data di attivazione delle segnalazioni ESMA è pubblicata sul sito Internet della BCE.
Articolo 107 septies
Tipologie di crediti sottostanti idonei
Al fine di assicurare che una valida garanzia sia costituita sui crediti sottostanti e che questi ultimi possano essere rapidamente realizzati dall'emittente e dai titolari di DECC in caso di inadempimento dell'originator, sono rispettati una serie di requisiti aggiuntivi di carattere giuridico specificati nei paragrafi da 3 a 9:
l' accertamento dell'esistenza dei crediti sottostanti;
la validità dell'accordo per la mobilizzazione dei crediti sottostanti;
la piena opponibilità ai soggetti terzi della mobilizzazione;
l'assenza di restrizioni al trasferimento dei crediti sottostanti;
l'assenza di restrizioni al realizzo dei crediti sottostanti;
l'assenza di restrizioni connesse al rispetto del segreto bancario e alla riservatezza.
Dettagli ulteriori sulle caratteristiche specifiche delle diverse giurisdizioni sono forniti nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN.
La BCN del paese in cui ha sede l'originator adotta, come minimo, tutte le seguenti misure per accertare l'esistenza dei crediti sottostanti:
con cadenza almeno trimestrale riceve una conferma scritta dall'originator, che attesti:
l'esistenza dei crediti sottostanti: tale conferma può essere sostituita con la verifica incrociata delle informazioni presenti nelle centrali dei rischi eventualmente esistenti;
la conformità dei crediti sottostanti ai criteri di idoneità applicati dall'Eurosistema;
che tali crediti sottostanti non sono utilizzati contemporaneamente come garanzie a favore di eventuali soggetti terzi, né verranno utilizzati in tal modo dall'originator come garanzie a favore dell'Eurosistema o di eventuali soggetti terzi;
che l'originator si impegna a comunicare alla BCN interessata, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, ogni evento che incida in modo sostanziale sul valore dei crediti sottostanti come garanzia, in particolare in caso di rimborsi anticipati, parziali o totali, declassamenti e modifiche significative delle condizioni dei crediti sottostanti;
la BCN del paese in cui ha sede l'originator o le centrali dei rischi interessate, le autorità competenti per la vigilanza bancaria o i revisori esterni eseguono controlli casuali circa la qualità e l'accuratezza delle conferme scritte ricevute dagli originator, mediante la consegna di documentazione cartacea o l'effettuazione di ispezioni in loco. Le informazioni oggetto di controllo con riferimento a ciascun credito sottostante riguardano come minimo le caratteristiche che ne determinano l'esistenza e l'idoneità. In relazione agli originator con sistemi basati sui rating interni (IRB) che siano approvati in ambito ECAF, sono effettuati controlli aggiuntivi sulla valutazione della qualità creditizia dei crediti sottostanti, che includono controlli sulle probabilità di default (PD) dei debitori dei crediti a garanzia dei DECC usati come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema;
per i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 107 septies, paragrafi 3 e 4, lettera a) o lettera b), da parte della BCN del paese in cui ha sede l'originator, dell'autorità di vigilanza, dei revisori esterni o delle centrali dei rischi, il soggetto che svolge i controlli è autorizzato a condurre tali accertamenti su base contrattuale, se necessario, o in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.
L'accordo di trasferimento dei crediti sottostanti all'emittente ovvero per la loro mobilizzazione attraverso trasferimento, cessione in garanzia o pegno è valido tra l'emittente e l'originator e/o il cessionario/cessionario in garanzia/creditore pignoratizio, secondo i casi, ai sensi della normativa nazionale applicabile. Sono espletate, ad opera dell'originator e/o del cessionario, a seconda dei casi, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e del trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti come garanzia. Per quanto riguarda la notifica al debitore, si applicano le seguenti regole, a seconda della legge nazionale applicabile:
a volte può rivelarsi necessario ottenere una notifica al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico: i) del trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) quando le controparti mobilizzino i DECC in garanzia alla BCN di appartenenza per assicurare la piena opponibilità di tale trasferimento o mobilizzazione a soggetti terzi; e, in particolare, iii) per assicurare il diritto di prelazione dell'emittente (rispetto ai crediti sottostanti) e/o della BCN di appartenenza (rispetto ai DECC come garanzia) nei confronti di altri creditori. In simili casi, tali obblighi di notifica o iscrizione sono adempiuti: i) in anticipo o al momento dell'effettivo trasferimento (diretto o indiretto) dei crediti sottostanti all'emittente; ovvero ii) al momento in cui le controparti mobilizzino i DECC come garanzie alla BCN di appartenenza;
qualora la notifica ex ante al debitore o l'iscrizione in un registro pubblico non siano richieste ai sensi della lettera a), come specificato nella regolamentazione nazionale applicabile, è necessaria la notifica ex post al debitore. La notifica ex post implica che al debitore sia notificato, secondo quanto disposto dalla regolamentazione nazionale, il trasferimento o la mobilizzazione dei crediti sottostanti, immediatamente dopo una situazione di inadempimento o un evento creditizio similare, come meglio specificato nella relativa regolamentazione nazionale;
i punti di cui alle lettere a) e b) costituiscono obblighi minimi. L'Eurosistema può decidere di richiedere la notifica ex ante o l'iscrizione in registri pubblici in aggiunta ad essi, anche in caso di strumenti al portatore.
In deroga ai paragrafi 6 e 7, una banca agente (facility agent) incaricata dell'incasso e della distribuzione dei pagamenti e dell'amministrazione di un prestito non è considerata come restrizione a trasferimento e realizzo di una quota di prestito sindacato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il facility agent è un ente creditizio situato in uno Stato membro; e
il rapporto di servizio tra il membro del consorzio e il facility agent può essere trasferito unitamente alla quota di prestito sindacato, o come parte di essa.
CAPITOLO 2
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili
Articolo 108
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili
Per determinare l'idoneità delle attività non negoziabili, si applicano i seguenti requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema.
Per i crediti, la qualità creditizia è valutata sulla base della qualità creditizia del debitore o del garante, che corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 3 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
Per i DGMR, una valutazione della qualità creditizia corrisponde, come minimo, ad un grado di qualità di livello 2 come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
Articolo 109
Regole generali per la valutazione della qualità creditizia dei crediti
Articolo 110
Scelta del sistema o della fonte di valutazione del credito
Articolo 111
Valutazione della qualità dei crediti in cui il debitore o il garante è un ente del settore pubblico o una società non finanziaria
L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti in cui un ente del settore pubblico figura come debitore o garante in conformità alle seguenti regole, applicate nell'ordine indicato.
Se esiste una valutazione della qualità creditizia da parte del sistema o della fonte scelti dalla controparte, l'Eurosistema la usa per determinare se l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti all'articolo 108.
In mancanza di una valutazione della qualità creditizia di cui alla lettera a), l'Eurosistema usa per l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante una valutazione ECAI fornita da un sistema ECAI accettato.
Se una valutazione della qualità creditizia di cui alle lettere a) o b) non è disponibile, all'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante si applica la procedura prevista dall'articolo 87 per le attività negoziabili.
Articolo 112
Determinazione dei requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DGMR
Ai fini dei requisiti di qualità creditizia stabiliti dall'Articolo 108, la BCN di appartenenza valuta la qualità creditizia dei DGMR sulla base di un quadro di riferimento specifico per ogni singola giurisdizione, previsto nella regolamentazione nazionale applicabile.
Articolo 112 bis
Requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i DECC
TITOLO IV
GARANZIE PER LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI
Articolo 113
Requisiti applicabili per le garanzie
Articolo 114
Caratteristiche della garanzia
Articolo 115
Non subordinazione delle obbligazioni del garante
Gli obblighi del garante che discendono dalla garanzia hanno almeno pari rango (pari passu) e sono esigibili in uguale proporzione (pro rata) rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite del garante stesso.
Articolo 116
Requisiti di qualità creditizia relativi ai garanti
Il garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema dettati nel quadro delle disposizioni dell'ECAF per i garanti di attività negoziabili dagli articoli da 82 a 84 o i requisiti di qualità per i garanti di crediti previsti dall'articolo 108.
Articolo 117
Tipologia di garante
Il garante:
per le attività negoziabili, in conformità con l'articolo 69, è: una banca centrale di uno Stato membro, un ente del settore pubblico, un'agenzia, un ente creditizio, una società finanziaria diversa da un ente creditizio, una società non finanziaria, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale; o
per i crediti, in conformità con l'articolo 95, è: una società non finanziaria, un ente del settore pubblico, una banca multilaterale di sviluppo o una organizzazione internazionale.
Articolo 118
Luogo di stabilimento del garante
Il garante è stabilito:
nel caso delle attività negoziabili, in conformità con l'articolo 70, nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di uno specifico strumento di debito. La possibilità di utilizzare un rating ECAI relativo al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili è prevista all'articolo 84.
per gli strumenti di debito garantiti da società non finanziarie per le quali non è stata fornita alcuna valutazione della qualità creditizia da parte di un'ECAI accettata relativamente all'emissione, all'emittente o al garante, in conformità all'articolo 70, il garante è stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
nel caso dei crediti, in conformità con l'articolo 96, in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia necessaria per soddisfare i requisiti di qualità creditizia di un'attività non negoziabile. La possibilità di utilizzare una valutazione di qualità relativa al garante per determinare i pertinenti requisiti di qualità creditizia per i crediti è prevista all'articolo 108.
TITOLO V
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ IDONEE
Articolo 119
Fonti e sistemi di valutazione della qualità creditizia accettati
Le informazioni sulla qualità creditizia sulle quali l'Eurosistema basa la valutazione dell'idoneità delle attività idonee a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere fornite da sistemi di valutazione del credito che appartengano a una delle seguenti tre fonti:
ECAI;
sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (in-house credit assessment systems, ICAS);
sistemi basati sui rating interni delle controparti (internal rating-based, IRB);
Articolo 120
Criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) come sistemi di valutazione creditizia
Ai fini dell'ECAF, i criteri generali di accettazione applicabili alle ECAI sono i seguenti:
Le ECAI sono registrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009.
Le ECAI soddisfano i requisiti operativi e forniscono la relativa copertura al fine di assicurare l'efficiente attuazione dell'ECAF. In particolare, l'utilizzo di una valutazione di qualità creditizia ECAI è subordinato alla disponibilità da parte dell'Eurosistema di informazioni su di essa, nonché di informazioni che consentano il confronto e la classificazione (mapping) di tali valutazioni nei livelli di merito di credito dell'Eurosistema e lo svolgimento del processo di verifica dei risultati ai sensi dell'articolo 126.
Articolo 121
Criteri generali di accettazione e procedure operative per i sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente dalle BCN (ICAS)
Articolo 122
Criteri generali di accettazione per i sistemi basati sui rating interni
La richiesta avanzata da una controparte ai sensi del paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni e i seguenti documenti che, qualora necessario, sono tradotti in una lingua di lavoro della BCN di appartenenza:
copia della decisione dell'autorità competente che autorizza la controparte a utilizzare il proprio sistema IRB ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata o non consolidata, insieme alle eventuali condizioni specifiche per tale utilizzo;
valutazione aggiornata dell'autorità competente che rispecchia le informazioni attualmente disponibili relative a tutte le questioni concenernenti l'utilizzo del sistema IRB a fini di garanzia e tutte le questioni concernenti l'uso dei dati per il processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF;
informazioni su eventuali modifiche al sistema IRB della controparte raccomandate o richieste dall'autorità competente, insieme ai termini previsti per la loro attuazione;
informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default ai debitori e dati sulle classi di rating e le associate probabilità di default a un anno utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee;
copia della più recente informativa di terzo pilastro (disciplina di mercato) che la controparte è tenuta a pubblicare su base regolare in ottemperanza ai requisiti relativi alla disciplina di mercato previsti dallo schema di regolamentazione di Basilea III, dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;
denominazione e indirizzo dell'autorità competente e del revisore esterno;
informazioni sulla serie storica dei tassi di default osservati del sistema IRB della controparte, per classi di rating, nell'arco dei cinque anni di calendario che precedono la relativa richiesta. Qualora l'autorità competente abbia rilasciato l'autorizzazione al sistema IRB ai fini dei requisiti patrimoniali nel corso di tale intervallo, le informazioni coprono il periodo successivo a tale autorizzazione. I dati storici su base annuale sui tassi di default osservati ed eventuali informazioni aggiuntive devono essere conformi alle disposizioni sulla verifica dei risultati di cui all'articolo 126, come se il sistema IRB fosse stato soggetto a quelle disposizioni nell'arco di tale periodo di tempo;
informazioni richieste per la verifica dei risultati prevista dall'articolo 126 come richieste a sistemi IRB già approvati dall'ECAF per l'anno di calendario in corso al momento della presentazione della richiesta.
Articolo 123
Obblighi di segnalazione delle controparti con sistemi IRB
Le controparti soddisfano ogni ulteriore criterio operativo specificato nelle pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza, comprese le disposizioni relative:
alle verifiche ad hoc sulle procedure adottate per comunicare le caratteristiche di un credito alla BCN di appartenenza;
alle verifiche annuali da parte della BCN di appartenenza (o, se del caso, da parte dell'autorità competente o del revisore esterno) per stabilire l'accuratezza e la validità degli insiemi statici dei debitori come definiti nell'Allegato IX;
alla presentazione, al più tardi nel corso della giornata operativa successiva, delle informazioni relative a variazioni dell'idoneità e all'immediato ritiro dei relativi crediti, se necessario;
alla comunicazione alla BCN di appartenenza di fatti o circostanze che possono influenzare materialmente l'uso continuato del sistema IRB a fini dell'ECAF o il modo in cui il sistema IRB conduce all'individuazione di garanzie idonee, incluse, in particolare, modifiche sostanziali al sistema IRB di una controparte che possono influire sulla corrispondenza tra le classi di rating del sistema IRB o le probabilità di default e la scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
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Articolo 126
Processo di verifica dei risultati dell'ECAF
TITOLO VI
REGOLE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGOZIABILI E NON NEGOZIABILI
Articolo 127
Finalità delle regole per il controllo dei rischi e delle regole di valutazione
Articolo 128
Misure per il controllo dei rischi
L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee:
scarti di garanzia come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ( 17 );
margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):
l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante;
limiti relativi all'uso di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da qualsiasi altro soggetto con cui l'ente creditizio abbia stretti legami, come definiti all'articolo 138;
riduzioni di valore come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35);
L'Eurosistema può applicare le seguenti misure supplementari per il controllo dei rischi:
margini iniziali: le controparti forniscono attività idonee il cui valore è almeno pari alla liquidità offerta dall'Eurosistema più il valore del pertinente margine iniziale;
limiti in relazione a emittenti, debitori o garanti: l'Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, oltre a quelli applicati all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti, di cui al paragrafo 1, lettera c), alla propria esposizione nei confronti di emittenti, debitori o garanti;
scarti di garanzia supplementari;
garanzie supplementari da parte di garanti che soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema ai fini dell'accettazione di determinate attività;
l'esclusione di determinate attività dall'utilizzo quali garanzie in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
CAPITOLO 1
Misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili
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CAPITOLO 2
Misure per il controllo dei rischi delle attività non negoziabili
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CAPITOLO 3
Regole di valutazione delle attività negoziabili e non negoziabili
Articolo 134
Regole di valutazione delle attività negoziabili
Per determinare il valore delle attività usate come garanzia nelle operazioni di mercato aperto effettuate attraverso operazioni temporanee, le BCN applicano le regole seguenti.
Per ogni attività negoziabile idonea, l'Eurosistema determina il prezzo più rappresentativo da usare per il calcolo del valore di mercato.
Il valore di un'attività negoziabile è calcolato sulla base del prezzo più rappresentativo nella giornata operativa precedente la data di valutazione. In mancanza di un prezzo rappresentativo per una specifica attività, l'Eurosistema definisce un prezzo teorico.
Il valore di mercato o teorico di un'attività negoziabile è calcolato includendo l'interesse maturato.
In conseguenza delle differenze tra i vari ordinamenti nazionali e tra le varie prassi operative, le BCN possono utilizzare sistemi diversi per il trattamento dei flussi di reddito, ad esempio il pagamento di cedole relative ad un'attività corrisposte nel corso di un'operazione di finanziamento dell'Eurosistema. Qualora il flusso di reddito sia trasferito alla controparte, prima che tale trasferimento abbia luogo la BCN di appartenenza verifica che le operazioni di riferimento siano ancora pienamente garantite da un sufficiente ammontare di attività idonee. Ogni BCN mira ad assicurare che l'effetto economico del trattamento dei flussi di reddito sia equivalente alla situazione in cui il reddito è corrisposto alla controparte il giorno del pagamento.
Articolo 135
Regole di valutazione delle attività non negoziabili
Alle attività non negoziabili è assegnato dall'Eurosistema un valore corrispondente al capitale nominale in essere di tali attività negoziabili.
Articolo 136
Richieste di margini aggiuntivi
TITOLO VII
ACCETTAZIONE DI GARANZIE NON DENOMINATE IN EURO IN SPECIFICHE CIRCOSTANZE
Articolo 137
Accettazione di garanzie non denominate in euro in specifiche circostanze
Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzia talune attività negoziabili emesse dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominate nella rispettiva valuta nazionale. A seguito di una simile decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE, le controparti sono informate circa:
i criteri di idoneità applicabili;
le procedure applicabili alla selezione e mobilizzazione di tali attività;
le fonti e i principi di valutazione applicabili;
le misure per il controllo dei rischi applicabili;
le procedure di regolamento applicabili.
Si applicano i criteri generali di idoneità per le attività negoziabili indicati nel Titolo II della parte quarta, con le seguenti eccezioni:
le attività negoziabili possono essere emesse, detenute e regolate al di fuori del SEE;
le attività negoziabili possono essere denominate in valute diverse dall'euro; e
il valore della cedola delle attività negoziabili non può dar luogo a un flusso di cassa negativo.
TITOLO VIII
REGOLE PER L'UTILIZZO DELLE ATTIVITÀ IDONEE
Articolo 138
Stretti legami tra le controparti e l'emittente, il debitore o il garante di attività idonee
Per «stretti legami» (close links) si intende una delle situazioni seguenti, nelle quali la controparte e l'altro soggetto indicato nel paragrafo 1 presentano un legame:
la controparte detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto;
l'altro soggetto detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte;
una parte terza detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto.
Per valutare l'esistenza di stretti legami nel caso delle multi-cédulas, l'Eurosistema applica un metodo «look-through» (look-through approach), cioè prende in considerazione gli stretti legami tra ciascuno degli emittenti delle cédulas sottostanti e la controparte.
Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
stretti legami, come definiti al paragrafo 2, risultanti dall’esistenza di un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale e che è (i) un soggetto che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte, oppure (ii) una parte terza che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell’altro soggetto, purché non esistano altri stretti legami tra la controparte e l’altro soggetto, diversi da stretti legami risultanti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale;
obbligazioni garantite legislative del SEE che:
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
non contengono nel loro pool di garanzie strumenti di debito non garantiti emessi dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto avente stretti legami con tale controparte, come definiti al paragrafo 2, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale; e
sono munite di un rating ECAI all’emissione come definito alla lettera a) dell’articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all’allegato IX ter;
DGMR e DECC non negoziabili;
le multi-cédulas emesse prima del 1o maggio 2015, nel caso in cui le cédulas sottostanti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii), ossia, per le obbligazioni garantite legislative del SEE, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 3, lettera b), punto ii), e la controparte o un soggetto che abbia con essa stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii).
Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d’insieme delle attività comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE;
ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un’autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un’obbligazione garantita legislative del SEE, mediante la quale la controparte conferma che il cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE non include, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale. L’autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi;
Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un’obbligazione garantita legislativa del SEE una conferma ex post, da parte dei revisori esterni o dei cover pool monitors, che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE non includa, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale.
Ove la controparte non fornisca l’autocertificazione o la conferma di cui alla lettere b) e c) su richiesta della BCN, l’obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte.
Articolo 138 bis
Uso di strumenti di debito in relazione alla ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico
Gli strumenti di debito pubblico usati in una ricapitalizzazione in natura di una controparte possono essere usati come garanzia soltanto da tale controparte o da altre controparti che abbiano «stretti legami», come definiti all'articolo 138, paragrafo 2, con tale controparte, qualora l'Eurosistema consideri che il livello di accesso al mercato del loro emittente sia adeguato, anche tenuto conto del ruolo svolto da tali strumenti nella ricapitalizzazione.
Articolo 139
Utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico
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▼M9 —————
Articolo 140
Stretti legami relativi a titoli garantiti da attività e coperture valutarie
Una controparte non può stanziare in garanzia titoli garantiti da attività quando essa, o ogni soggetto con il quale essa presenti stretti legami, come previsto dall'articolo 138, fornisce ai medesimi titoli copertura valutaria mediante un'apposita operazione di copertura valutaria con l'emittente quale controparte di copertura (hedge counterparty).
Articolo 141
Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi stretti legami
Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il ►M8 10 % ◄ del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia non si applica nei seguenti casi:
se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili;
qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114; o
se tali attività sono emesse da un'agenzia, una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale.
Articolo 142
Sostegno di liquidità in relazione a titoli garantiti da attività
In caso di sostegno di liquidità sotto forma di riserve di contante, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti tre condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:
la controparte presenta stretti legami con la banca che gestisce i conti dell'emittente (issuer account bank) nell'operazione in titoli garantiti da attività;
l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 5 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima;
l'importo corrente del fondo di riserva dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 25 % della consistenza corrente dei segmenti di rango subordinato dell'operazione medesima.
In caso di sostegno di liquidità sotto forma di linee di liquidità, a una controparte non è consentito stanziare a garanzia titoli garantiti da attività qualora le seguenti due condizioni siano contemporaneamente soddisfatte:
la controparte presenta stretti legami con un fornitore di linee di liquidità; e
l'importo corrente della linea di liquidità dell'operazione relativa ai titoli garantiti da attività è superiore al 20 % della consistenza iniziale di tutti i segmenti di rango senior e di rango subordinato dell'operazione medesima.
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Articolo 144
Non accettazione di attività idonee per ragioni operative
Indipendentemente dal fatto che un'attività soddisfi i criteri di idoneità, una BCN può, per ragioni operative, richiedere alla controparte di rimuovere tale attività prima del verificarsi di un flusso di cassa, compreso il pagamento del capitale o delle cedole, come meglio definito nella regolamentazione nazionale pertinente.
Articolo 144 bis
Attività idonee con flussi di cassa negativi
Se una controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema può, senza esservi obbligato, a effettuare il relativo pagamento. Le BCN provvedono affinché la controparte rimborsi all'Eurosistema, immediatamente su richiesta di quest'ultimo, qualsivoglia importo di flussi di cassa negativi pagati dall'Eurosistema in conseguenza dell'inadempimento della controparte. Se la controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema ha il diritto di addebitare immediatamente e senza preavviso un importo pari a quello che l'Eurosistema è tenuto a pagare per conto di tale controparte:
sul conto payment module (PM) in TARGET 2 della controparte interessata, come disposto dall'articolo 36, paragrafo 6, dell'allegato II, all'Indirizzo BCE/2012/27; ovvero
previa autorizzazione della banca di regolamento, sul conto PM TARGET2 di una banca di regolamento utilizzata per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema della controparte interessata; ovvero
su qualsiasi altro conto utilizzabile per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema acceso dalla controparte interessata presso la BCN.
Articolo 145
Comunicazione, valutazione e rimozione di attività che siano non idonee o violino le regole per l'utilizzo delle attività idonee
Articolo 146
Sanzioni per l'inosservanza delle regole relative all'utilizzo delle attività idonee
L'inosservanza delle regole previste nel presente Titolo è sanzionata in conformità agli articoli da 154 a 157, in quanto applicabili. Le sanzioni sono applicabili indipendentemente dalla circostanza che una controparte stia attivamente partecipando ad operazioni di politica monetaria.
Articolo 147
Scambio di informazioni nell'ambito dell'Eurosistema
Ai fini dell'attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l'osservanza delle regole sull'utilizzo delle attività idonee, l'Eurosistema condivide le informazioni relative alle partecipazioni azionarie fornite a tal fine dalle autorità competenti. Tali informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità competenti.
TITOLO IX
UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE
Articolo 148
Principi generali
Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l’utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:
le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con le procedure del CCBM;
i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM; e
i crediti sono stanziati o (i) tramite le procedure del CCBM applicabili oppure (ii) in conformità alle procedure nazionali, come stabilito nella pertinente documentazione nazionale della BCN di appartenenza.
Articolo 149
Modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)
Articolo 150
Collegamenti idonei tra SSS
Articolo 151
CCBM in combinazione con collegamenti idonei
Articolo 152
CCBM e servizi triparty di gestione delle garanzie
Per fornire i propri servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero da parte dell'Eurosistema in conformità al primo periodo, il TPA interessato è tenuto a soddisfare la serie di requisiti funzionali supplementari stabiliti dall'Eurosistema, di cui al «Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties» (sezione 2.1.3, secondo paragrafo).
PARTE QUINTA
SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROPARTE
Articolo 153
Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi relativi alle riserve minime
Articolo 154
Sanzioni per l'inosservanza di alcune regole operative
In conformità con le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate, la BCN impone una o più sanzioni a una controparte che non rispetti uno dei seguenti obblighi:
per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di cui all'articolo 15, di garantire e regolare adeguatamente l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione;
per quanto riguarda la raccolta di depositi a tempo determinato, le operazioni definitive e l'emissione di certificati di debito della BCE, l'obbligo di regolare l'operazione, come previsto dall'articolo 16;
per quanto riguarda l'utilizzo di attività idonee, l'obbligo di stanziare o usare esclusivamente attività idonee e di osservare le regole per l'uso delle stesse previste nel Titolo VIII della parte quarta;
per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, l'obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee nel caso in cui ci sia un saldo residuo negativo sul conto di regolamento della controparte in TARGET2 dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata e sia quindi automaticamente considerata inoltrata una richiesta di ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 6;
gli obblighi di pagamento ai sensi dell'articolo 144 bis, paragrafo 3.
Una sanzione inflitta ai sensi del presente articolo comporta:
solamente una sanzione di tipo pecuniario; oppure
sia una sanzione di tipo pecuniario che una di tipo non pecuniario.
Articolo 155
Sanzioni pecuniarie per l’inosservanza di alcune regole operative
Articolo 156
Sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative
Qualora una controparte non osservi un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:
sia irrogata una sanzione pecuniaria;
ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;
ciascun caso si riferisca al medesimo tipo di violazione,
l'Eurosistema sospende la controparte in occasione della terza violazione e di ogni successivo caso di inosservanza di un obbligo del medesimo tipo nell'intervallo di riferimento di 12 mesi. Tale intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data della prima violazione di uno degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), secondo il caso.
Qualora una controparte non adempia un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:
sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;
ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;
ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione,
l'Eurosistema, in occasione della terza inadempienza, sospende la controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione.
Se successivamente la controparte si rende nuovamente inadempiente, essa è sospesa dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori inadempienze da parte della controparte.
Ogni intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data di notifica di una sanzione per l'inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c). Si terrà conto della seconda e della terza inadempienza commesse entro 12 mesi da tale notifica.
Articolo 157
Applicazione nei confronti di succursali di sanzioni non pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative
Quando l'Eurosistema sospende una controparte ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 5, tale sospensione può essere applicata anche alle succursali di tale controparte stabilite in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.
PARTE SESTA
MISURE DISCREZIONALI
Articolo 158
Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento
Per ragioni prudenziali, l'Eurosistema può adottare le seguenti misure:
sospendere, limitare o escludere l'accesso di una controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE;
rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività stanziate a garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da una controparte specifica, sulla base di qualsiasi informazione che l'Eurosistema consideri rilevante, in particolare qualora la qualità creditizia della controparte sembri mostrare un'elevata correlazione con la qualità creditizia delle attività stanziate a garanzia.
Nel contesto della valutazione riguardo alla solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell’articolo 55, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, l’Eurosistema può limitare, per motivi prudenziali, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, delle seguenti controparti:
controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;
controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all’articolo 55, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.
L’accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e sia stato stabilito che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell’articolo 55, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l’accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.
Oltre a limitare l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del paragrafo 4, l'Eurosistema può sospendere, limitare ulteriormente o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti se sono considerate «in dissesto o a rischio di dissesto» ai sensi del paragrafo 4 e soddisfano uno qualsiasi dei seguenti requisiti:
non sono sottoposte a un'azione di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione in quanto si può ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE, permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, in ragione dello sviluppo dell'alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza;
si valuta che soddisfino le condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, in ragione dello sviluppo dell'azione di risoluzione;
risultano da un'azione di risoluzione, come definita dall'articolo 3, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 40 della direttiva 2014/59/UE, ovvero risultano da una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 159
Misure discrezionali relative alla valutazione della qualità creditizia da parte dell'Eurosistema
L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dall'elenco delle attività negoziabili idonee:
attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o da soggetti che hanno con esse stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o
attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato sospeso, limitato o escluso dall’Eurosistema.
PARTE SETTIMA
REQUISITI MINIMI COMUNI ADDIZIONALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA
Articolo 160
Rapporti giuridici tra le banche centrali dell'Eurosistema e le controparti
L'Eurosistema assicura che le disposizioni contrattuali o regolamentari in relazione alle controparti, come indicato nell'articolo 1, paragrafo 3, siano conformi alle disposizioni della parte settima.
CAPITOLO 1
Requisiti minimi comuni addizionali applicabili a tutte le disposizioni regolanti le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema
Articolo 161
Modifiche all'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema
Articolo 162
Denominazione dei pagamenti
Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono che tutti i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (a parte i pagamenti in valuta estera nelle operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria) siano effettuati in euro.
Articolo 163
Forma delle disposizioni contrattuali
Qualora sia necessario configurare tutte le operazioni concluse in applicazione di un accordo come parte di un'unica convenzione contrattuale e/o configurare l'accordo come contratto quadro (master agreement) allo scopo di permettere un'efficace risoluzione ed estinzione (inclusa la compensazione) di tutti i rapporti in essere a seguito di una situazione di inadempimento, le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono tale tipo di strutturazione.
Articolo 164
Modulistica, vettori di dati e mezzi di comunicazione
Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN assicurano che, nei rapporti fra la BCN e le controparti, vigano regole appropriate e non ambigue concernenti la modulistica, compresa la conferma dei termini delle operazioni, i vettori di dati ed i mezzi e le specifiche di comunicazione.
Articolo 165
Situazioni di inadempimento
Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono, come minimo, situazioni di inadempimento che non siano sostanzialmente dissimili dalle seguenti:
una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte una procedura per la liquidazione della medesima o la nomina di un liquidatore o funzionario analogo preposto alla controparte, o altra procedura analoga;
una decisione presa da una competente autorità giudiziaria o da altra autorità di attuare nei confronti della controparte un provvedimento di riorganizzazione o altra procedura analoga intesa a preservare o risanare la situazione finanziaria della medesima e ad evitare una decisione del tipo indicato alla precedente lettera a);
una dichiarazione scritta della controparte di non essere in grado di pagare la totalità o parte dei propri debiti o di onorare le proprie obbligazioni derivanti dalle operazioni di politica monetaria, o un concordato volontario generale concluso dalla controparte con i propri creditori; oppure quando la controparte è, o si ritiene sia, insolvente, o è ritenuta incapace di pagare i propri debiti;
atti procedurali preliminari a una decisione di cui alle precedenti lettere a) o b);
un'attestazione o altra dichiarazione precontrattuale fatta dalla controparte, o che si presume sia stata fatta da essa, ai termini delle disposizioni di legge applicabili risulta non corretta o non veritiera;
è sospesa o revocata l'autorizzazione della controparte all'esercizio delle attività ai sensi: a) della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure b) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ), come attuate nello Stato membro la cui moneta è l'euro interessato;
la controparte è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un sistema dei pagamenti o meccanismo attraverso il quale sono effettuati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria, oppure (eccetto che per le operazioni di swap in valuta) è sospesa o esclusa dalla qualità di membro di un SSS utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;
nei confronti della controparte sono adottati i provvedimenti di cui agli articoli 41, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della direttiva 2013/36/UE;
in ordine alle operazioni temporanee, la controparte non ottempera alle disposizioni concernenti le misure di controllo del rischio;
in ordine alle operazioni pronti contro termine, la controparte non paga il prezzo di acquisto o di riacquisto o non consegna le attività acquistate o riacquistate; oppure, in ordine ai prestiti garantiti, non consegna le attività o non rimborsa il credito alle date rispettivamente stabilite per tali prestazioni;
in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria e ai depositi a tempo determinato, la controparte non paga l'ammontare in euro; oppure, in ordine alle operazioni di swap in valuta per finalità di politica monetaria, l'ammontare in valuta estera alle date stabilite per tali pagamenti;
si verifica una situazione di inadempimento sostanzialmente non dissimile da quelle definite nel presente articolo, concernente la controparte nel quadro di un accordo concluso ai fini della gestione delle riserve in valuta estera o dei fondi propri della BCE o di una BCN;
la controparte omette di fornire informazioni rilevanti causando in tal modo grave pregiudizio alla BCN di appartenenza;
la controparte non adempie ad altra sua obbligazione nel quadro degli accordi concernenti le operazioni temporanee e di swap in valuta e, avendone la capacità, non rimedia a tale inadempimento entro il termine massimo di trenta giorni nel caso delle operazioni garantite e di dieci giorni nel caso delle operazioni di swap in valuta, decorrente dalla intimazione della BCN a provvedere in tal senso;
si verifica una situazione di inadempimento concernente la controparte nel quadro di un accordo con un altro membro dell'Eurosistema stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria, in relazione al quale tale altro membro dell'Eurosistema ha esercitato il proprio diritto di risolvere una qualsiasi operazione nell'ambito dell'accordo stesso a motivo della situazione di inadempimento;
la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato;
la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte da uno Stato membro la cui moneta è l'euro;
tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono soggette ad un ordine di congelamento dei fondi, sequestro conservativo, confisca o qualsiasi altra procedura intesa a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori della controparte;
tutte o una parte sostanziale delle attività della controparte sono assegnate ad un altro soggetto;
qualsiasi altro evento esistente o imminente il cui materializzarsi potrebbe minacciare l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della controparte nel quadro di un accordo stipulato allo scopo di effettuare operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema o di qualsiasi altra norma che si applichi al rapporto tra la controparte e una delle BCN.
Articolo 166
Misure previste in caso di inadempimento o in via prudenziale
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento o per motivi prudenziali, la BCN sia legittimata ad adottare le seguenti misure:
sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti;
risolvere tutti gli accordi e le operazioni in essere;
richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o sottoposti a condizione.
utilizzare i depositi collocati presso la BCN dalla controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest'ultima;
sospendere l'adempimento di obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa;
Ciascuna BCN può applicare disposizioni contrattuali o regolamentari che, allorché si verifichi una situazione di inadempimento, legittimino la BCN di appartenenza ad adottare le seguenti misure, in aggiunta a quelle indicate nel paragrafo 1:
pretendere interessi di mora; e
pretendere l'indennizzo delle perdite subite in seguito all'inadempimento della controparte.
Articolo 167
Trasmissione di informazioni a opera delle controparti
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che una BCN sia in grado di ottenere dalle controparti ogni informazione rilevante in relazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
Articolo 168
Avvisi e altre comunicazioni
Articolo 169
Diritti di terze parti
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano che esclusivamente la BCN contraente o di appartenenza e la controparte identificata siano titolari dei diritti e degli obblighi che derivano dall'operazione. Tuttavia, tali disposizioni contrattuali o regolamentari tengono conto delle relazioni tra le BCN e/o la BCE:
derivanti dall'uso transfrontaliero di attività idonee-; e
necessarie per le operazioni effettuate con controparti che operano attraverso istituzioni «in network».
Articolo 170
Legge applicabile e giurisdizione
Articolo 171
Giorni di regolamento in relazione ai depositi a tempo determinato
Le disposizioni relative ai depositi applicate da ciascuna BCN specificano che il regolamento (sia con riferimento all'introito che all'esborso) dei depositi a tempo determinato abbia luogo nei giorni indicati nell'annuncio della BCE dell'operazione di deposito.
CAPITOLO 2
Requisiti minimi comuni addizionali applicabili alle operazioni di pronti contro termine e ai prestiti garantiti
Articolo 172
Data della componente a termine dell'operazione
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la scadenza della componente a termine dell'operazione, inclusa la data di rimborso del prestito garantito, se del caso, sia fissata al momento della stipula dell'operazione.
Articolo 173
Giornate operative
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscono la «giornata operativa» come indicata all'articolo 2.
Articolo 174
Tassi di interesse
Articolo 175
Dispositivi per la conversione di importi espressi in valute diverse dall'euro
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che i dispositivi per la conversione in euro degli importi in valute diverse dall'euro specifichino che il rapporto di cambio da utilizzare è il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla BCE oppure, se questo non è disponibile, il tasso di cambio a pronti indicato dalla BCE il giorno operativo precedente quello in cui deve essere effettuata la conversione per la vendita di euro contro l'acquisto dell'altra valuta.
CAPITOLO 3
Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di pronti contro termine
Articolo 176
Oggetto degli accordi relativi a pronti contro termine
Se le attività in relazione alle quali è effettuato il confronto ai sensi del paragrafo 2 sono state convertite o ridenominate, oppure se su di esse è stata esercitata un'opzione di rimborso, la definizione di equivalenza va modificata come segue:
in caso di conversione, le attività in cui sono state convertite le attività originarie;
in caso di esercizio dell'opzione di rimborso, attività equivalenti a quelle rimborsate, a condizione che il venditore abbia pagato al compratore una somma pari al valore dell'opzione;
in caso di ridenominazione, attività equivalenti a quelle in cui sono state ridenominate le attività originarie più, se del caso, una somma di denaro pari alla differenza di valore fra le attività prima e dopo la loro ridenominazione.
Articolo 177
Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di pronti contro termine
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.
Ove si verifichi una situazione di inadempimento, si considera immediatamente maturata la scadenza di riacquisto per ogni operazione e soggetta ad una delle seguenti due opzioni:
le attività che costituiscono i margini diventano immediatamente consegnabili, in modo che l'adempimento delle obbligazioni rispettive dei contraenti in ordine alla consegna delle attività e al pagamento del prezzo di riacquisto delle medesime avvenga unicamente in conformità di quanto disposto alle lettere da b) a d); oppure
il patto di riacquisto è risolto.
I valori di mercato in caso di inadempimento delle attività riacquistate e delle attività che costituiscono i margini da trasferire, nonché il prezzo di riacquisto pagabile da ciascun contraente, sono stabiliti dalla BCN per tutte le operazioni come se fosse maturata la data di riacquisto, in una misura ragionevole dal punto di vista commerciale;
Sulla base della lettera b), la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di riacquisto. Le somme dovute da una parte devono essere compensate con quelle dovute dall'altra parte e solo il saldo netto è dovuto dalla parte il cui credito è valutato quindi di importo minore.
Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un pagamento. Ai fini di questo calcolo, ogni somma non denominata in euro deve essere convertita in euro alla data appropriata al tasso calcolato in conformità con l'articolo 175.
Articolo 178
Rispetto delle misure di controllo dei rischi
Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per la sostituzione delle garanzie, esse assicurano che sia salvaguardata l'osservanza delle misure di controllo dei rischi prescritte.
Articolo 179
Margini di garanzia in contante
Qualora la BCN applichi disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole per il pagamento o la restituzione di margini in contante, tali clausole stabiliscono altresì che le obbligazioni ulteriori di restituire o pagare i margini siano anzitutto soddisfatte in contante fino a concorrenza del medesimo ammontare, unitamente agli eventuali interessi ad esso attribuiti.
Articolo 180
Ulteriori disposizioni riguardanti le operazioni pronti contro termine
Fatte salve le disposizioni del presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari relative alle operazioni pronti contro termine.
CAPITOLO 4
Requisiti minimi comuni addizionali relativi ai soli accordi di prestito garantito
Articolo 181
Costituzione e realizzazione della garanzia
Articolo 182
Proroga overnight delle operazioni stipulate su base infragiornaliera
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano la possibilità che le operazioni stipulate su base infragiornaliera siano prorogate come operazioni overnight.
CAPITOLO 5
Requisiti minimi comuni addizionali relativi alle sole operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria
Articolo 183
Accordo di compravendita contestuale a pronti e a termine
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che ogni operazione si configuri come contestuale compravendita a pronti e a termine di euro contro una valuta estera.
Articolo 184
Momento e modalità di trasferimento dei pagamenti
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano una clausola relativa al momento e alle modalità di trasferimento dei pagamenti. La data di compravendita a termine è fissata al momento della stipula della transazione.
Articolo 185
Definizione di termini specifici
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che definiscano la valuta estera, il tasso di cambio a pronti, il tasso di cambio a termine, la data di trasferimento e la data di ritrasferimento come segue:
per «valuta estera» si intende qualsiasi moneta in corso legale diversa dall'euro;
per «tasso di cambio a pronti» si intende, in riferimento a una specifica operazione, il tasso di cambio (calcolato in conformità all'articolo 175) applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di trasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma;
per «tasso di cambio a termine» si intende il tasso di cambio calcolato in conformità all'articolo 175 e applicato per convertire l'ammontare in euro nell'ammontare in valuta estera che un contraente è tenuto a trasferire all'altro contraente alla data di ritrasferimento contro il pagamento dell'ammontare in euro; tale tasso di cambio è indicato nella conferma e definito nelle rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di riferimento;
per «ammontare da ritrasferire in valuta estera» si intende l'ammontare di valuta estera necessario per acquistare l'ammontare in euro alla data di ritrasferimento;
per «data di trasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui deve divenire effettivo il trasferimento dell'ammontare in euro da un contraente all'altro, vale a dire il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui le parti hanno convenuto che debba aver luogo il regolamento di detto trasferimento;
per «data di ritrasferimento» si intende, in riferimento ad un'operazione, il giorno e, ove appropriato, l'ora di quel giorno in cui un contraente deve ritrasferire l'ammontare in euro all'altro contraente.
Articolo 186
Accordi di compensazione in caso di estinzione relativi a operazioni di swap in valuta
Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che prevedano clausole relative alla compensazione finalizzate a conseguire effetti economici equivalenti a quelli enunciati di seguito.
Al verificarsi di una situazione di inadempimento, ogni operazione è considerata risolta e i valori di sostituzione dell'ammontare in euro e dell'ammontare in valuta estera da restituire sono determinati dalla BCN in modo che tali valori siano pari agli importi necessari per assicurare alla BCN l'equivalente economico dei pagamenti che sarebbero altrimenti stati dovuti.
In base alle somme così stabilite, la BCN calcola quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell'altra alla data di ritrasferimento. Le somme dovute da una parte devono essere convertite in euro, quando necessario, in conformità all'articolo 175 e compensate con le somme dovute dall'altra. Solamente il saldo netto è dovuto dalla parte che ha un credito valutato di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un tale pagamento.
Articolo 187
Ulteriori disposizioni relative alle operazioni di swap in valuta
Fatte salve le disposizioni contenute nel presente Indirizzo, ciascuna BCN può specificare norme ulteriori relative allo svolgimento delle operazioni di swap in valuta nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari.
PARTE OTTO
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 188
Scambio di informazioni
Se necessario per l'attuazione della politica monetaria, le BCN possono scambiare tra loro informazioni individuali, quali i dati operativi, relative alle controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali informazioni sono sottoposte all'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 37 dello statuto del SEBC.
Articolo 189
Legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
Le controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono a conoscenza degli obblighi loro imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e osservano gli stessi.
Articolo 190
Abrogazione
Articolo 191
Efficacia, applicazione e attuazione
Articolo 192
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
ALLEGATO I
RISERVA OBBLIGATORIA
Il contenuto del presente allegato è solo a scopo informativo. In caso di conflitto tra il presente allegato e il quadro giuridico del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema di cui al paragrafo 1, prevale quest'ultimo.
Ai sensi dell'articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) impone agli enti creditizi di detenere riserve su conti costituiti presso le banche centrali nazionali (BCN) nell'ambito del quadro del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Il quadro giuridico di tale sistema è definito dall'articolo 19 dello statuto del SEBC, dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). L'applicazione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) assicura che i termini e le condizioni del regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema siano uniformi per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema mira principalmente a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e a creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità.
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema si applica agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Inoltre, ciò implica che le filiali situate nell'area dell'euro di enti creditizi che non hanno in quest'ultima la propria sede legale sono anch'esse soggette al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema. Tuttavia, le filiali situate al di fuori dell'area dell'euro di enti creditizi aventi in quest'ultima la propria sede legale non sono soggette a tale regime di riserva.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), sono automaticamente esentati dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall'inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, gli enti la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l'autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE può esentare dagli obblighi di riserva, su base non discriminatoria, gli enti elencati alle lettere da a) a c). ►M9 Tali enti comprendono, tra gli altri, gli enti soggetti a procedure di ristrutturazione, a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato o da uno Stato membro o a una decisione dell’Eurosistema che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti. ◄
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la BCE redige e aggiorna un elenco degli enti soggetti al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
La BCE pubblica inoltre un elenco degli enti esentati dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro, né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa elle controparti.
L'aggregato soggetto a riserva di ciascun ente è determinato in rapporto alle voci del suo bilancio. I dati di bilancio sono segnalati alle BCN nell'ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE. Gli enti calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), fatte salve le eccezioni per gli «enti nella coda», come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento
Le aliquote di riserva sono definite dalla BCE nell'ambito del limite massimo previsto nel regolamento (CE) n. 2531/98.
L'ammontare di riserva obbligatoria che ciascun ente deve detenere in relazione a un dato periodo di mantenimento è calcolato applicando le aliquote di riserva ad ogni voce pertinente dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo. La riserva obbligatoria identificata dalla BCN partecipante interessata e dall'ente in conformità delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) costituisce la base per: a) la remunerazione della riserva obbligatoria; e b) la verifica del rispetto da parte di un ente dell'obbligo di detenere l'ammontare richiesto di riserva obbligatoria.
Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema consente agli enti di fare ricorso alla mobilizzazione della riserva obbligatoria; ne consegue che il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato in base alla media dei saldi di fine giornatadei conti di riserva delle controparti durante un periodo di mantenimento. Il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da un ente nel periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento è definito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la riserva obbligatoria degli enti è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ponderata per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula seguente (dove il risultato è arrotondato al centesimo più vicino).
dove:
Rt |
= |
remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria detenuta nel periodo di mantenimento t; |
Ht |
= |
riserva obbligatoria mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t; |
nt |
= |
numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t; |
rt |
= |
tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t. Il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali. |
i |
= |
iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t; |
MRi |
= |
tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell'iesimo giorno di calendario o prima. |
Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e pubblicare i criteri in base ai quali irrogherà le sanzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98.
ALLEGATO II
ANNUNCIO DELLE OPERAZIONI D'ASTA
L'annuncio dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:
il numero di riferimento dell'operazione d'asta;
la data dell'operazione d'asta;
il tipo di operazione (immissione o assorbimento di liquidità e il tipo di strumento di politica monetaria da utilizzare);
la scadenza dell'operazione;
la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);
il tipo di asta, cioè a tasso fisso o a tasso variabile;
per le aste a tasso variabile, il metodo di aggiudicazione, vale a dire la procedura d'asta a tasso unico (asta di tipo neerlandese) o la procedura d'asta a tasso multiplo (asta di tipo americano);
l'importo previsto dell'operazione, di norma soltanto nel caso di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT);
per le aste a tasso fisso, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale stabiliti per l'asta (l'indice di riferimento nel caso di aste indicizzate e il tipo di quotazione nel caso di un tasso d'interesse o differenziale);
il tasso di interesse, prezzo o punto a termine minimi o massimi accettati, ove previsto;
la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE);
le valute interessate e per le operazioni di swap in valuta, l'ammontare di valuta mantenuto fisso;
per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti di riferimento che deve essere utilizzato per il calcolo delle offerte;
il limite massimo di offerta, ove previsto;
l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;
la percentuale minima di riparto, ossia il limite inferiore, espresso in termini percentuali, della porzione di offerte al tasso di interesse marginale da assegnare in un'operazione d'asta, ove previsto;
i tempi stabiliti per la presentazione delle offerte;
nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;
il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte);
il tipo di quotazione (tasso o differenziale);
il soggetto di riferimento nel caso di aste indicizzate.
ALLEGATO III
AGGIUDICAZIONE DI ASTE E PROCEDURE D'ASTA
Tavola 1
Aggiudicazione di aste a tasso fisso
La percentuale di riparto è:
L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:
alli = all % × (ai )
dove:
A |
= |
ammontare totale assegnato |
n |
= |
numero totale delle controparti |
ai |
= |
ammontare dell'offerta della controparte iesima |
all % |
= |
percentuale di riparto |
alli |
= |
ammontare totale assegnato alla controparte iesima |
Tavola 2
Aggiudicazione di aste a tasso variabile in euro
(l'esempio si riferisce a offerte sui tassi di interesse)
La percentuale di riparto al tasso di interesse marginale è:
L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima al tasso di interesse marginale è:
all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i
L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:
dove:
A |
= |
ammontare totale assegnato |
r s |
= |
tasso di interesse sesimo offerto dalle controparti |
N |
= |
numero totale delle controparti |
a(r s ) i |
= |
ammontare dell'offerta della controparte iesima al tasso di interesse sesimo (r s ) |
a(r s ) |
= |
ammontare totale dell'offerta al tasso di interesse sesimo (r s )
|
r m |
= |
tasso di interesse marginale
r
1 ≥ rs
≥ rm
per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
rm
≥ rs
≥ r
1 per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità
|
r m – 1 |
= |
tasso di interesse precedente il tasso di interesse marginale (ultimo tasso di interesse al quale le offerte sono completamente soddisfatte)
rm – 1
> rm
per un'operazione d'asta di immissione di liquidità
rm
> rm – 1
per un'operazione d'asta di assorbimento di liquidità
|
all %(r m ) |
= |
percentuale di riparto al tasso di interesse marginale |
all(r s ) i |
= |
assegnazione alla controparte iesima al tasso di interesse sesimo |
all i |
= |
ammontare totale assegnato alla controparte iesima |
Tavola 3
Aggiudicazione di aste a tasso variabile di swap in valuta
La percentuale di riparto al punto a termine marginale è:
L'ammontare assegnato alla controparte iesima l punto a termine marginale è:
all (Δ m ) i = all % (Δ m ) × a(Δm)i
L'ammontare totale assegnato alla controparte iesima è:
dove:
A = |
ammontare totale assegnato |
Δ s = |
punto a termine sesimo offerto dalle controparti |
N = |
numero totale delle controparti |
a(Δs) i = |
ammontare dell'offerta della controparte iesima al punto a termine sesimo (Δs) |
a(Δs) = |
ammontare totale dell'offerta al punto a termine sesimo (Δs)
|
Δ m = |
punto a termine marginale: Δ
m
≥ Δ
s
≥ Δ1 per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
Δ1 ≥ Δ
s
≥ Δ
m
per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità
|
Δ m – 1 |
punto a termine precedente quello marginale (ultimo punto a termine al quale le offerte sono completamente soddisfatte): Δ
m
> Δ
m – 1
per un'operazione di swap in valuta di immissione di liquidità
Δ
m – 1
> Δ
m
per un'operazione di swap in valuta di assorbimento di liquidità
|
all %(Δ m ) |
percentuale di riparto al punto a termine marginale |
all(Δ s ) i |
assegnazione alla controparte iesima al punto a termine sesimo |
all i |
ammontare totale assegnato alla controparte iesima |
ALLEGATO IV
ANNUNCIO DEI RISULTATI D'ASTA
Il messaggio di comunicazione dei risultati dell'asta contiene le seguenti informazioni indicative:
il numero di riferimento dell'operazione d'asta;
la data dell'operazione d'asta;
il tipo di operazione;
la scadenza dell'operazione;
la durata dell'operazione (di norma espressa in numero di giorni);
l'ammontare totale delle offerte presentate dalle controparti dell'Eurosistema;
il numero di partecipanti all'asta;
per le operazioni di swap in valuta, le valute interessate;
l'ammontare totale assegnato;
per le aste a tasso fisso, la percentuale di aggiudicazione;
per le operazioni di swap in valuta, il tasso di cambio a pronti;
per le aste a tasso variabile, il tasso di interesse, prezzo, punto a termine o differenziale marginale accolto e la corrispondente percentuale di aggiudicazione al tasso di interesse, prezzo o punto a termine marginale;
per le aste a tasso multiplo, il tasso minimo di offerta e il tasso massimo di offerta, ossia il limite minimo e il limite massimo ai tassi di interesse offerti dalle controparti nell'ambito di aste a tasso variabile e il tasso di aggiudicazione medio ponderato;
la data di inizio e la data di scadenza dell'operazione, ove prevista, oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento, nel caso di emissione di certificati di debito della Banca centrale europea;
l'importo minimo di aggiudicazione per controparte, ove previsto;
la percentuale minima di riparto, ove prevista;
nel caso di emissione di certificati di debito della BCE, la denominazione dei certificati e il codice ISIN dell'emissione;
il numero massimo di offerte per controparte (per le aste a tasso variabile, nel caso in cui la BCE intenda limitare il numero di offerte, il numero è di norma fissato a dieci offerte per controparte).
ALLEGATO V
CRITERI DI SELEZIONE DELLE CONTROPARTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI IN CAMBI
1. La selezione delle controparti per le operazioni in cambi dell'Eurosistema si basa su due ordini di criteri relativi ai principi di prudenza ed efficienza.
2. I criteri relativi all'efficienza si applicano solo una volta che sono stati applicati i criteri relativi al principio di prudenza.
3. I criteri relativi al principio di prudenza comprendono:
il merito di credito della controparte, che viene valutato sulla base di un insieme di indicatori, ad esempio, valutazioni fornite dalle agenzie di rating e analisi interne dei coefficienti patrimoniali e di altri indici finanziari;
l'assoggettamento della controparte alla vigilanza da parte di un'autorità riconosciuta;
se una controparte gode di una buona reputazione e segue elevati principi di etica professionale.
4. I criteri relativi al principio dell'efficienza comprendono, tra l'altro:
la competitività della controparte nella determinazione dei prezzi e la sua capacità di svolgere in modo efficiente operazioni in valuta di importo elevato in qualsiasi condizione di mercato; e
la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni fornite dalle controparti.
5. Allo scopo di poter intervenire in modo efficiente in aree geografiche differenti, le banche centrali nazionali (BCN) possono selezionare controparti per le operazioni in cambi in qualsiasi centro finanziario internazionale.
ALLEGATO VI
UTILIZZO TRANSFRONTALIERO DI ATTIVITÀ IDONEE
I. MODELLO DI BANCHE CENTRALI CORRISPONDENTI (CCBM)
Tavola 1
Il modello di banche centrali corrispondenti (CCBM)
Uso di attività idonee depositate nel paese B da parte di una controparte insediata nel paese A al fine di ottenere credito dalla banca centrale nazionale del paese A
1. Tutte le BCN detengono conti reciproci in titoli per l'utilizzo transfrontaliero delle attività idonee. L'esatta procedura del CCBM varia a seconda che le attività debbano essere individuate specificatamente, relativamente a ogni singola transazione, dalla banca centrale del paese in cui esse sono depositate (sistema di earmarking) o che esse siano depositate in modo indistinto presso tale banca centrale (sistema di pooling).
2. In un sistema di earmarking, non appena la richiesta di credito della controparte viene accettata dalla BCN di appartenenza, la controparte dà istruzioni, se necessario tramite il proprio custode, al sistema di regolamento dei titoli (SSS) del paese in cui le attività negoziabili sono detenute, perché siano trasferite alla banca centrale di quel paese (di seguito «banca centrale corrispondente») per conto della BCN di appartenenza. Quest'ultima effettua il trasferimento dei fondi alla controparte non appena la banca centrale corrispondente conferma la ricezione delle attività. Le BCN non anticipano i fondi finché non hanno avuto conferma che le attività negoziabili delle controparti sono state ricevute dalla banca centrale corrispondente. Quando ciò sia necessario per rispettare eventuali scadenze di regolamento, le controparti possono depositare preventivamente attività presso la banca centrale corrispondente a favore della BCN di appartenenza, facendo ricorso alle procedure del CCBM.
3. In un sistema di pooling, la controparte può effettuare in qualsiasi momento trasferimenti di attività negoziabili alla banca centrale corrispondente per conto della BCN di appartenenza. Una volta che la BCN di appartenenza abbia ricevuto conferma dalla banca centrale corrispondente che le attività sono state ricevute, essa potrà effettuare il riconoscimento delle attività nel pool della controparte.
4. Procedure specifiche sono state sviluppate per l'utilizzo transfrontaliero delle attività non negoziabili, vale a dire crediti e strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR). Per la movimentazione transfrontaliera dei crediti utilizzati in garanzia, viene applicata una variante del CCBM, che utilizza un trasferimento del titolo di proprietà, una cessione in garanzia o un pegno a favore della BCN di appartenenza, ovvero una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza. Un'ulteriore variante specifica, basata su una charge a favore della banca centrale corrispondente che agisce per conto della BCN di appartenenza si applica per consentire l'uso transfrontaliero dei DGMR.
5. Il CCBM può essere utilizzato dalle controparti, sia per le attività negoziabili, che per le attività non negoziabili, come minimo dalle ore 9:00 alle 16:00 CET in ogni giornata operativa TARGET2. Una controparte che desideri utilizzare il CCBM deve avvertire la BCN dalla quale desidera ricevere finanziamenti, vale a dire la BCN di appartenenza, entro le 16:00 CET. La controparte deve assicurarsi che le attività che intende costituire a garanzia dell'operazione di credito siano consegnate sul conto della banca centrale corrispondente al più tardi entro le 16:45 CET. Le istruzioni o le consegne che non rispettano tali termini saranno elaborate con la massima diligenza possibile e potranno essere prese in considerazione per finanziamenti concessi nella successiva giornata operativa TARGET2. Quando le controparti prevedono di dover utilizzare il CCBM nelle ore tarde della giornata, esse devono, ove possibile, predepositare le attività. In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l'orario di chiusura del CCBM fino all'orario di chiusura di TARGET2, in cooperazione con i sistemi di deposito accentrato (SDA) in relazione alla loro disponibilità ad estendere i loro orari limite (cut-off time) per le attività negoziabili.
II. COLLEGAMENTI IDONEI TRA GLI SSS
Tavola 2
Collegamenti idonei tra sistemi di regolamento dei titoli
Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese B detenute da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo tra gli SSS nei paesi A e B al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.
1. I collegamenti idonei fra due SSS nello Spazio economico europeo (SEE) sono costituiti da un insieme di procedure e accordi per il trasferimento su base transfrontaliera di titoli mediante scritturazioni contabili. Essi assumono la forma di un conto omnibus aperto da un SSS (di seguito «SSS investitore») presso un altro SSS (di seguito «SSS emittente»).
2. I collegamenti idonei consentono all'aderente di un SSS nel SEE di detenere titoli emessi presso un altro SSS senza aderire a quest'ultimo. Quando utilizzano i collegamenti tra SSS, le controparti detengono le attività sul proprio conto presso il loro SSS nazionale e non hanno bisogno di un custode.
III. CCBM IN COMBINAZIONE CON COLLEGAMENTI IDONEI
Tavola 3
CCBM in combinazione con collegamenti idonei
Uso di attività idonee emesse presso l'SSS del paese C e detenute presso l'SSS del paese B da una controparte stabilita nel paese A attraverso un collegamento idoneo degli SSS dei paesi B e C al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.
Ove le attività idonee sotto forma di titoli debbano essere trasferite mediante CCBM con collegamenti, le controparti si assicurano che i titoli siano accreditati su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato entro le 16.00 CET alla data di regolamento al fine di assicurare il regolamento delle operazioni in pari valuta. Le richieste di mobilizzazione ricevute dalle BCN di appartenenza dalle rispettive controparti dopo le 16.00 CET o le richieste di consegna di attività idonee su un conto acceso presso l'SSS investitore interessato dopo le 16.00 CET sono elaborate con la massima diligenza possibile in conformità con gli orari limite (cut-off time) dell'SSS interessato.
IV. CCBM CON SERVIZI TRIPARTY DI GESTIONE DELLE GARANZIE
Tavola 4
Servizi triparty su base transfrontaliera
Uso di attività idonee detenute presso l'agente triparty (TPA) del paese B da una controparte stabilita nel paese A al fine di ottenere credito dalla BCN del paese A.
Il connettore «Informazioni sulla garanzia» tra la controparte A e la BCN A può risultare privo di rilevanza nel caso di alcuni TPA in relazione al modello contrattuale prescelto e in tali casi la controparte non invia istruzioni alla BCN A, né riceve conferma da questa.
ALLEGATO VI bis
CRITERI DI IDONEITÀ PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA
I. CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS
L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o da una banca centrale nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) di uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito un «operatore di SSS») sulla base dei seguenti criteri:
l'operatore di SSS dell'area dell'euro soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione come SDA stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014; e
la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi contrattuali e di altro tipo con l'operatore di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti dell'Eurosistema di cui alla sezione II.
Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un SDA dell'area dell'euro non è stata completata, le lettere a) e b) non si applicano. In tal caso l'SSS operato da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014, pubblicato sul sito Internet della BCE.
L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto in base ai seguenti criteri:
il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti, soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014;
le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o di altro tipo con gli operatori di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti di cui alla sezione II;
l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti considerati idonei dall'Eurosistema.
Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera un SSS coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a c) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014.
Prima di stabilire l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l'euro o da una BCN o da enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l'euro (di seguito un «SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro» gestito da un «operatore di SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro»), l'Eurosistema effettua un'analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l'altro, del valore delle attività idonee emesse o detenute presso tali SSS.
In caso di esito positivo dell'analisi di fattibilità economica, l'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro in base ai seguenti criteri:
Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro coinvolti nel collegamento e il collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.
Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera ha istituito e mantiene accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'SSS investitore dell'area dell'euro. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere l'obbligo dell'operatore dell'SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.
Per i collegamenti indiretti, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro opera come SSS emittente deve soddisfare il criterio di cui al primo paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l'SSS intermediario che l'SSS emittente siano SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'area dell'euro dell'SSS investitore. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere non solo l'obbligo dell'operatore di SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi legali con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro del SSS intermediario, ma anche l'obbligo dell'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS intermediario di attuare le disposizioni giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.
Tutti gli SSS dell'area dell'euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall'Eurosistema.
La BCN dello Stato del SEE non appartenente all'area dell'euro in cui l'SSS investitore opera ha assunto l'impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le modalità stabilite dall'Eurosistema.
Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera l'SSS investitore, l'SSS intermediario o l'SSS emittente coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a d) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA devono aver ricevuto una valutazione positiva in base al «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations», del gennaio 2014.
II. REQUISITI DELL'EUROSISTEMA
Per assicurare la solidità giuridica, l'operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle condizioni obbligatori dell'operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui opera che:
la titolarità degli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS gestito da tale operatore, compresi gli strumenti finanziari detenuti attraverso i collegamenti operati dall'operatore dell'SSS (detenuti su conti mantenuti dagli operatori di SSS collegati), è disciplinata dalla legge di uno Stato appartenente allo SEE;
la titolarità degli strumenti finanziari detenuti dai partecipanti all'SSS presso tale SSS è chiara e inequivocabile e che i partecipanti all'SSS non siano esposti all'insolvenza dell'operatore di tale SSS;
ove l'SSS agisca in veste di SSS emittente, la titoralità vantata dall'SSS investitore collegato sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS emittente è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;
ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore, la titolarità vantata da tale SSS sui titoli detenuti presso l'SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;
nessun pegno o meccanismo analogo previsto dalla normativa applicabile o da accordi contrattuali pregiudicherà la titolarità vantata dalla BCN sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS;
la procedura di allocazione di eventuali perdite di strumenti finanziari detenuti presso l'SSS in particolare in caso di insolvenza: i) dell'operatore dell'SSS; ii) di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella custodia dei titoli; ovvero iii) di qualsiasi SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile;
le procedure previste dal quadro normativo dell'SSS al fine di far valere la titolarità sugli strumenti finanziari sono chiare e inequivocabili, ivi comprese le formalità da adempiere nei confronti dell'SSS emittente collegato ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore.
Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l'SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasferimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell'accezione di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti annullare tali trasferimenti di titoli.
Quando l'SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall'SSS che agisca da intermediario tra l'emittente e l'SSS emittente, ovvero l'operatore di SSS deve assicurarsi che l'SSS abbia un collegamento diretto o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e indiretta).
Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale, devono essere predisposti servizi che permettano il regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento in moneta di banca centrale o il regolamento infragiornaliero senza pagamento (free of payment, FOP), che possono aver luogo sotto forma di regolamento lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragiornaliera. In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tale requisito si considera già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.
In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura:
un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di TARGET2;
un SSS è tenuto a operare durante l'elaborazione diurna di cui all'appendice V dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 ( 22 );
gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento mediante consegna contro pagamento nel corso della giornata tramite l'SSS emittente e/o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 15.30 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) ( 23 );
gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento FOP nel corso della giornata tramite l'SSS emittente o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 16.00 CET;
gli SSS devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività specificati alle lettere da b) a d) siano prolungati in caso di emergenza.
In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tali requisiti si considerano già soddisfatti per gli SSS integrati in TARGET2-Securities e per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.
III. PROCEDURA DI RICHIESTA
Gli operatori di SSS dell'area dell'euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero presentare una richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS è stabilito.
Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro, l'operatore dell'SSS investitore dovrebbe presentare la richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera.
L'Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l'SSS o il collegamento siano già idonei, può sospendere o revocare l'idoneità se:
uno o più criteri di idoneità di cui alla sezione I non sono soddisfatti;
l'utilizzo dell'SSS o del collegamento potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'efficienza delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed esporre l'Eurosistema al rischio di perdite finanziarie ovvero si ritenga, per ragioni prudenziali, che esso comporti un rischio.
La decisione dell'Eurosistema relativa all'idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all'operatore di SSS che ha presentato la richiesta di verifica di idoneità. L'Eurosistema motiverà ogni decisione negativa.
L'SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema una volta pubblicato nell'elenco dell'Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE.
ALLEGATO VII
CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA E DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA
I. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA
1. Qualora una banca centrale nazionale (BCN) debba irrogare una sanzione pecuniaria ad una delle proprie controparti ai sensi della parte cinque, la BCN calcola la sanzione secondo un tasso predeterminato come segue.
In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a), b) o c) la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.
In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e), nell'arco di un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno della prima inadempienza, il tasso sanzionatorio è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ciascuna inadempienza.
2. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), all'ammontare delle garanzie o della liquidità che la controparte non ha potuto consegnare o regolare, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è riuscita a garantire o a regolare: a) l'ammontare assegnato come specificato nella conferma dei singoli importi assegnati nel periodo di scadenza di un'operazione; b) il rimanente ammontare di una particolare operazione qualora vi siano risoluzioni anticipate effettuate dalla BCN per la restante durata dell'operazione.
3. Nel caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma del paragrafo 1, lettera a), al valore delle attività non idonee o delle attività che non possono essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte dopo l'applicazione degli scarti di garanzia, come segue:
in caso di attività non idonee che sono fornite dalla controparte a una BCN, si considera il valore delle attività non idonee fornite dopo l'applicazione degli scarti di garanzia; o
in caso di attività che erano originariamente idonee, ma sono divenute non idonee o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte, si considera il valore dopo l'applicazione degli scarti di garanzia delle attività che non sono state rimosse o prima dell'inizio dell'ottavo giorno di calendario successivo ad un evento a partire dal quale le attività idonee hanno cessato di essere tali o non possono più essere mobilizzate o utilizzate dalla controparte.
4. Gli importi di cui al paragrafo 3, lettera a) e b) sono moltiplicati per il coefficiente X/360, dove X è il numero dei giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non ha ottemperato ai propri obblighi in relazione all'utilizzo di attività prestate in garanzia per operazioni di credito dell'Eurosistema. Nel caso del paragrafo 3, lettera b), il calcolo di X inizia dopo la scadenza del periodo di grazia di sette giorni di calendario.
[EUR [valore delle attività non idonee dopo l'applicazione degli scarti di garanzia il primo giorno dell'inadempienza] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno in cui ha avuto inizio l'inadempienza + 2,5 %) *[X/360 = EUR […]]
5. Nel caso di violazioni dei limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati di cui all'articolo 141, l'applicazione di un periodo di grazia è determinata come segue:
Si applica un periodo di grazia di sette giorni di calendario se la violazione è derivata da una variazione nella valutazione, senza offerta di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi e senza rimozione di attività dal totale dell'insieme delle garanzie, sulla base dei seguenti elementi:
il valore degli strumenti di debito non garantiti già offerti è aumentato; o
il valore totale del pool di garanzie è diminuito.
In tali casi la controparte è tenuta a rettificare il valore totale del proprio pool di garanzie e/o il valore dei suddetti strumenti di debito non garantiti entro il periodo di grazia, per assicurare il rispetto del limite applicabile.
La presentazione di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi emessi da un ente creditizio o da soggetti ad esso strettamente collegati in violazione del limite applicabile non da diritto alla controparte a godere di un periodo di grazia.
6. Se la controparte ha fornito informazioni che hanno un impatto negativo sul valore della propria garanzia dal punto di vista dell'Eurosistema con riguardo all'articolo 145, paragrafo 4, ad esempio informazioni non corrette sull'importo in essere di un credito utilizzato che risulta non veritiero o non aggiornato o è risultato tale, o se la controparte omette di fornire tempestivamente informazioni come previsto dall'articolo 101, lettera a), punto iv), l'ammontare (valore) della garanzia che ha subito un impatto negativo è considerato per il calcolo della sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 3 e non si applica alcun periodo di grazia. Se l'informazione non corretta è rettificata entro il termine di notifica applicabile, ad esempio, per i crediti, entro la fine della giornata operativa successiva ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, non è applicata alcuna sanzione.
7. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, in conformità con il paragrafo 1, lettera b), all'ammontare dell'accesso non autorizzato della controparte alle operazioni di rifinanziamento marginale o al credito non pagato dell'Eurosistema.
8. Una BCN irroga una sanzione pecuniaria minima di 500 EUR laddove il calcolo ai sensi del presente allegato risulta in un ammontare inferiore a 500 EUR. Non verrà irrogata una sanzione pecuniaria qualora sia posto rimedio alla violazione entro il periodo di grazia applicabile.
II. CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA
Sospensione nel caso di inadempienza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera a) o b)
9. Quando si applica un periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1, una BCN imporrà la sospensione come segue:
se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è fino al 40 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di un mese;
se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra il 40 % e l'80 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di due mesi;
se l'ammontare delle garanzie o della liquidità non fornite è tra l'80 % e il 100 % del totale delle garanzie o della liquidità da fornire, sarà applicata una sospensione di tre mesi.
10. Con riferimento alle sezioni I e II del presente allegato, se una sanzione riguarda un'operazione tra una controparte e la BCE in una procedura bilaterale, le disposizioni di cui sopra si intendono riferite all'imposizione di sanzioni da parte della BCE.
III. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA
Le BCN calcolano la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 4 bis, come segue:
In caso di inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 166, paragrafo 4 bis, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.
La sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma della lettera a), all'importo in denaro contante che la controparte non ha potuto rimborsare o pagare ovvero al valore delle attività che non sono state consegnate, moltiplicato per il coefficiente X/360, dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è stata in grado: (i) di rimborsare qualunque ammontare del credito, corrispondere il prezzo di riacquisto o il denaro contante altrimenti dovuto; ovvero (ii) consegnare le attività, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari.
Per il calcolo della sanzione pecuniaria si utilizza la seguente formula, in conformità al precedente paragrafo 1, lettere a) e b):
[EUR [ammontare in denaro contante che la controparte non è stata in grado di rimborsare o pagare ovvero valore delle attività che la controparte non è stata in grado di consegnare] * (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali) * [X]/360 (dove X è il numero di giorni di calendario durante i quali la controparte non ha provveduto al pagamento, al rimborso o alla consegna) = EUR […]].
ALLEGATO VIII
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E REQUISITI DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO
Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sul pool di attività generatrici di flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come precisato all'articolo 78 e stabilisce i requisiti dei registri dei dati a livello di prestito.
I. PRESENTAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO
1. I dati a livello di prestito devono essere comunicati dalle parti interessate a un registro di dati a livello di prestito in conformità al presente allegato. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico.
2. I dati a livello di prestito possono essere trasmessi per ogni singola operazione utilizzando:
per le operazioni segnalate al registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA, i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402; ovvero
per le operazioni segnalate a un registro dei dati designato dall'Eurosistema, il relativo modello BCE per la segnalazione dei dati a livello di prestito pubblicato sul sito Internet della BCE.
In ogni caso, il relativo modello da trasmettere dipende dal tipo di attività che garantisce il titolo garantito da attività come definito all'articolo 73, paragrafo 1.
2 bis. La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), comincia all'inizio del mese di calendario immediatamente successivo al decorso di tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.
La comunicazione dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera b), è consentita fino alla fine del mese di calendario in cui scadono tre anni e tre mesi dalla data di attivazione delle segnalazioni ESMA.
2 ter. In deroga al secondo comma del paragrafo 2 bis, i dati a livello di prestito relativi a una singola operazione devono essere comunicati in conformità al paragrafo 2, lettera a), ove siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
le parti interessate a un'operazione siano obbligate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 a segnalare i dati a livello di prestito relativi alla singola operazione a un registro di dati sulle cartolarizzazioni ESMA utilizzando i relativi modelli specificati nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento;
le comunicazioni dei dati a livello di prestito in conformità al paragrafo 2, lettera a), siano iniziate.
3. I dati a livello di prestito devono essere comunicati come minimo su base trimestrale, ma non oltre il mese successivo alla data prevista per il pagamento degli interessi sui titoli garantiti da attività in considerazione. Per quanto concerne i dati forniti, la data limite d'insieme (pool cut-off date) non può risalire a più di due mesi, ossia la «data di trasmissione della segnalazione» meno la «data limite d'insieme» deve essere inferiore a due mesi. La «data limite d'insieme» è definita come la data in cui un'istantanea dei risultati delle attività sottostanti è stata colta per la rispettiva segnalazione.
4. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti dei paragrafi 2 e 3, il registro dei dati a livello di prestito effettua controlli automatici sulla coerenza e accuratezza delle segnalazioni di nuovi dati o di aggiornamenti di dati a livello di prestito per ogni transazione.
II. LIVELLO DI DETTAGLIO RICHIESTO
1. Dopo la data di applicazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per la classe specifica di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività come specificata sul sito Internet della Banca centrale europea (BCE), devono essere fornite informazioni dettagliate a livello di ciascun prestito affinché i titoli garantiti da attività divengano o rimangano idonei.
2. I Titoli garantiti da attività per i quali si utilizza il modello di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità pari al punteggio per i dati A1, valutato in base alla disponibilità di informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito, calcolato secondo la metodologia di cui alla sezione III del presente allegato. Fatti salvi i valori di punteggio richiesti definiti nella sezione III con riferimento ai dati a livello di prestito, l’Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività per i quali siano utilizzati modelli di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1), sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l’Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L’orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività deve migliorare.
3. Per ricomprendere i campi non disponibili, nei ►M9 modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE ◄ sono incluse sei opzioni «non disponibile» (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere comunicato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito.
Tavola 1
Spiegazione delle opzioni ND
Opzioni «non disponibile» |
Spiegazione |
ND1 |
Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione |
ND2 |
Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento |
ND3 |
Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione |
ND4 |
Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM |
ND5 |
Non pertinente |
ND6 |
Non applicabile per l'ordinamento giuridico |
III. ►M9 METODOLOGIA DELLA BCE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEI DATI ◄
▼M7 —————
2. Il registro dei dati a livello di prestito genera e assegna un punteggio a ogni operazione in titoli garantiti da attività all'atto della comunicazione ed elaborazione dei dati a livello di prestito.
3. Tale punteggio riflette il numero di campi obbligatori contenenti il valore ND1 e il numero dei campi obbligatori contenenti i valori ND2, ND3 o ND4, rapportati in ciascun caso al totale dei campi obbligatori. A tale riguardo, le opzioni ►M6 ND5 e ND6 ◄ possono essere utilizzate soltanto se i relativi campi del modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito pertinente lo consentono. Dalla combinazione delle due soglie di riferimento deriva la seguente gamma di punteggi per i dati a livello prestito.
Tavola 2
Punteggi per i dati a livello di prestito
Matrice del valore di punteggio |
Campi ND1 |
||||
0 |
≤ 10 % |
≤ 30 % |
> 30 % |
||
ND2 o ND3 o ND4 |
0 |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
≤ 20 % |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 |
|
≤ 40 % |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 |
|
> 40 % |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
▼M7 —————
IV. ►M9 DESIGNAZIONE DALL’EUROSISTEMA DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO ◄
I. Requisiti per la designazione
Per poter essere designati dall’Eurosistema, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell’Eurosistema, inclusi libertà di accesso, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.
In relazione ai requisiti di accesso aperto e non discriminazione, un registro dei dati a livello di prestito:
nel fornire accesso ai dati a livello di prestito non può ingiustamente discriminare tra utilizzatori dei dati;
deve applicare criteri per l'accesso ai dati che siano obiettivi, non discriminatori e pubblicamente disponibili;
limita le restrizioni all'accesso al minimo indispensabile così da soddisfare il requisito di proporzionalità;
deve istituire procedure eque nei casi in cui agli utilizzatori o ai fornitori dei dati è negato l'accesso;
deve essere in possesso delle capacità tecniche necessarie per fornire accesso sia agli utilizzatori dei dati che ai loro fornitori ogni qualvolta sia ragionevole, comprese procedure di backup dei dati, garanzie in materia di sicurezza dei dati e dispositivi di ripristino in caso di disastro;
non può imporre agli utilizzatori dei dati costi per la fornitura o l'estrazione dei dati a livello di prestito che risultino discriminatori o restringano indebitamente l'accesso ai dati a livello di prestito.
In relazione al requisito di copertura, un registro dei dati a livello di prestito:
deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per l'invio dei dati a livello di prestito e l'accesso ai medesimi dati in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione a livello di prestito, come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato.
In particolare il sistema tecnologico del registro dei dati a livello di prestito deve consentire agli utilizzatori dei dati di estrarre i dati a livello di prestito, i punteggi relativi ai dati a livello di prestito e la marcatura temporale degli invii dei dati tramite processi manuali e automatizzati che comprendano tutti gli invii dei dati a livello di prestito concernenti le transazioni relative alle operazioni in ABS effettuati tramite tale registro dei dati a livello di prestito e un'estrazione di file multipli di dati a livello di prestito ove richiesto in una richiesta di scaricamento;
deve dimostrare in modo convincente all'Eurosistema che le sue capacità tecniche e operative gli consetirebbero di conseguire una copertura sostanziale in caso di designazione come registro dei dati a livello di prestito.
In relazione ai requisiti di adeguatezza della struttura di governance e di trasparenza, un registro dei dati a livello di prestito:
deve istituire meccanismi di governance al servizio dell'interesse dei soggetti interessati nel mercato degli ABSs a promuovere la trasparenza;
deve istituire meccanismi di governance chiaramente documentati, rispondere ad adeguate regole di governance e assicurare il mantenimento e il funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il regolare funzionamento del sito; e
deve garantire all'Eurosistema accesso in misura sufficiente ai documenti e alle informazioni di supporto al fine di monitorare in modo continuativo la costante adeguatezza della struttura di governance del registro dei dati a livello di prestito.
II. Procedure per la designazione e la revoca
La domanda per la designazione da parte dell'Eurosistema come registro dei dati a livello di prestito deve essere presentata dalla Direzione Gestione dei rischi della BCE. La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere tutta la documentazione di supporto comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti prescritti per i registri dei dati a livello di prestito stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto e, se possibile, in formato elettronico. Nessuna domanda per la designazione sarà accettata dopo il 13 maggio 2019. Le domande ricevute anteriormente a tale data saranno elaborate in conformità al presente allegato.
Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la BCE valuterà la completezza della domanda. Se la domanda è incompleta, la BCE fisserà un termine entro il quale il registro dei dati a livello di prestito è tenuto a fornire le informazioni supplementari.
Dopo aver valutato la completezza della domanda, la BCE ne darà comunicazione al registro dei dati a livello di prestito.
L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo (possibilmente di 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3), esaminerà la richiesta di designazione presentata da un registro dei dati a livello di prestito sulla base del rispetto da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, nel quadro della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema per illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.I, paragrafi 2 e 3, del presente allegato. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla richiesta. La dimostrazione può anche comprendere l'uso di file di prova.
L'Eurosistema può prorogare il periodo di esame di 20 giorni lavorativi nel caso in cui da parte dell'Eurosistema si ritengano necessari chiarimenti ulteriori o sia richiesta una dimostrazione in conformità al paragrafo 4.
L'Eurosistema mira ad adottare una decisione motivata di designazione o di rigetto della designazione entro 60 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 o entro 80 giorni decorrenti dalla stessa data nel caso in cui trovi applicazione il paragrafo 5.
Entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della decisione ai sensi del paragrafo 6, l'Eurosistema notificherà tale decisione al registro dei dati a livello di prestito interessato. Ove l'Eurosistema rifiuti la designazione del registro dei dati a livello di prestito o ne disponga la revoca, esso ne indica i motivi nella notifica.
Gli effetti della decisione adottata dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 6 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla notifica di ai sensi del paragrafo 7.
Un registro dei dati a livello di prestito deve, senza indebito ritardo, notificare all'Eurosistema ogni modifica sostanziale concernente l'osservanza dei requisiti prescritti per la designazione.
L'Eurosistema revocherà la designazione del registro dei dati a livello di prestito ove questo:
abbia ottenuto la designazione mediante false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più i requisiti cui era subordinata la designazione;
Una decisione di revoca della designazione di un registro dei dati a livello di prestito ha effetto immediato. Gli ABS in relazione ai quali sono stati resi disponibili dati mediante un registro dei dati a livello di prestito la cui designazione sia stata revocata in conformità al paragrafo 10, possono mantenere l'idoneità come garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, purché soddisfino tutti gli altri requisiti, fino
alla successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3; ovvero
per i tre mesi successivi alla decisione ai sensi del paragrafo 10, se per la parte che presenta i dati a livello di prestito l'opzione sub a) non è tecnicamente percorribile e alla BCN che valuta l'idoneità è stata fornita una motivazione scritta entro la successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3.
Decorso tale lasso di tempo i dati a livello di prestito per tali ABS sono resi disponibili mediante un registro di dati a livello di prestitodesignato che soddisfa tutti i requisiti applicabili stabiliti dall'Eurosistema.
L'Eurosistema pubblicherà sul sito della BCE un elenco dei registri dei dati a livello di prestito designati in conformità al presente indirizzo. L'elenco sarà aggiornato entro cinque giorni dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 10.
II bis. Informazioni minime necessarie affinché la richiesta di designazione sia considerata completa
Per quanto concerne i requisiti dell'Eurosistema relativi all'accesso aperto, alla non discriminazione e alla trasparenza i richiedenti devono trasmettere:
informazioni dettagliate relative ai criteri di accesso e alle eventuali limitazioni all'accesso ai dati a livello di prestito degli utilizzatori dei dati e informazioni dettagliate e motivazioni per eventuali modifiche a tali criteri di accesso e limitazioni all'accesso degli utilizzatori di dati;
dichiarazioni relative alle politiche o altre descrizioni scritte del processo e dei criteri applicati per concedere a un utilizzatore dei dati l'accesso a uno specifico file di dati a livello di prestito, nonché ulteriori dettagli, in tali dichiarazioni relative alle politiche o nelle altre descrizioni scritte, di salvaguardie tecniche o procedurali in essere volte a garantire la non discriminazione.
Per quanto riguarda il requisito di copertura dell'Eurosistema, i richiedenti devono fornire informazioni relative ai seguenti ambiti.
Il numero di persone impiegato dal richiedente nel settore dei servizi relativi ai registri dei dati a livello di prestito, la formazione tecnica del personale impiegato in tale settore e/o le altre risorse a esso dedicate, nonché le modalità con le quali il richiedente gestisce e mantiene il know-how tecnico di tale personale e/o delle altre risorse per assicurare la continuità tecnica e operativa su base giornaliera a prescindere da cambiamenti nel personale o nelle risorse.
Statistiche aggiornate relative alla copertura, compreso il numero di ABS in essere che risultino idonei per operazioni di costituzione di garanzia dell'Eurosistema attualmente ammesse presso il richiedente, compresa una disaggregazione di tali ABS basata sulla localizzazione geografica dei debitori delle attività generatrici dei flussi di cassa e sulla tipologia di classi di attività generatrici dei flussi di cassa di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Nel caso una qualsiasi classe di attività non sia attualmente ammessa dal richiedente, devono essere fornite informazioni sui progetti del richiedente e sulla possibilità tecnica di includere in futuro tale tipologia di classe di attività.
Il funzionamento tecnico del sistema del registro dei dati a livello di prestito del richiedente, compresa una descrizione scritta:
del manuale per l'utente dell'interfaccia utente, che illustri le modalità di accesso, estrazione e immissione dei dati a livello di prestito, sia dal punto di vista dell'utilizzatore dei dati che da quello del fornitore dei dati;
dell'attuale capacità tecnica e operativa del sistema del registro del richiedente, ad esempio il numero di operazioni su ABS che possono essere immagazzinate nel sistema (e se il sistema può essere agevolmente potenziato), delle modalità con le quali i dati a livello di prestito relativi alla serie storica delle operazioni su ABS sono immagazzinati e delle modalità di accesso da parte degli utilizzatori e fornitori dei dati indicando eventuali limiti massimi al numero di prestiti che possono essere caricati da un fornitore di dati in relazione a un'operazione su ABS;
delle attuali capacità tecniche e operative relative alla presentazione dei dati da parte dei fornitori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale il fornitore dei dati può inviare i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato; e
delle attuali capacità tecniche e operative relative all'estrazione dei dati da parte degli utilizzatori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale l'utilizzatore dei dati può estrarre i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato.
Una descrizione tecnica:
dei formati dei file inviati dai fornitori dei dati e accettati dal richiedente ai fini dell'invio dei dati a livello di prestito (file di modelli Excel, schemi XML ecc.), compresa una copia in formato elettronico di ciascun formato di file, e un'indicazione circa la fornitura da parte del richiedente ai fornitori dei dati degli strumenti per convertire i dati a livello di prestito nei formati di file accettati dal richiedente;
delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente relative alla documentazione di controllo e convalida per il sistema del richiedente, compreso il calcolo del punteggio di conformità dei dati a livello di prestito;
della frequenza degli aggiornamenti e del rilascio di nuove versioni del sistema, nonché delle politiche di manutenzione di controllo;
delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente finalizzate all'adattamento ai futuri aggiornamenti dei modelli dell'Eurosistema relativi ai dati a livello di prestito, come le modifiche agli attuali campi, e l'aggiunta e la cancellazione di campi;
delle capacità tecniche del richiedente relative al ripristino in caso di disastro e alla continuità operativa, in particolare riguardo al margine di riserva delle singole soluzioni di archiviazione e di backup nel proprio centro dati e nell'architettura del server;
delle attuali capacità tecniche del richiedente relative alla propria architettura di controllo interno in relazione ai dati a livello di prestito, compresi i controlli dei sistemi informativi e l'integrità dei dati.
Per quanto riguarda il requisito dell'Eurosistema relativo ad un'adeguata struttura di governance i richiedenti devono fornire:
dettagli relativi alla forma societaria, ossia l'atto costitutivo o lo statuto e la compagine azionaria;
informazioni relative alle procedure di internal audit del richiedente (se presenti), compresa l'identità delle persone incaricate di condurre gli audit, se gli audit siano oggetto di verifiche esterne e, ove essi siano condotti internamente, quali misure siano state adottate per prevenire o gestire eventuali conflitti di interessi;
informazioni relative alle modalità con le quali la struttura di governance del richiedente è funzionale agli interessi dei portatori di interesse del mercato degli ABS, in particolare se le sue politiche tariffarie siano prese in esame nel contesto di tale requisito;
conferma per iscritto che l'Eurosistema avrà accesso, in modo continuativo, alla documentazione di cui ha bisogno per monitorare la perdurante adeguatezza della struttura di governance del richiedente e l'osservanza dei requisiti di governance di cui al paragrafo 4 della sezione IV.I.
Il richiedente deve fornire una descrizione dei seguenti aspetti:
le modalità con le quali il richiedente calcola il punteggio di qualità dei dati e le modalità con le quali il punteggio è pubblicato nel sistema di registrazione del richiedente e in tal modo messo a disposizione degli utilizzatori dei dati;
i controlli di qualità dei dati effettuati dal richiedente, compreso il processo, il numero dei controlli e l'elenco dei campi oggetto dei controlli;
le attuali capacità del richiedente relative alle comunicazioni sui controlli di coerenza e accuratezza, ossia le modalità con le quali le comunicazioni esistenti sono prodotte dal richiedente a beneficio dei fornitori e degli utilizzatori dei dati, la capacità della piattaforma del richiedente di produrre comunicazioni automatizzate e personalizzate secondo le richieste degli utilizzatori dei dati e la capacità della piattaforma del richiedente di inviare automaticamente notifiche agli utilizzatori e ai fornitori dei dati (ad esempio notifiche relative ai dati a livello di prestito caricati per una specifica operazione).
ALLEGATO IX
PROCESSO DI VERIFICA DEI RISULTATI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA
1. Per ogni sistema di valutazione della qualità creditizia, il processo di verifica dei risultati del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF), svolto a cadenza annuale, consiste in un raffronto ex post fra:
il tasso di default osservato per tutti i soggetti e gli strumenti idonei valutati dal sistema di valutazione della qualità creditizia, laddove i soggetti e gli strumenti sono raggruppati in insiemi statici in base a determinate caratteristiche, quali la valutazione del credito, la classe di attività, il settore industriale, il modello di valutazione della qualità creditizia; e
la probabilità massima di default associata al rispettivo livello di qualità del credito della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema.
2. Il primo elemento del processo è la compilazione annuale a cura del fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia dell'elenco di soggetti e strumenti di debito la cui valutazione della qualità del credito soddisfi i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema all'inizio del periodo di verifica. Tale elenco deve poi essere presentato all'Eurosistema dal fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia utilizzando il modello fornito dall'Eurosistema, che include i campi relativi all'identificazione, la classificazione e la valutazione della qualità del credito.
3. Il secondo elemento del processo ha luogo alla fine del periodo di verifica di 12 mesi. Il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia aggiorna i dati relativi ai risultati dei soggetti e degli strumenti di debito inclusi nella lista. L'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni necessarie per la conduzione della verifica dei risultati.
4. Il tasso di default rilevato sull'insieme statico di un sistema di valutazione della qualità creditizia, registrato su un orizzonte temporale di un anno, è utilizzato come dato analitico per il processo di verifica dei risultati dell'ECAF, che include una regolare verifica annua e una valutazione su più periodi.
5. In caso di un significativo scostamento, su un periodo di un anno e/o di più anni, fra il tasso di default osservato per l'insieme statico e la probabilità massima di default del pertinente livello di qualità del credito, l'Eurosistema consulterà il fornitore del sistema di valutazione della qualità creditizia per analizzare le ragioni di tale scostamento.
ALLEGATO IX bis
REQUISITI DI COPERTURA MINIMA PER AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA
Il presente allegato si applica all'accettazione di un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework,ECAF), come precisato nell'articolo 120, paragrafo 2.
1. REQUISITI DI COPERTURA
►M6 Relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività a) obbligazioni bancarie non garantite, b) obbligazioni societarie, c) obbligazioni garantite e d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del: ◄
10 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in terminI di attività dotate di rating e emittenti dotati di rating, fatta eccezione per la classe di attività degli ABS, per la quale si applicherà esclusivamente la copertura in termini di attività dotate di rating;
20 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in termini di importi nominali in essere;
in almeno 2/3 dei paesi dell'area dell'euro con attività idonee nelle rispettive classi di attività, la CRA deve fornire la copertura richiesta delle attività dotate di rating, degli emittenti dotati di rating o degli importi nominali dotati di rating cone indicato nei punti i) e ii).
LA CRA deve fornire rating sovrani per almeno tutti i paesi dell'area dell'euro di residenza degli emittenti in cui alle attività in una delle quattro classi di attività di cui al paragrafo 1 è stato attribuito un rating da tale CRA, con l'eccezione delle attività per le quali l'Eurosistema ritiene irrilevante la valutazione del rischio paese ai fini del rating del credito attribuito dalla CRA all'emissione, all'emittente o al garante.
Per quanto riguarda la copertura storica, la CRA deve aver soddisfatto almeno l'80 % dei requisiti di copertura minima indicati nel paragrafi 1 e 2 in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda di accettazione ECAF, e soddisfare il 100 % di tali requisiti al momento della domanda e nel corso dell'intero periodo di accettazione ECAF.
2. CALCOLO DELLA COPERTURA
La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF. Per la copertura storica saranno presi in considerazione solo i requisiti di idoneità delle garanzie dell’Eurosistema che erano in vigore al momento pertinente e solo i rating emessi o avallati in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente.
La copertura di una determinata CRA è basata sui rating delle attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ed è computata in linea con le regole in materia di priorità ai sensi dell'articolo 84 prendendo in considerazione solo i rating della CRA.
Nel calcolo della copertura minima di una CRA non ancora accettata a fini ECAF, l'Eurosistema include anche i rating pertinenti forniti per le attività non idonee per mancanza di rating attribuito da ECAI accettate a fini ECAF.
3. RIESAME DELLA CONFORMITÀ
Il rispetto di tali requisiti di copertura da parte delle ECAI accettate è riesaminata annualmente.
Il mancato rispetto dei requisiti di copertura può essere sanzionata in conformità alle regole e alle procedure ECAF.
ALLEGATO IX ter
REQUISITI MINIMI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EUROSISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA PER RELAZIONI SU NUOVE EMISSIONI E RAPPORTI DI SORVEGLIANZA RELATIVI A PROGRAMMI DI OBBLIGAZIONI GARANTITE
1. INTRODUZIONE
Ai fini del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (ECAF) le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI), rispetto all'articolo 120, paragrafo 2 bis, devono soddisfare specifici criteri operativi in relazione alle obbligazioni garantite a partire dal 1o luglio 2017. In particolare, le ECAI:
illustrano i programmi di obbligazioni garantite di nuova valutazione in una relazione sui rating di credito pubblicamente disponibile;
predispongono, su base trimestrale, rapporti di sorveglianza relativi alle obbligazioni garantite.
Il presente allegato indica in dettaglio i requisiti minimi.
I requisiti si applicano ai rating all'emissione di cui all'articolo 83 e comprendono pertanto tutti i rating all'attività e al programma per le obbligazioni garantite idonee. La conformità dell'ECAI a tali requisiti sarà periodicamente riesaminata. Se per uno specifico programma di obbligazioni garantite i criteri non sono soddisfatti, l'Eurosistema può ritenere che il/i rating di credito pubblico/i riguardante/i il relativo programma di obbligazioni garantite non soddisfi/soddisfino gli elevati standard di credito dell'ECAF. Pertanto, il relativo rating di credito pubblico dell'ECAI non potrà essere utilizzato per determinare i requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili emesse nell'ambito di quello specifico programma di obbligazioni garantite.
2. REQUISITI MINIMI
Le relazioni sul rating di credito (relazioni su nuove emissioni) pubblicamente disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), devono includere tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici del programma, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi del rischio di mercato e di rifinanziamento, un'analisi dei partecipanti all'operazione, le assunzioni e i modelli proprietari dell'ECAI e un'analisi di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.
Il rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere pubblicato dall'ECAI non oltre otto settimane dopo la fine di ciascun trimestre. Il rapporto di sorveglianza deve contenere le seguenti informazioni.
I modelli proprietari dell'ECAI, compresi i più recenti modelli proprietari dinamici disponibili utilizzati nella determinazione del rating. Se la data a cui si riferiscono i modelli proprietari differisce da quella di pubblicazione del rapporto, la data a cui i modelli proprietari si riferiscono dovrebbe essere specificata.
Un quadro riepilogativo del programma che includa, come minimo, le attività e le passività in essere, l'emittente e le altre parti più importanti dell'operazione, la principale tipologia di attività costituite in garanzia, il quadro normativo cui il programma è soggetto, il rating del programma e dell'emittente.
I livelli dell'eccesso di garanzia, compresi gli eccessi di garanzia effettivi e quelli che l'emittente si impegna a mantenere.
Il profilo attività-passività, compresa la tipologia di scadenza delle obbligazioni garantite, ad esempio hard bullet, soft bullet o pass-though, la vita media ponderata dell'obbligazione garantita e del pool di garanzie e informazioni sui disallineamenti di tasso di interesse e di valuta.
Gli accordi di swap su tassi di interesse e di valuta esistenti al momento della pubblicazione del rapporto, compresi i nomi delle controparti dello swap e, se del caso, i rispettivi codici identificativi del soggetto giuridico (legal entity identifiers).
La distribuzione delle valute, inclusa la disaggregazione in termini di valore sia a livello del pool di garanzie che a livello delle singole obbligazioni e inclusa la percentuale delle attività denominate in euro e la percentuale delle obbligazioni denominate in euro.
Le attività del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività, la tipologia delle attività, il numero e la dimensione media dei finanziamenti, l'età media (seasoning), la scadenza, i rapporti prestito/valore, la distribuzione regionale e degli arretrati. Per quanto riguarda le distribuzioni regionali, se le attività del pool di garanzie consistono in prestiti erogati in differenti paesi, il rapporto di sorveglianza deve presentare almeno la distribuzione per paese e la distribuzione regionale per il paese principale di erogazione.
Le attività sostitutive del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività.
L'elenco di tutti i titoli dotati di rating nel programma, individuati tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN). Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.
Un elenco delle definizioni dei dati e delle fonti dei dati utilizzati nell'elaborazione del rapporto di sorveglianza. Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.
I rapporti di sorveglianza relativi alle multi-cédulas devono contenere tutte le informazioni richieste ai punti da i) a x). Inoltre, tali rapporti devono includere l'elenco dei relativi soggetti eroganti e delle loro rispettive quote nella multi-cédula. Le informazioni relative alla singola attività devono essere segnalate o direttamente nel rapporto di sorveglianza relativo alla multi-cédula o mediante riferimento ai rapporti di sorveglianza per ogni singola cédula a cui l'ECAI ha attribuito il rating.
ALLEGATO IX Quater
CRITERI DI ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI RICHIESTA DELLE ECAI
Il presente allegato illustra in dettaglio i criteri di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) e la procedura con cui un’agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) può richiedere di essere accettata come ECAI nell’ambito del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF), come previsto all’articolo 120 del presente indirizzo.
I. PROCEDURA DI RICHIESTA DI ACCETTAZIONE IN QUALITÀ DI ECAI NELL’AMBITO DELL’ECAF
1. La richiesta di accettazione quale ECAI nell’ambito dell’ECAF deve essere presentata dalla CRA alla direzione della gestione dei rischi della BCE ([email protected]). La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere la documentazione di supporto come stabilito alla sezione II, comprovante l’osservanza da parte del richiedente dei requisiti per le ECAI stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto in lingua inglese, mediante utilizzo di ogni modello pertinente e in formato elettronico.
2. Nella prima fase della procedura di richiesta, la CRA deve dimostrare la propria conformità ai pertinenti requisiti di copertura stabiliti all’articolo 120 e all’allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, e, se la richiesta di accettazione della CRA nell’ambito dell’ECAF è stata precedentemente respinta dall’Eurosistema, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. I passaggi individuali di questa prima fase sono i seguenti.
La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla successiva sezione II, paragrafo 1. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 1, sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.
Conformemente alla sezione II, paragrafo 2, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, del modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.
La BCE valuterà se la CRA rispetta i pertinenti requisiti di copertura stabiliti all’articolo 120 e all’allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, sulla base delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 1 e 2, considerando la nozione di copertura sotto un profilo sia quantitativo che qualitativo, come ulteriormente specificato nella sezione III, paragrafo 2.
Nell’ambito della sua valutazione del rispetto, dei requisiti di copertura pertinenti della CRA, la BCE può imporre alla CRA di concedere l’accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating ai requisiti ECAF.
La BCE può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione dei requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
L’Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei pertinenti requisiti di copertura e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. L’Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora l’Eurosistema decida che la CRA non soddisfa i requisiti di copertura pertinenti e/o, se del caso, che non abbia posto rimedio alla sua precedente inosservanza, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.
Contemporaneamente all’eventuale decisione notificata alla CRA di cui alla lettera h), l’Eurosistema notificherà alla CRA se esercita o meno il suo diritto esclusivo di decidere di non avviare una procedura di accettazione ECAF ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, del presente indirizzo, ossia di non consentire ad una CRA di procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. L’Eurosistema motiverà la sua decisione nella notifica. A sostegno di tale decisione, l’Eurosistema può tenere conto, tra l’altro, del fatto che le informazioni fornite dalla CRA o tratte da altre fonti sollevano questioni sostanziali riguardo alla circostanza che l’accettazione della CRA nell’ECAF impedirebbe l’efficiente attuazione dell’ECAF o non sarebbe conforme ai principi della funzione di controllo dei rischi dell’ECAF per il quadro delle garanzie dell’Eurosistema.
3. Se la BCE decide che la CRA rispetta i requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza e la BCE decide di avviare una procedura di accettazione ECAF, la CRA può procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. Nella seconda fase, la CRA deve dimostrare la propria conformità a tutti gli altri requisiti pertinenti stabiliti nel presente indirizzo. I singoli passaggi della seconda fase sono i seguenti.
La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla sezione II, paragrafo 3. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.
La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 3 sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.
Conformemente alla sezione II, paragrafo 4, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.
Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, rispetto alla copertura, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.
L’Eurosistema valuterà se la CRA soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo sulla base della documentazione e delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 3 e 4, e di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile da altre fonti, compreso il sito Internet della CRA. Essa condurrà la sua valutazione al fine di garantire l’efficiente attuazione dell’ECAF, di soddisfare il requisito dell’Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee e di salvaguardare la funzione di controllo dei rischi dell’ECAF per il quadro delle garanzie dell’Eurosistema.
Nell’ambito della sua valutazione della capacità della CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell’ECAF, l’Eurosistema applicherà il processo di verifica dei risultati dell’ECAF descritto all’articolo 126 del presente indirizzo ai rating della CRA relativi ad almeno tre anni e preferibilmente cinque anni prima della domanda, conformemente alla sezione II, paragrafo 3, e alla sezione III. L’Eurosistema può anche valutare i rating effettivi della CRA rispetto ad altri sistemi di valutazione del credito, in base alla sua esperienza e alle conoscenze acquisite nell’ambito dell’ECAF.
Nell’ambito della sua valutazione, l’Eurosistema può richiedere alla CRA di organizzare una o più visite in loco del personale dell’Eurosistema nei locali della CRA e/o riunioni live del personale competente della CRA con il personale dell’Eurosistema presso i locali della BCE. Se tale visita o riunione è richiesta, essa va considerata un requisito obbligatorio della procedura di richiesta.
Nell’ambito della sua valutazione, l’Eurosistema può imporre alla CRA di concedere l’accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating delle attività ai requisiti di informazione di cui all’allegato IX ter e agli obblighi relativi alla disponibilità di informazioni di cui all’articolo 120 e ulteriormente specificati alla sezione III, paragrafo 3.
L’Eurosistema può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione.
L’Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo e sulla sua accettazione in qualità di ECAI nell’ambito dell’ECAF. L’Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora la BCE decida che la CRA non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo e che non deve essere accettata come ECAI nell’ambito dell’ECAF, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.
Se l’Eurosistema decide di accettare la CRA in qualità di ECAI nell’ambito dell’ECAF, la BCE notificherà alla CRA anche i passaggi successivi, necessari per integrare a livello operativo la CRA in qualità di ECAI nell’ambito dell’ECAF.
II. INFORMAZIONI NECESSARIE PERCHÉ LA RICHIESTA DI ACCETTAZIONE ECAF SIA CONSIDERATA COMPLETA
1. Per quanto riguarda la prima fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire le seguenti informazioni.
Le stime interne della CRA relative alla sua copertura di rating.
Una dichiarazione certificata dalla CRA in cui si attesta la conformità a tutti i requisiti ECAF previsti dal presente indirizzo per i quali può valutare la propria conformità.
Dati di rating disaggregati relativi a un livello di rating granulare per consentire alla BCE di confermare la conformità della CRA ai pertinenti requisiti di copertura. I dati di rating devono essere presentati nei modelli applicabili e disponibili della BCE, forniti dalla stessa, e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.
I dati di rating che dimostrano la copertura di rating necessaria al momento della domanda e in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda, ossia 36 mesi prima della data di presentazione della domanda. I dati di rating devono dimostrare la copertura necessaria tramite istantanee di dati rilevati a intervalli di sei mesi nei 36 mesi precedenti la domanda.
Se la domanda della CRA da accettare nell’ambito dell’ECAF è stata precedentemente respinta dall’Eurosistema, la documentazione di supporto che dimostra il modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
2. La BCE può richiedere informazioni supplementari, per esempio per dimostrare la stabilità nel tempo della copertura di una CRA, le pratiche di emissione di rating della CRA e la qualità dei rating della CRA durante il periodo di copertura in questione.
3. Per quanto riguarda la seconda fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire la seguente documentazione e le seguenti informazioni:
la descrizione dell’organizzazione della CRA, compresa la sua struttura societaria e proprietaria, la sua strategia aziendale, in particolare per quanto riguarda la sua strategia per il mantenimento della copertura rilevante ai fini dell’ECAF, e il suo processo di rating, in particolare la composizione dei comitati di rating e i loro processi decisionali.
Tutti i documenti relativi alle metodologie di rating, alla scala o alle scale di rating e alle definizioni di default.
Relazioni su nuove emissioni, rating e sorveglianza relative ai rating selezionati dalla BCE.
La documentazione storica degli eventi di default della CRA che copra almeno tre anni e preferibilmente cinque anni, nonché la definizione di default utilizzata dalla CRA, in modo che l’Eurosistema verifichi i risultati ex post della CRA conformemente al quadro di verifica dei risultati. Ciò costituirà anche la base per la riconduzione dei rating alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema. La documentazione deve contenere:
dati disaggregati complessivi su tutti i rating, compresi quelli che non sono considerati idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche o di altra natura;
matrice di transizione dei rating e statistiche dei default corrispondenti.
I dati dei rating disaggregati devono essere presentati nei modelli applicabili della BCE, disponibili sul sito Internet della BCE e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.
Informazioni sugli aspetti operativi del modo in cui l’Eurosistema sarebbe in grado di accedere ai rating della CRA e di utilizzarli, compresi i flussi di dati, i diritti e gli accordi contrattuali necessari per accedere ai rating.
4. La BCE può richiedere alla CRA informazioni supplementari pertinenti, ad esempio in relazione ai rating della CRA relativi a attività, emittenti e garanti che non sono idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche.
III. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF
1. Per poter essere accettata nell’ambito dell’ECAF, una CRA deve soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nel presente indirizzo, compresa la relativa copertura, in modo da garantire l’efficiente attuazione dell’ECAF, i criteri operativi, la disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati e la capacità di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell’ECAF.
2. In relazione al requisito della relativa copertura:
una CRA deve soddisfare i requisiti di copertura specificati nell’allegato IX bis del presente indirizzo.
sono considerati dall’Eurosistema solo i rating che sono stati effettivamente emessi o avallati dalla CRA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente nei tre anni precedenti la domanda, i rating retroattivi non sono accettati.
l’Eurosistema prenderà in considerazione la stabilità della relativa copertura nel tempo, compreso il ritmo di eventuali aumenti o diminuzioni di tale copertura.
3. In relazione alla disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati:
una CRA deve garantire elevati livelli di trasparenza nei documenti relativi alle sue metodologie di rating e alle effettive azioni di rating. La CRA deve garantire che tutte le informazioni necessarie per comprendere una valutazione creditizia delle ECAI, quali le relazioni di rating o di sorveglianza o altre pubblicazioni sul proprio sito Internet, siano facilmente accessibili e comprensibili. Se il rating di una specifica attività non è conforme ai requisiti di informazione applicabili, ciò lo rende inidoneo ai fini ECAF, ma può essere considerato nel contesto della valutazione dell’Eurosistema della trasparenza dei processi generali di rating della CRA.
Una CRA deve garantire la trasparenza in relazione al suo processo di rating e al modo in cui mantiene solide pratiche per l’emissione di rating. Tutti i documenti metodologici devono dimostrare una competenza approfondita e le metodologie devono tenere conto di tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’emissione delle valutazioni creditizie. A tale riguardo, l’Eurosistema può analizzare, tra l’altro, il numero di rating emessi per analista, le dimensioni, la composizione e le competenze dei membri del comitato di rating, il grado di indipendenza del comitato di rating dagli analisti di rating, la frequenza delle revisioni dei rating e le ragioni alla base dei rating inerenti grandi emissioni. Nell’ambito della sua valutazione dell’affidabilità e della qualità dei processi e delle pratiche di rating di una CRA, l’Eurosistema può predere in considerazione qualsiasi attuale e precedente misura di vigilanza nei confronti di una CRA da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
una CRA deve applicare le proprie metodologie in modo coerente ai suoi rating del credito.
4. Per quanto riguarda la capacità di una CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell’ECAF, i risultati dei rating attribuiti dalla CRA e le sue valutazioni di default devono essere coerenti nel tempo per (a) garantire la mappatura adeguata delle informazioni di valutazione creditizia fornite dal sistema di valutazione creditizia con riguardo alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema e (b) mantenere la comparabilità dei risultati delle valutazioni creditizie effettuate dalle CRA nell’ambito dei sistemi e delle fonti dell’ECAF. Le matrici di transizione dei rating e le statistiche di default della CRA osservate dovrebbero essere in linea con i valori attesi in base alle scale di rating proprie della CRA, in quanto, come indicato nell’allegato IX del presente indirizzo, deviazioni tra i tassi di default osservati e probabilità di default attribuite possono mettere in discussione la qualità delle valutazioni creditizie, ostacolando così l’efficiente attuazione dell’ECAF.
5. In relazione ai criteri operativi:
una CRA deve fornire quotidianamente informazioni relative ai rating a tutte le banche centrali dell’Eurosistema secondo il formato e il metodo di distribuzione richiesti dall’Eurosistema;
una CRA deve garantire, in modo efficiente sotto il profilo delle risorse e dei costi, un accesso rapido alle informazioni pertinenti relative ai rating per l’Eurosistema necessarie ai fini dell’idoneità per l’ECAF e per i requisiti in materia di monitoraggio nel continuo, compresi comunicati stampa, relazioni sulle nuove emissioni, relazioni di sorveglianza, informazioni riguardanti la copertura dei rating;
in caso di sua accettazione nell’ambito dell’ECAF, una CRA deve essere disposta a concludere accordi contrattuali con l’Eurosistema che prevedano un accesso sufficiente ai dati e diritti d’accesso ragionevoli.
6. Tutti i criteri di accettazione ECAF devono essere soddisfatti affinché una CRA sia accettata nell’ambito dell’ECAF. Poiché la richiesta di essere accettati nell’ambito dell’ECAF implica una valutazione qualitativa e quantitativa altamente tecnica, l’Eurosistema può valutare altri fattori pertinenti relativi ai requisiti del presente indirizzo sull’ECAF, se necessario.
IV. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF PER LE ECAI E LORO RISPETTO NEL TEMPO
1. I criteri di accettazione per le ECAI devono essere soddisfatti dalle CRA al momento della loro richiesta di accettazione e in qualsiasi momento dopo l’accettazione nell’ambito dell’ECAF.
2. L’Eurosistema può applicare le misure a norma dell’articolo 126 del presente indirizzo nei confronti di una CRA che:
è stata accettata nell’ambito dell’ECAF dopo aver rilasciato false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o
non soddisfa più i criteri di accettazione ECAF.
Al momento della notifica alla CRA della sua decisione di applicare le misure a norma dell’articolo 126, l’Eurosistema motiverà la sua decisione.
▼M3 —————
ALLEGATO XI
FORME DI TITOLI
Il 13 giugno 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i criteri «new global notes» (NGN) per i titoli internazionali in forma di certificati globali al portatore (global bearer) idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema dal 1o gennaio 2007. Il 22 ottobre 2008 la BCE ha comunicato che i titoli di debito internazionali in forma globale nominativa (global registered form) emessi dopo il 30 settembre 2010 sarebbero stati idonei quali garanzia per le operazione di credito dell'Eurosistema quando viene utilizzata la nuova struttura di custodia per titolo di debito internazionali (NSS).
La seguente tavola riassume le norme di idoneità per le differenti forme di titoli con l'introduzione dei criteri NGN e NSS.
Tavola 1
Norme di idoneità per le differenti forme di titoli
Globale/individuale |
Al portatore/registrato |
NGN/classic global note (CGN)/NSS |
Il servizio di custodia comune (common safekeeper, CSK) è uno SDAI (*1) ? |
Idoneo? |
Globale |
Al portatore |
NGN |
Sì |
Sì |
No |
No |
|||
Globale |
Al portatore |
CGN |
N/A |
No, ma i titoli emessi prima del 1o gennaio 2007 godranno di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza, oltre alle riaperture di emissioni «a rubinetto» dal 1o gennaio 2007 quando i codici ISIN sono fungibili. |
Globale |
Registrato |
CGN |
N/A |
Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee |
Globale |
Registrato |
NSS |
Sì |
Sì |
Individuale |
Al portatore |
N/A |
N/A |
Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee. I titoli emessi in forma di certificati individuali al portatore (individual bearer notes) il 30 settembre 2010 o in precedenza godono di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza. |
(*1)
Oppure, se applicabile, un Sistema di deposito accentrato (SDA) valutato positivamente. |
ALLEGATO XII
ESEMPI DI OPERAZIONI E PROCEDURE DI POLITICA MONETARIA DELL'EUROSISTEMA
Indice degli esempi |
|
Esempio 1 |
Operazione temporanea di immissione di liquidità mediante asta a tasso fisso |
Esempio 2 |
Operazione temporanea di finanziamento mediante asta a tasso variabile |
Esempio 3 |
Emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) mediante asta a tasso variabile |
Esempio 4 |
Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per assorbire liquidità |
Esempio 5 |
Operazione di swap in valuta effettuata tramite asta a tasso variabile per immettere liquidità |
Esempio 6 |
Misure per il controllo dei rischi |
I. ESEMPIO 1: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ MEDIANTE ASTA A TASSO FISSO
1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso fisso.
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:
Controparte |
Offerta (in milioni di euro) |
Banca 1 |
30 |
Banca 2 |
40 |
Banca 3 |
70 |
Totale |
140 |
3. La BCE decide di assegnare un totale di 105 milioni di EUR.
4. La percentuale di riparto è:
5. L'assegnazione alle controparti è la seguente:
Controparte |
Offerta (in milioni di euro) |
Riparto (in milioni di euro) |
Banca 1 |
30 |
22,5 |
Banca 2 |
40 |
30,0 |
Banca 3 |
70 |
52,5 |
Totale |
140 |
105,0 |
II. ESEMPIO 2: OPERAZIONE TEMPORANEA DI IMMISSIONE DI LIQUIDITÀ TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE
1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato tramite un'operazione temporanea organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:
|
Importo (in milioni di euro) |
||||
Tasso di interesse (%) |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale offerte |
Offerte aggregate |
3,15 |
|
|
|
0 |
0 |
3,10 |
|
5 |
5 |
10 |
10 |
3,09 |
|
5 |
5 |
10 |
20 |
3,08 |
|
5 |
5 |
10 |
30 |
3,07 |
5 |
5 |
10 |
20 |
50 |
3,06 |
5 |
10 |
15 |
30 |
80 |
3,05 |
10 |
10 |
15 |
35 |
115 |
3,04 |
5 |
5 |
5 |
15 |
130 |
3,03 |
5 |
|
10 |
15 |
145 |
Totale |
30 |
45 |
70 |
145 |
|
3. La BCE decide di assegnare 94 milioni di EUR, con un conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.
4. Tutte le offerte al di sopra del 3,05 % (per un importo complessivo di 80 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:
5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:
0,4 × 10 = 4
6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:
5 + 5 + 4 = 14
7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:
|
Importo (in milioni di euro) |
|||
Controparti |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Totale offerte |
30,0 |
45,0 |
70,0 |
145 |
Totale assegnazioni |
14,0 |
34,0 |
46,0 |
94 |
8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), il tasso di interesse applicato agli importi assegnati alle controparti è del 3,05 %.
9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), non viene applicato un tasso di interesse unico agli importi assegnati alle controparti; ad esempio, la banca 1 riceve 5 milioni di EUR al 3,07 %, 5 milioni di EUR al 3,06 % e 4 milioni di EUR al 3,05 %.
III. ESEMPIO 3: EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEBITO DELLA BCE MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE
1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'emissione di certificati di debito organizzata con una procedura d'asta a tasso variabile.
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:
|
Importo (in milioni di euro) |
||||
Tasso di interesse (%) |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Offerte aggregate |
3,00 |
|
|
|
0 |
0 |
3,01 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
3,02 |
5 |
5 |
5 |
15 |
25 |
3,03 |
5 |
5 |
5 |
15 |
40 |
3,04 |
10 |
5 |
10 |
25 |
65 |
3,05 |
20 |
40 |
10 |
70 |
135 |
3,06 |
5 |
10 |
10 |
25 |
160 |
3,08 |
5 |
|
10 |
15 |
175 |
3,10 |
|
5 |
|
5 |
180 |
Totale |
55 |
70 |
55 |
180 |
|
3. La BCE decide di assegnare un importo nominale di 124,5 milioni di EUR, con conseguente tasso di interesse marginale del 3,05 %.
4. Tutte le offerte al di sotto del 3,05 % (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. Al 3,05 % la percentuale di riparto è la seguente:
5. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1 al tasso di interesse marginale è la seguente:
0,85 × 20 = 17
6. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:
5 + 5 + 5 + 10 + 17 = 42
7. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:
|
Importo (in milioni di euro) |
|||
Controparti |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Totale offerte |
55,0 |
70,0 |
55,0 |
180,0 |
Totale assegnazioni |
42,0 |
49,0 |
33,5 |
124,5 |
IV. ESEMPIO 4: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA TRAMITE ASTA A TASSO VARIABILE PER ASSORBIRE LIQUIDITÀ
1. La BCE decide di assorbire liquidità dal mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense mediante una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:
|
Importo (in milioni di euro) |
||||
Punti a termine (× 10 000 ) |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Offerte aggregate |
6,84 |
|
|
|
0 |
0 |
6,80 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
6,76 |
5 |
5 |
5 |
15 |
25 |
6,71 |
5 |
5 |
5 |
15 |
40 |
6,67 |
10 |
10 |
5 |
25 |
65 |
6,63 |
25 |
35 |
40 |
100 |
165 |
6,58 |
10 |
20 |
10 |
40 |
205 |
6,54 |
5 |
10 |
10 |
25 |
230 |
6,49 |
|
5 |
|
5 |
235 |
Totale |
65 |
90 |
80 |
235 |
|
3. La BCE decide di assegnare 158 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,63. Tutte le offerte al di sopra dei 6,63 punti (per un importo complessivo di 65 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,63 punti la percentuale di riparto è la seguente:
4. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:
0,93 × 25 = 23,25
5. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:
5 + 5 + 5 + 10 + 23,25 = 48,25
6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:
|
Importo (in milioni di euro) |
|||
Controparti |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Totale offerte |
65,0 |
90,0 |
80,0 |
235,0 |
Totale assegnazioni |
48,25 |
52,55 |
57,20 |
158,0 |
7. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.
8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema acquista 158 000 000 EUR e vende 178 540 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema vende 158 000 000 EUR e acquista 178 644 754 USD (il tasso di cambio a termine è 1,130663 = 1,1300 + 0,000663).
9. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:
Operazione a pronti |
Operazione a termine |
||||
Tasso di cambio |
EUR acquistati |
USD venduti |
Tasso di cambio |
EUR venduti |
USD acquistati |
1,1300 |
|
|
1,130684 |
|
|
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130680 |
10 000 000 |
11 306 800 |
1,1300 |
15 000 000 |
16 950 000 |
1,130676 |
15 000 000 |
16 960 140 |
1,1300 |
15 000 000 |
16 950 000 |
1,130671 |
15 000 000 |
16 960 065 |
1,1300 |
25 000 000 |
28 250 000 |
1,130667 |
25 000 000 |
28 266 675 |
1,1300 |
93 000 000 |
105 090 000 |
1,130663 |
93 000 000 |
105 151 659 |
1,1300 |
|
|
1,130658 |
|
|
1,1300 |
|
|
1,130654 |
|
|
1,1300 |
|
|
1,130649 |
|
|
Totale |
158 000 000 |
178 540 000 |
|
158 000 000 . |
178 645 339 |
IV. ESEMPIO 5: OPERAZIONE DI SWAP IN VALUTA EFFETTUATA MEDIANTE ASTA A TASSO VARIABILE PER IMMETTERE LIQUIDITÀ
1. La BCE decide di immettere liquidità nel mercato attraverso un'operazione di swap in valuta sul tasso di cambio euro/dollaro statunitense tramite una procedura d'asta a tasso variabile. (Nota: in questo esempio l'euro è negoziato a premio)
2. Tre controparti presentano le seguenti offerte:
|
Importo (in milioni di euro) |
||||
Punti a termine (× 10 000 ) |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Offerte aggregate |
6,23 |
|
|
|
|
|
6,27 |
5 |
|
5 |
10 |
10 |
6,32 |
5 |
|
5 |
10 |
20 |
6,36 |
10 |
5 |
5 |
20 |
40 |
6,41 |
10 |
10 |
20 |
40 |
80 |
6,45 |
20 |
40 |
20 |
80 |
160 |
6,49 |
5 |
20 |
10 |
35 |
195 |
6,54 |
5 |
5 |
10 |
20 |
215 |
6,58 |
|
5 |
|
5 |
220 |
Totale |
60 |
85 |
75 |
220 |
|
3. La BCE decide di assegnare 197 milioni di EUR e di conseguenza i punti a termine marginali sono 6,54. Tutte le offerte al di sotto dei 6,54 punti (per un importo complessivo di 195 milioni di EUR) sono accolte per intero. A 6,54 punti la percentuale di riparto è la seguente:
4. Quindi, a titolo di esempio, l'assegnazione alla banca 1, ai punti a termine marginali, è la seguente:
0,10 × 5 = 0,5
5. L'assegnazione totale alla banca 1 risulta perciò essere:
5 + 5 + 10 + 10 + 20 + 5 + 0,5 = 55,5
6. I risultati dell'aggiudicazione possono essere riassunti come segue:
|
Importo (in milioni di euro) |
|||
Controparti |
Banca 1 |
Banca 2 |
Banca 3 |
Totale |
Totale offerte |
60,0 |
85,0 |
75,0 |
220 |
Totale assegnazioni |
55,5 |
75,5 |
66,0 |
197 |
6. La BCE stabilisce per l'operazione un tasso di cambio a pronti tra euro e dollaro statunitense di 1,1300.
7. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga in base a una procedura d'asta a tasso unico («asta di tipo neerlandese»), alla data di inizio dell'operazione l'Eurosistema vende 197 000 000 EUR e acquista 222 610 000 USD. Alla data di scadenza dell'operazione, l'Eurosistema acquista 197 000 000 EUR e vende 222 738 838 USD (il tasso di cambio a termine è 1,130654 = 1,1300 + 0,000654).
8. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga secondo una procedura d'asta a tasso multiplo («asta di tipo americano»), gli importi scambiati dall'Eurosistema in euro e in dollari statunitensi sono indicati nella tavola seguente:
Operazione a pronti |
Operazione a termine* |
||||
Tasso di cambio |
EUR venduti |
USD acquistati |
Tasso di cambio |
EUR acquistati |
USD venduti |
1,1300 |
|
|
1,130623 |
|
|
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130627 |
10 000 000 |
11 306 270 |
1,1300 |
10 000 000 |
11 300 000 |
1,130632 |
10 000 000 |
11 306 320 |
1,1300 |
20 000 000 |
22 600 000 |
1,130636 |
20 000 000 |
22 612 720 |
1,1300 |
40 000 000 |
45 200 000 |
1,130641 |
40 000 000 |
45 225 640 |
1,1300 |
80 000 000 |
90 400 000 |
1,130645 |
80 000 000 |
90 451 600 |
1,1300 |
35 000 000 |
39 550 000 |
1,130649 |
35 000 000 |
39 572 715 |
1,1300 |
2 000 000 |
2 260 000 |
1,130654 |
2 000 000 |
2 261 308 |
1,1300 |
|
|
1,130658 |
|
|
Totale |
197 000 000 |
222 610 000 |
|
197 000 000 |
222 736 573 |
VI. ESEMPIO 6: MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI
1. Questo esempio illustra il sistema di controllo dei rischi che viene utilizzato per le attività mobilizzate come garanzia nell'ambito delle operazioni di credito dell'Eurosistema. Questo esempio si basa sull'ipotesi che, nel calcolo per determinare l'esigenza di una richiesta di margini, viene preso in considerazione l'interesse maturato sulla liquidità offerta e si applica un livello di attivazione pari allo 0,5 % della liquidità offerta. L'esempio si basa sull'ipotesi che una controparte partecipi alle seguenti operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema:
un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 30 luglio 2014 e scadenza 6 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 50 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;
un'operazione di rifinanziamento a più lungo termine con data di inizio 31 luglio 2014 e scadenza 23 ottobre 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 45 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;
un'operazione di rifinanziamento principale con data di inizio 6 agosto 2014 e scadenza 13 agosto 2014 nella quale la controparte risulta aggiudicataria per 35 milioni di EUR a un tasso di interesse del 0,15 %;
2. Le caratteristiche delle attività negoziabili mobilizzate dalla controparte per coprire queste operazioni sono specificate nella tavola 1.
Tavola 1
Attività negoziabili mobilizzate nelle operazioni
Caratteristiche
Nome |
Classe di attività |
Data di scadenza |
Tipologia della cedola |
Frequenza della cedola |
Vita residua |
Scarto di garanzia |
Titolo A |
►M9 Obbligazione garantita di tipo jumbo ◄ |
30.8.2018 |
Fissa |
Semestrale |
4 anni |
2,50 % |
Titolo B |
Titolo di Stato |
19.11.2018 |
Variabile |
Annuale |
4 anni |
0,50 % |
Titolo C |
Obbligazione societaria |
12.5.2025 |
Zero coupon |
|
> 10 anni |
13,00 % |
Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) (*1)
30.7.2014 |
31.7.2014 |
1.8.2014 |
4.8.2014 |
5.8.2014 |
6.8.2014 |
7.8.2014 |
101,61 |
101,21 |
99,50 |
99,97 |
99,73 |
100,01 |
100,12 |
|
98,12 |
97,95 |
98,15 |
98,56 |
98,59 |
98,57 |
|
|
|
|
|
53,71 |
53,62 |
(*1)
I prezzi riportati per ogni data di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno lavorativo precedente la data di valutazione. |
SISTEMA DI EARMARKING
In primo luogo, si assume che le operazioni sono svolte con una banca centrale nazionale (BCN) che utilizza un sistema nel quale le attività sottostanti sono direttamente collegate (earmarked) a ciascuna operazione. La valutazione delle attività mobilizzate come garanzia è effettuata su base giornaliera. Il sistema di controllo dei rischi può allora essere descritto nel seguente modo (cfr. anche la tavola 2):
Il 30 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 50,6 milioni di EUR del titolo A. Il titolo A è ►M9 un'obbligazione garantita di tipo jumbo ◄ a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2018 e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 2,5 %. Il prezzo di mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 101,61 %, comprensivo degli interessi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare del titolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 2,5 %, superi l'ammontare aggiudicato di 50 milioni di EUR. Pertanto, la controparte consegna il titolo A per un importo nominale pari a 50,6 milioni di EUR, il cui valore di mercato rettificato è pari in quel giorno a 50 129 294 EUR.
Il 31 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 21 milioni di EUR del titolo A (prezzo di mercato pari a 101,21 %, scarto di garanzia pari al 2,5 %) e 25 milioni di EUR del titolo B (prezzo di mercato pari a 98,02 %). Il titolo B è un titolo di Stato a tasso variabile e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2, al quale viene applicato uno scarto di garanzia pari allo 0,5 %. Il valore di mercato rettificato del titolo A e del titolo B in quel giorno è pari a 45 130 098 EUR, ed eccede pertanto l'importo richiesto, che è pari a 45 000 000 EUR.
Il 31 luglio 2014 le attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 sono rivalutate. Con un prezzo di mercato di 101,21 %, il valore di mercato rettificato del titolo A rimane ancora entro i margini di oscillazione consentiti. Conseguentemente, l'importo dei titoli mobilizzati è sufficiente a coprire sia l'importo del finanziamento sia gli interessi maturati che ammontano a 208 EUR;
Il 1o agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate: il prezzo di mercato del titolo A è pari a 99,50 % e il prezzo di mercato del titolo B è pari a 97,95 %. Gli interessi maturati ammontano a 417 EUR sull'operazione di rifinanziamento principale iniziata il 30 luglio 2014 e a 188 EUR sull'operazione di rifinanziamento a più lungo termine iniziata il 31 luglio 2014. Conseguentemente, il valore di mercato rettificato del titolo A consegnato nella prima operazione non solo scende al di sotto dell'ammontare dovuto, ossia importo del finanziamento + interessi maturati, di un importo pari a 912 092 EUR, ma risulta anche inferiore al livello di attivazione di 49 750 415 EUR. La controparte consegna 950 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli posti a copertura dell'operazione. Le BCN possono chiedere il versamento dei margini in contante invece che in titoli.
Una richiesta di margini è necessaria anche per la seconda operazione in quanto il valore di mercato rettificato dei titoli utilizzati nell'operazione stessa (44 737 688 EUR) risulta inferiore al livello di attivazione (44 775 187 EUR). La controparte pertanto consegna 270 000 EUR in valore nominale del titolo B con un valore di mercato rettificato di 263 143 EUR.
Il 4 e il 5 agosto 2014 le attività sottostanti sono rivalutate, senza che ciò risulti in richieste di margini per le operazioni effettuate il 30 e il 31 luglio 2014.
Il 6 agosto 2014 la controparte rimborsa il finanziamento ottenuto con l'operazione di rifinanziamento principale effettuata il 30 luglio 2014 compresi gli interessi maturati che ammontano a 1 458 EUR. La BCN restituisce 51 550 000 EUR in valore nominale del titolo A.
Nello stesso giorno la controparte effettua una nuova operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 75 milioni di EUR in valore nominale del titolo C. Poiché il titolo C è un'obbligazione societaria di tipo zero coupon con vita residua superiore a dieci anni e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2 a cui si applica uno scarto di garanzia del 13 %, il valore di mercato rettificato in quel giorno è di 35 045 775 EUR. Dalla rivalutazione delle attività sottostanti l'operazione di rifinanziamento a più lungo termine effettuata il 31 luglio 2014 risulta che il valore di mercato rettificato dei titoli forniti in garanzia eccede il livello superiore di attivazione e pertanto la BCN restituisce alla controparte 262 000 EUR in valore nominale del titolo B. Se la BCN avesse dovuto pagare un margine alla controparte relativamente alla seconda operazione, in alcuni casi questo margine si sarebbe potuto compensare con il margine dovuto alla BCN dalla controparte relativamente alla prima operazione. Conseguentemente ci sarebbe stato un unico pagamento di margini.
SISTEMA DI POOLING
In secondo luogo, si assume che le operazioni sono effettuate con una BCN che adotta un sistema di pooling, in cui le attività incluse nel pool utilizzato dalla controparte non sono direttamente collegate a specifiche operazioni:
Anche in questo esempio viene ipotizzata la stessa sequenza di operazioni utilizzata nell'esempio precedente (sistema di earmarking). La principale differenza è che, nelle date di valutazione, il valore di mercato rettificato di tutte le attività comprese nel pool deve coprire l'importo complessivo delle operazioni in essere effettuate dalla controparte con la BCN. Conseguentemente, la richiesta di margini per 1 174 592 EUR effettuata il 1o agosto 2014 in questo esempio è identica a quella necessaria nel sistema di earmarking. La controparte consegna 1 300 000 EUR in valore nominale del titolo A, che, dopo aver sottratto lo scarto di garanzia del 2,5 % dal valore di mercato basato su un prezzo di 99,50 %, ripristina a un livello sufficiente l'importo dei titoli dati in garanzia.
Inoltre, il 6 agosto 2014, data in cui scade l'operazione effettuata il 30 luglio 2014, la controparte può continuare a tenere le attività sul proprio conto di deposito indistinto (pool account). Un'attività può anche essere sostituita con un'altra come illustrato nell'esempio, dove 51,9 milioni di EUR in valore nominale del titolo A sono sostituiti con 75,5 milioni di EUR del titolo C a copertura del finanziamento ottenuto con tutte le operazioni di rifinanziamento, compresi gli interessi maturati.
Il sistema di controllo dei rischi utilizzato dal sistema di pooling è descritto nella tavola 3.
Tavola 2
Sistema di earmarking
Data |
Operazioni |
Data d'inizio |
Data di scadenza |
Tasso |
Importo nominale |
Interessi maturati |
Importo da coprire |
Limite inferiore del livello di attivazione |
Limite superiore del livello di attivazione |
Valore di mercato rettificato |
Margini dovuti |
30.7.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
— |
50 000 000 |
49 750 000 |
50 250 000 |
50 129 294 |
— |
31.7.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
208 |
50 000 208 |
49 750 207 |
50 250 209 |
49 931 954 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
— |
45 000 000 |
44 775 000 |
45 225 000 |
45 130 098 |
— |
1.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
417 |
50 000 417 |
49 750 415 |
50 250 419 |
49 088 325 |
– 912 092 |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
188 |
45 000 188 |
44 775 187 |
45 225 188 |
44 737 688 |
– 262 500 |
4.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
1 042 |
50 001 042 |
49 751 036 |
50 251 047 |
50 246 172 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
750 |
45 000 750 |
44 775 746 |
45 225 754 |
45 147 350 |
— |
5.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
1 250 |
50 001 250 |
49 751 244 |
50 251 256 |
50 125 545 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
938 |
45 000 938 |
44 775 933 |
45 225 942 |
45 201 299 |
— |
6.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
6.8.2014 |
13.8.2014 |
0,15 |
35 000 000 |
— |
35 000 000 |
34 825 000 |
35 175 000 |
35 045 775 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
1 125 |
45 001 125 |
44 776 119 |
45 226 131 |
45 266 172 |
265 047 |
7.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
6.8.2014 |
13.8.2014 |
0,15 |
35 000 000 |
146 |
35 000 146 |
34 825 145 |
35 175 147 |
34 987 050 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
1 313 |
45 001 313 |
44 776 306 |
45 226 319 |
45 026 704 |
— |
Tavola 3
Sistema di pooling
Data |
Operazioni |
Data d'inizio |
Data di scadenza |
Tasso |
Importo nominale |
Interessi maturati |
Importo da coprire |
Limite inferiore del livello di attivazione (*1) |
Limite superiore del livello di attivazione (*2) |
Valore di mercato rettificato |
Margini dovuti |
30.7.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
— |
50 000 000 |
49 750 000 |
Non applicabile |
50 129 294 |
— |
31.7.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
208 |
95 000 208 |
94 525 207 |
Non applicabile |
95 062 051 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
— |
|
|
|
|
|
1.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
417 |
95 000 604 |
94 525 601 |
Non applicabile |
93 826 013 |
– 1 174 592 |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
188 |
|
|
|
|
|
4.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
1 042 |
95 001 792 |
94 526 783 |
Non applicabile |
95 470 989 |
– |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
750 |
|
|
|
|
|
5.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
30.7.2014 |
6.8.2014 |
0,15 |
50 000 000 |
1 250 |
95 002 188 |
94 527 177 |
Non applicabile |
95 402 391 |
– |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
938 |
|
|
|
|
|
6.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
6.8.2014 |
13.8.2014 |
0,15 |
35 000 000 |
— |
80 001 125 |
79 601 119 |
Non applicabile |
80 280 724 |
— |
|
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
1 125 |
|
|
|
|
|
7.8.2014 |
Rifinanziamento principale |
6.8.2014 |
13.8.2014 |
0,15 |
35 000 000 |
146 |
80 001 458 |
79 601 451 |
Non applicabile |
80 239 155 |
— |
30.7.2014 |
Rifinanziamento a più lungo termine |
31.7.2014 |
29.10.2014 |
0,15 |
45 000 000 |
1 313 |
|
|
|
|
|
(*1)
In un sistema di pooling, il limite inferiore del livello di attivazione per le richieste di margini è pari al livello di attivazione minimo delle attività depositate nel pool. In pratica la maggior parte delle BCN richiede attività addizionali ogniqualvolta il valore di mercato rettificato delle attività del pool scende al di sotto dell'importo totale da coprire.
(*2)
In un sistema di pooling, il concetto di limite superiore del livello di attivazione non ha rilevanza, perché le controparti cercheranno sempre di detenere in deposito attività in eccesso al fine di minimizzare le transazioni operative. |
ALLEGATO XII bis
Un ente considerato un'agenzia ai sensi del punto 2) dell'articolo 2 del presente indirizzo deve soddisfare i seguenti criteri quantitativi affinché le sue attività negoziabili idonee possano essere classificate nella categoria II degli scarti di garanzia di cui alla tavola 1 dell'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35):
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse dall'agenzia sia almeno di 10 miliardi di euro nel periodo di riferimento; e
la media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee con valore nominale in essere di almeno 500 milioni di EUR emesse dall'agenzia nel periodo di riferimento corrisponda a una quota pari o superiore al 50 % della media della somma del valore nominale in essere di tutte le attività negoziabili idonee emesse da tale agenzia nel periodo di riferimento.
Il rispetto di tali criteri quantitativi è valutato su base annuale calcolando, ogni anno, la relativa media su un periodo di riferimento di un anno con inizio il 1o agosto dell'anno precedente e fine il 31 luglio dell'anno in corso.
ALLEGATO XIII
TAVOLA DI RACCORDO
Presente indirizzo |
Indirizzo BCE/2011/14 |
Decisione BCE/2013/6 |
Decisione BCE/2013/35 |
Decisione BCE/2014/23 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1 |
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 3 |
Introduzione |
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 4 |
Sezione 1.6 |
|
|
|
Articolo 1, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Sezione 5.2.1, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
Allegato II, Sezione II |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 7 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 8 |
Sezione 3.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 9 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 11 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 12 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 13 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 14 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 15 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 16 |
Sezione 6.6 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 17 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 18 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 19 |
Allegato II, punto 20 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 20 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 21 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 22 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 23 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 24 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 25 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 26 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 27 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii.1.d) |
|
Articolo 2, paragrafo 28 |
|
|
Articolo 10 |
|
Articolo 2, paragrafo 29 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 30 |
Sezione 4.1.3, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 31 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 32 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 33 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 34 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 35 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 36 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 37 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 38 |
Sezione 5.1.1.3, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 39 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 40 |
Sezione 3.4.1, 3.4.2, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 41 |
Sezione 6.6.1 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 42 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 43 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 44 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 45 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 46 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 47 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 48 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 49 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 50 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 51 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 52 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 53 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 54 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 55 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 56 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 57 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 58 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 59 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 60 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 61 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 62 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 63 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 64 |
Sezione 5.1.5.4, appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 65 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 66 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 67 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 68 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 69 |
Sezione 6.2.1.3 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 70 |
Sezione 6.2.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 71 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 72 |
Sezione 3.2.1, 3.2.2, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 73 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 74 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 75 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 76 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 77 |
Sezione 3.1.1.2, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 78 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 79 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 80 |
Sezione 3.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 81 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 82 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 83 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 84 |
Sezione 5.1.5.4, Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 85 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 86 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 87 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 88 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 89 |
Sezione 3.4.3 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 90 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 91 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 92 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 93 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 94 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 95 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 96 |
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 97 |
Riquadro 7, appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 98 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 99 |
Sezione 5.1.1.3, appendice 2 |
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 100 |
|
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Sezione 1.3 |
|
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 4 |
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Preambolo del capitolo 3 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Preambolo del capitolo 3 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
Preambolo del capitolo 3, sezione 1.3.3, sezione 3.1.5 |
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
Sezione 1.3.1 |
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
Sezione 3.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
Sezione 3.1.2 |
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1 |
Sezione 3.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 2 |
Sezione 3.1.3 |
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 6 |
Sezione 3.1.3 |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Sezione 3.1.4 |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Sezione 3.1.4 |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.2.3, 5.2.5 |
|
|
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Sezione 3.1.4 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
Sezione 3.1.5 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
Sezione 3.1.5 |
|
|
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Sezione 3.1.4 |
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Allegato II |
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
Sezione 6.1 |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Sezione 3.4.1 |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Allegato II |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 3 |
Sezione 3.4.3 |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Sezione 3.4.3 |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
Sezione 3.4.4 |
|
|
|
Articolo 11, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Sezione 3.5.1 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Sezione 3.5.2 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
|
|
Articolo 1 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
Sezione 3.5.3 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 5 |
Sezione 3.1.3 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 6 |
Sezione 3.5 |
|
|
|
Articolo 12, paragrafo 7 |
|
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Sezione 3.3.2 |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Sezione 3.3.2 |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 3 |
Sezione 3.3.2 |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 4 |
Sezione 3.3.3 |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 5 |
Sezione 3.3.4 |
|
|
|
Articolo 13, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Sezione 3.2.2 |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Sezione 3.2.3 |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Sezione 3.2.4 |
|
|
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1 |
Sezione 3.2, sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
Sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
Sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 1 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
Sezione 4.1.1, sezione 4.2.1 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 4 |
Sezione 4.1.5, sezione 4.2.5 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 5 |
Sezione 4.1.5 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 6 |
Sezione 4.1.4 |
|
|
|
Articolo 17, paragrafo 7 |
|
|
|
|
Articolo 18, paragrafo 1 |
Sezione 4.1.1, sezione 4.1.2 |
|
|
|
Articolo 18, paragrafo 2 |
Sezione 4.1.2 |
|
|
|
Articolo 18, paragrafo 3 |
Sezione 4.1.3 |
|
|
|
Articolo 18, paragrafo 4 |
Sezione 4.1.3 |
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 1 |
Sezione 4.1.3 |
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 5 |
Sezione 4.1.3 |
|
|
|
Articolo 19, paragrafo 6 |
Sezione 4.1.3 |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Sezione 4.1.4 |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Sezione 4.1.4 |
|
|
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 1 |
Sezione 4.2.1 |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 1 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
Sezione 4.2.2 |
|
|
|
Articolo 21, paragrafo 4 |
Sezione 4.2.3 |
|
|
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
Sezione 4.2.3 |
|
|
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
Sezione 4.2.3 |
|
|
|
Articolo 22, paragrafo 3 |
Sezione 4.2.3 |
|
|
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Sezione 4.2.4 |
|
|
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Sezione 4.2.4 |
|
|
|
Articolo 23, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 24 |
|
|
|
|
Articolo 25, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.1, sezione 5.1.1.3 |
|
|
|
Articolo 25, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.1, sezione 5.1.2.3 |
|
|
|
Articolo 25, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.1.3 |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 26, paragrafo 4 |
Sezione 5.1.1.1 |
|
|
|
Articolo 27, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 27, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 27, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 27, paragrafo 4 |
Sezione 5.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.2 |
|
|
|
Articolo 28, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.2 |
|
|
|
Articolo 28, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.2, sezione 5.1.2.3 |
|
|
|
Articolo 29, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3 |
|
|
|
Articolo 29, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.2.2-5.1.2.3 |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.3. |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.3. |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 4 |
Sezione 5.1.3. |
|
|
|
Articolo 30, paragrafo 5 |
Sezione 5.1.3. |
|
|
|
Articolo 31, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 31, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.1.3 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 4 |
Sezione 5.1.1.3 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 5 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 32, paragrafo 6 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 33, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 33, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 33, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 33, paragrafo 4 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 34, paragrafo 1 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 34, paragrafo 2 |
Appendice 2 |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 35, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 36, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.4 |
|
|
|
Articolo 36, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 36, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 37, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.5.1 |
|
|
|
Articolo 37, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 38, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.5.2 |
|
|
|
Articolo 38, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.5.2 |
|
|
|
Articolo 39, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.5.2 |
|
|
|
Articolo 39, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.5.2 |
|
|
|
Articolo 40, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.5.3 |
|
|
|
Articolo 40, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 41, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.5.3 |
|
|
|
Articolo 41, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 42 |
Sezione 5.1.5.4 |
|
|
|
Articolo 43, paragrafo 1 |
Sezione 5.1.6 |
|
|
|
Articolo 43, paragrafo 2 |
Sezione 5.1.6 |
|
|
|
Articolo 43, paragrafo 3 |
Sezione 5.1.6 |
|
|
|
Articolo 43, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 44, paragrafo 1 |
Sezione 5.2.1 |
|
|
|
Articolo 44, paragrafo 2 |
Sezione 5.2.1 |
|
|
|
Articolo 45, paragrafo 1 |
Sezione 5.2.2 |
|
|
|
Articolo 45, paragrafo 2 |
Sezione 5.2.2 |
|
|
|
Articolo 45, paragrafo 3 |
Sezione 5.2.2 |
|
|
|
Articolo 46, paragrafo 1 |
Sezione 5.2.3 |
|
|
|
Articolo 46, paragrafo 2 |
Sezione 5.2.3 |
|
|
|
Articolo 46, paragrafo 3 |
Sezione 5.2.3 |
|
|
|
Articolo 47, paragrafo 1 |
Sezione 5.2.4 |
|
|
|
Articolo 47, paragrafo 2 |
Sezione 5.2.4 |
|
|
|
Articolo 48, paragrafo 1 |
Sezione 5.2.5 |
|
|
|
Articolo 48, paragrafo 2 |
Sezione 5.2.5 |
|
|
|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Sezione 5.3.1 |
|
|
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
Sezione 5.3.1 |
|
|
|
Articolo 50, paragrafo 1 |
Sezione 5.3.2 |
|
|
|
Articolo 50, paragrafo 2 |
Sezione 5.3.1 |
|
|
|
Articolo 51, paragrafo 1 |
Sezione 5.3.2 |
|
|
|
Articolo 51, paragrafo 2 |
Sezione 5.3.1 |
|
|
|
Articolo 51, paragrafo 3 |
Sezione 5.3.2 |
|
|
|
Articolo 52, paragrafo 1 |
Sezione 5.3.2 |
|
|
|
Articolo 52, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 53, paragrafo 1 |
Sezione 5.3.1 |
|
|
|
Articolo 53, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 54, paragrafo 1 |
Sezione 7.4.2 |
|
|
|
Articolo 54, paragrafo 2 |
|
|
|
Articolo 2 |
Articolo 55 |
Sezione 2.1 |
|
|
|
Articolo 56, paragrafo 1 |
Sezione 2.1 |
|
|
|
Articolo 56, paragrafo 2 |
Sezione 2.1 |
|
|
|
Articolo 56, paragrafo 3 |
Sezione 2.1 |
|
|
|
Articolo 56, paragrafo 4 |
Sezione 2.1 |
|
|
|
Articolo 57, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 57, paragrafo 2 |
Sezione 2.2 |
|
|
|
Articolo 57, paragrafo 3 |
Sezione 2.2, appendice 3 |
|
|
|
Articolo 57, paragrafo 4 |
Sezione 2.2, sezione 5.2.2 |
|
|
|
Articolo 57, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 1 |
Sezione 1.5 |
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 2 |
Sezione 1.5, sezione 6.1 |
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 4 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 5 |
Sezione 6.1 |
|
|
|
Articolo 58, paragrafo 6 |
Sezione 6.2 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.2 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 2 |
Sezione 6.1., sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 5 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 6 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 59, paragrafo 7 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 60 |
|
|
|
|
Articolo 61, paragrafo 1 |
Sezione 6.2 |
|
|
|
Articolo 61, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.2, allegato a BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 62, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 62, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 62, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 63, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 63, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 63, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
|
Articolo 63, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 3, paragrafo 5 |
|
Articolo 64 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 65 |
Sezione 6.2.1.8 |
|
|
|
Articolo 66, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.3, BCE/2014/10. |
|
|
|
Articolo 66, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.1.3 |
|
|
|
Articolo 66, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.1.3 |
|
|
|
Articolo 67, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.4, BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 67, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 68, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 68, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.1.5 |
|
|
|
Articolo 68, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.1.5, allegato a BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 69, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.6 |
|
|
|
Articolo 69, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.7 |
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 70, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 71 |
|
|
|
|
Articolo 72 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1, BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 4 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 5 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 73, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 4 |
|
Articolo 73, paragrafo 7 |
|
|
|
|
Articolo 74, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 74, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 74, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 74, paragrafo 4 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 75, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 75, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 76, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 76, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 77, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 77, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 78, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 78, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 11 |
|
Articolo 79 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1.1 |
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 80, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
|
Articolo 81, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.1 |
|
|
|
Articolo 81, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 82, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.1 |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 82, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 83 |
|
|
Articolo 1 |
|
Articolo 84 |
|
|
Articolo 1 |
|
Articolo 85 |
|
|
|
|
Articolo 86 |
|
|
|
|
Articolo 87, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.2 |
|
|
|
Articolo 87, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 87, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.2 |
|
|
|
Articolo 88, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 88, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 89, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 89, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 89, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 89, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 89, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 90 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 91 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 92 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 93 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 94 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 95, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 95, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 96, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 96, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 96, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 97 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 98 |
Sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 99, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.3.1 |
|
|
|
Articolo 99, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 100 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 101, paragrafo 1 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 101, paragrafo 2 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 102 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 103, paragrafo 1 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 103, paragrafo 2 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 103, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 104, paragrafo 1 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 104, paragrafo 2 |
Appendice 7 |
|
|
|
Articolo 104, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 104, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 105 |
|
|
|
|
Articolo 106 |
Sezione 6.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 4 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 5 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 6 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 107, paragrafo 7 |
Sezione 6.2.2.2 |
|
|
|
Articolo 108 |
Sezione 6.3.1, sezione 6.2.2.1, sezione 6.3.3.2 |
|
|
|
Articolo 109, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 109, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 109, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 4 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 110, paragrafo 7 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 111, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 111, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 112 |
Sezione 6.3.3.2 |
|
|
|
Articolo 113, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.2 |
|
|
|
Articolo 113, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 113, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 114, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 114, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 114, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 114, paragrafo 4 |
Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 114, paragrafo 5 |
Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 115 |
Sezione 6.3.2, sezione 6.3.3.1 |
|
|
|
Articolo 116 |
Sezione 6.2.1.2, sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 117 |
Sezione 6.2.1.6, sezione 6.2.2.1 |
|
|
|
Articolo 118, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 119, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 119, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.4.1, sezione 6.3.4 |
|
|
|
Articolo 119, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 119, paragrafo 4 |
Sezione 6.3.4 |
|
|
|
Articolo 119, paragrafo 5 |
Sezione 6.3.5 |
|
|
|
Articolo 120, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 120, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 120, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 121, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.4.2 |
|
|
|
Articolo 121, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 121, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 121, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 122, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.4.3 |
|
|
|
Articolo 122, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 122, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.4.3 |
|
|
|
Articolo 122, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 122, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 123, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 123, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 123, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 123, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 124, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.4.4 |
|
|
|
Articolo 124, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 124, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 124, paragrafo 4 |
Sezione 6.3.4.4 |
|
|
|
Articolo 124, paragrafo 5 |
Sezione 6.3.4.4 |
|
|
|
Articolo 125 |
|
|
|
|
Articolo 126, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.5 |
|
|
|
Articolo 126, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.5 |
|
|
|
Articolo 126, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 126, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 126, paragrafo 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 127, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.1 |
|
|
|
Articolo 127, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.1 |
|
|
|
Articolo 127, paragrafo 3 |
Sezione 6.4.1 |
|
|
|
Articolo 128, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.1 |
|
|
|
Articolo 128, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.1 |
|
|
|
Articolo 129, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.2 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 129, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 130, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.2 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 130, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 130, paragrafo 3 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 130, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 130, paragrafo 5 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 130, paragrafo 6 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 130, paragrafo 7 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 130, paragrafo 8 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.3.1 |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
|
Articolo 131, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.3.1 |
|
|
|
Articolo 131, paragrafo 3 |
Sezione 6.4.3.1 |
|
|
|
Articolo 132 |
|
|
Articolo 8, paragrafo 6 |
|
Articolo 133 |
Sezione 6.4.3.3 |
|
|
|
Articolo 134 |
Sezione 6.5., sezione 6.5.1 |
|
|
|
Articolo 135 |
Sezione 6.5.2 |
|
|
|
Articolo 136, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 136, paragrafo 2 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 136, paragrafo 3 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 136, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 137, paragrafo 1 |
Sezione 6.7 |
|
|
|
Articolo 137, paragrafo 2 |
Sezione 6.7 |
|
|
|
Articolo 137, paragrafo 3 |
Sezione 6.7 |
|
|
|
Articolo 138, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 138, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 138, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 139, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 139, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 140 |
Sezione 6.3.2.3 |
|
|
|
Articolo 141, paragrafo 1 |
Sezione 6.4.2 |
|
|
|
Articolo 141, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 141, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 142, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 142, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 142, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 142, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 143, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 143, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 143, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 144 |
Sezione 6.2.3 |
|
|
|
Articolo 145, paragrafo 1 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 145, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 145, paragrafo 3 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 145, paragrafo 4 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 146 |
|
|
|
|
Articolo 147 |
Sezione 6.2.3.2 |
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 1 |
Sezione 6.6 |
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 2 |
Sezione 6.6 |
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 3 |
Sezione 6.6.1 |
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 4 |
|
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 5 |
|
|
|
|
Articolo 148, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 149, paragrafo 1 |
Sezione 6.6 |
|
|
|
Articolo 149, paragrafo 2 |
Sezione 6.6., sezione 6.6.2 |
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 1 |
Sezione 6.6.2 |
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 2 |
Sezione 6.2.1.4, sezione 6.6.2, BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 4 |
Sezione 6.6.2 |
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 5 |
Sezione 6.6.2 |
|
|
|
Articolo 150, paragrafo 6 |
|
|
|
|
Articolo 151, paragrafo 1 |
BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 151, paragrafo 2 |
BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 151, paragrafo 3 |
BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 151, paragrafo 4 |
BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 152, paragrafo 1 |
Allegato a BCE/2014/10 |
|
|
|
Articolo 152, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 152, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 153, paragrafo 1 |
Sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 153, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 154, paragrafo 1 |
Sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 154, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 155 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 1 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 2 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 3 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 4 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 5 |
Appendice 6, sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 156, paragrafo 6 |
Appendice 6 |
|
|
|
Articolo 157 |
Sezione 2.3 |
|
|
|
Articolo 158, paragrafo 1 |
Sezione 2.4.1, sezione 6.3.1 |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 158, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 158, paragrafo 3 |
Sezione 2.4.2 |
|
|
|
Articolo 158, paragrafo 4 |
Sezione 2.4.3 |
|
|
|
Articolo 159, paragrafo 1 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 159, paragrafo 2 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 159, paragrafo 3 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 159, paragrafo 4 |
Sezione 6.3.1 |
|
|
|
Articolo 160 |
|
|
|
|
Articolo 161, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 161, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 162 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 163 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 164 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 165, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 165, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 166, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 166, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
|
Articolo 166, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 4 |
|
Articolo 166, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 5 |
|
Articolo 166, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 9, paragrafo 6 |
|
Articolo 167 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 168, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 168, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 169, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 169, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 170 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 171 |
Allegato II, sezione I |
|
|
|
Articolo 172 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 173 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 174, paragrafo 1 |
Sezione 3.1.1.3 |
|
|
|
Articolo 174, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 174, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 175 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 176, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 176, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 176, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 177, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 177, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 177, paragrafo 3 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 178 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 179 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 180 |
Sezione 3.1.1.2 |
|
|
|
Articolo 181, paragrafo 1 |
Sezione 4.1.2 |
|
|
|
Articolo 181, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 181, paragrafo 3 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 182 |
Allegato II, sezione II |
|
|
|
Articolo 183 |
Allegato II, sezione III |
|
|
|
Articolo 184 |
Allegato II, sezione III |
|
|
|
Articolo 185 |
Allegato II, sezione III |
|
|
|
Articolo 186, paragrafo 1 |
Allegato II, sezione III |
|
|
|
Articolo 186, paragrafo 2 |
Allegato II, sezione III |
|
|
|
Articolo 187 |
Sezione 3.4.2 |
|
|
|
Articolo 188 |
|
|
|
|
Articolo 189 |
Sezione 1.4 |
|
|
|
Articolo 190, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 190, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 191, paragrafo 1 |
|
|
|
|
Articolo 191, paragrafo 2 |
|
|
|
|
Articolo 191, paragrafo 3 |
|
|
|
|
Articolo 192 |
|
|
|
|
Allegato I Introduzione |
Sezione 7.1 |
|
|
|
Allegato I 1 |
Sezione 7.1 |
|
|
|
Allegato I 2 |
Sezione 7.1 |
|
|
|
Allegato I 3 |
Sezione 1.3.3, Sezione 7.2 |
|
|
|
Allegato I 4 |
|
|
|
|
Allegato I5 |
|
|
|
|
Allegato I6 |
Sezione 7.2 |
|
|
|
Allegato I7 |
|
|
|
|
Allegato I 8 |
Sezione 1.3.3, Sezione 7.3.1 |
|
|
|
Allegato I 9 |
Sezione 7.3.1 |
|
|
|
Allegato I 10 |
|
|
|
|
Allegato I 11 |
|
|
|
|
Allegato I 12 |
Sezione 1.3.3, sezione 7.4.3 |
|
|
|
Allegato I 13 |
Sezione 7.6 |
|
|
|
Allegato II |
Sezione 5.1.3 |
|
|
|
Allegato III |
Sezione 5.1.5.1 |
|
|
|
Allegato IV |
Sezione 5.1.6 |
|
|
|
Allegato V |
Allegato 1, Appendice 3 |
|
|
|
Allegato VI I.1 |
Sezione 6.6.1 |
|
|
|
Allegato VI I.2 |
|
|
|
|
Allegato VI I.(3) |
|
|
|
|
Allegato VI I.4 |
Sezione 6.6.1 |
|
|
|
Allegato VI I.5 |
Sezione 6.6.1 |
|
|
|
Allegato VI II.1 |
Sezione 6.6.2 |
|
|
|
Allegato VI II.2 |
Sezione 6.6.2 |
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Allegato VI III |
BCE/2014/10 |
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Allegato VI IV |
BCE/2014/10 |
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Allegato VII I.1 |
Sezione 2.3, Appendice 6, Sezione 1 |
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Allegato VII I.2 |
Appendice 6, Sezione 1 |
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Allegato VII I.3 |
Appendice 6, Sezione 1 |
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Allegato VII I.4 |
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Allegato VII I.5 |
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Allegato VII I.6 |
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Allegato VII I.7 |
Appendice 6, Sezione1 |
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Allegato VII I.8 |
Appendice 6, Sezione1 |
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Allegato VII II |
Appendice 6, Sezione 2.1 |
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Allegato VIII I.1 |
Allegato I, Appendice 8 |
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Allegato VIII I.2 |
Allegato I, Appendice 8 |
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Allegato VIII I.3 |
Allegato I, Appendice 8 |
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Allegato VIII I.4 |
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Allegato VIII II.1 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII II.2 |
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Allegato VIII II.3 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII II.4 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII III.1 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII III.2 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII III.3 |
Appendice 8 |
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Allegato VIII III.4 |
Appendice 8 |
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Allegato IX |
Sezione 6.3.5 |
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Allegato X |
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Allegato I, allegato II |
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Allegato XI |
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Allegato XII |
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Allegato XIII |
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Allegato XIV |
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ALLEGATO XIV
INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO
Indirizzo BCE/2011/14 (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).
Indirizzo BCE/2012/25 (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74).
Indirizzo BCE/2014/10 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 33).
Decisione BCE/2013/6 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22).
Decisione BCE/2013/35 (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6).
Decisione BCE/2014/23 (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115).
( 1 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 7 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010) (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
( 9 ) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
( 11 ) Nell’ambito dell’«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
( 12 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( 13 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)
( 14 ) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
( 15 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 16 ) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).
( 17 ) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).
( 18 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 19 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 21 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
( 22 ) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
( 23 ) La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.