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Document 02014D0057(01)-20191231

Consolidated text: Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (rifusione)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/2019-12-31

02014D0057(01) — IT — 31.12.2019 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2015/298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2014

relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57)

(rifusione)

(GU L 053 del 25.2.2015, pag. 24)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2015/1195 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 luglio 2015

  L 193

133

21.7.2015

►M2

DECISIONE (UE) 2019/2216 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 novembre 2019

  L 332

183

23.12.2019




▼B

DECISIONE (UE) 2015/298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 15 dicembre 2014

relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57)

(rifusione)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) 

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b) 

per «saldi interni all'Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dell'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;

c) 

per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 2 della Decisione BCE/2010/23;

▼M1

d) 

per «reddito della BCE derivante da titoli» si intende il reddito netto che deriva da titoli acquistati dalla BCE: i) ai sensi dell'SMP in conformità alla Decisione BCE/2010/5; ii) nell'ambito del CBPP3, in conformità alla Decisione BCE/2014/40; iii) nell'ambito dell'ABSPP in conformità alla Decisione BCE/2014/45; e iv) nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP) ai sensi della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ( 1 ).

▼B

Articolo 2

Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante da titoli

1.  Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante da titoli sono dovuti per intero alle BCN nello stesso esercizio finanziario in cui maturano e sono distribuiti alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate del capitale sottoscritto della BCE.

2.  Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo, la BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione maturato e quello derivante da titoli conseguito in ciascun esercizio finanziario l'ultimo giorno lavorativo del gennaio dell'anno successivo.

3.  L'ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo presa in conformità dello Statuto del SEBC, in relazione alle spese sostenute dalla BCE con riferimento all'emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

Articolo 3

Deroga all'articolo 2

▼M2

In deroga all’articolo 2, il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE di cui a tale articolo debba essere interamente o parzialmente trattenuto nella misura necessaria ad assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare del reddito di cui all’articolo 2. Prima della fine dell’esercizio finanziario, Il Consiglio direttivo può decidere di trasferire, interamente o parzialmente, il reddito della BCE di cui a tale articolo in un accantonamento per rischi finanziari.

▼B

Articolo 4

Entrata in vigore e abrogazione

1.  La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2014.

2.  La Decisione BCE/2010/24 è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

3.  I riferimenti alla Decisione BCE/2010/24 sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.



( 1 ) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

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