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Document 32020R1559

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1559 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/7205

GU L 357 del 27.10.2020, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1559/oj

27.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 357/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1559 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato l’elenco iniziale dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo detto allegato. Nel frattempo erano stati adottati gli otto regolamenti di esecuzione (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) e (UE) 2018/1032 (12) della Commissione che autorizzavano l’immissione sul mercato di nuovi alimenti o estendevano l’uso di nuovi alimenti, a seconda dei casi. Anche tali regolamenti di esecuzione hanno aggiornato l’elenco dell’Unione. Tuttavia tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti non figurano più nell’elenco quale sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di reinserire tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti nell’elenco dell’Unione. Poiché tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti figuravano nell’elenco dell’Unione fino al 13 agosto 2018, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/460 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dei florotannini dell’Ecklonia cava quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 2).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un’estensione dell’uso dell’estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 7).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un’estensione dell’uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 11).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/469 della Commissione, del 21 marzo 2018, che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 11).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l’immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un’estensione dei livelli d’uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un’estensione dell’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un’estensione dell’uso dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

1)

la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è così modificata:

a)

la seguente voce è inserita tra la voce «Olio di Echium plantagineum» e la voce «Idrolizzato di membrane d’uovo»:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

«Florotannini dell’Ecklonia cava

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “florotannini dell’Ecklonia cava”.

Gli integratori alimentari contenenti florotannini dell’Ecklonia cava recano la seguente dicitura:

a)

Questo integratore alimentare non è indicato per i bambini/gli adolescenti di età inferiore a dodici/quattordici/diciotto(*) anni.

b)

Questo integratore alimentare non è indicato per le persone con malattie della tiroide o le persone che sanno di essere a rischio di sviluppare malattie della tiroide o sono state identificate come soggetti a rischio di sviluppare malattie della tiroide.

c)

Questo integratore alimentare non è indicato se si assumono anche altri integratori alimentari contenenti iodio.

(*)

In funzione della fascia di età cui è destinato l’integratore alimentare.»

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni

163 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa fra 12 e 14 anni;

230 mg/giorno per gli adolescenti di età superiore a 14 anni;

263 mg/giorno per gli adulti

b)

la voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

«Estratto ricco in tassifolina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto ricco in tassifolina”».

 

Yogurt bianco/yogurt alla frutta(*)

0,020 g/kg

Chefir(*)

0,008 g/kg

Latticello(*)

0,005 g/kg

Latte in polvere(*)

0,052 g/kg

Crema(*)

0,070 g/kg

Crema acida(*)

0,050 g/kg

Formaggio(*)

0,090 g/kg

Burro(*)

0,164 g/kg

Prodotti a base di cioccolato

0,070 g/kg

Bevande analcoliche

0,020 g/l

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni

100 mg/giorno

(*)

Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

c)

la voce «L-ergotioneina» è sostituita dalla seguente:

«L-ergotioneina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “L-ergotioneina”».

 

Bevande analcoliche

0,025 g/kg

Bevande a base di latte

0,025 g/kg

Prodotti lattiero-caseari “freschi”(*)

0,040 g/kg

Barrette di cereali

0,2 g/kg

Prodotti a base di cioccolato

0,25 g/kg

Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE

30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento)

20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni

(*)

Ove utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.

d)

la seguente voce è inserita tra la voce «L-ergotioneina» e la voce «Feredetato sodico»:

«Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)”.

L’etichettatura degli integratori alimentari contenenti l’estratto della miscela di tre radici di erbe reca accanto all’elenco degli ingredienti la dicitura che tale estratto non è indicato per persone con un’allergia conclamata al sedano.»

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta

175 mg/giorno

e)

la seguente voce è inserita tra la voce «Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro» e la voce «Citrato-malato di magnesio»:

«Lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è “lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina”».

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta

1000 mg/giorno

f)

la voce «Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

1.

La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è “funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV”.

2.

La denominazione figurante sull’etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall’indicazione: “è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D” o “è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D2”».

 

Funghi (Agaricus bisporus)

20 μg di vitamina D2/100 g di peso fresco

g)

la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di vitamina D2

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

 

Pane e panini lievitati

5 μg di vitamina D2/100 g

Prodotti da forno fini lievitati

5 μg di vitamina D2/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

 

Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico

45 μg/100 g per il lievito fresco

200 μg/100 g per il lievito secco

1.

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2 .

2.

L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.

3.

L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 μg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.»

h)

la voce «Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)» è sostituita dalla seguente:

«Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp”.

 

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Cereali da prima colazione

500 mg/100 g

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale

450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l’allattamento

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

200 mg/100 g

Barrette di cereali

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 ml

Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

A norma del regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

200 mg/100 g

Purea di frutta/verdura

100 mg/100 g»

2)

la tabella 2 (Specifiche) è così modificata:

a)

la seguente voce è inserita tra la voce «Olio di Echium plantagineum» e la voce «Idrolizzato di membrane d’uovo»:

Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

«Florotannini dell’Ecklonia cava

Descrizione/definizione

I florotannini dell’Ecklonia cava sono ottenuti mediante estrazione con alcol dall’alga marina commestibile Ecklonia cava. L’estratto è una polvere di colore marrone scuro ricca di florotannini, composti polifenolici presenti come metaboliti secondari in alcune specie di alghe brune.

Caratteristiche/composizione

Contenuto di florotannini: 90 ± 5 %

Attività antiossidante: > 85 %

Umidità: < 5 %

Ceneri: < 5 %

Criteri microbiologici:

Conteggio totale cellule vitali: < 3 000 CFU/g

Muffe/lieviti: < 300 CFU/g

Coliformi: negativi al test

Salmonella spp.: negativo al test

Staphylococcus aureus: negativo al test

Metalli pesanti e alogeni:

Piombo: < 3,0 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 3,0 mg/kg

Arsenico: < 25,0 mg/kg

Arsenico inorganico: < 0,5 mg/kg

Iodio: 150,0 – 650,0 mg/kg

CFU: unità formanti colonie»

b)

la sezione «Definizione» della voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

«Estratto ricco in tassifolina

Definizione

Denominazione chimica [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)-diidroquercetina] e con non più del 2 % della forma cis»

c)

la seguente voce è inserita tra la voce «L-ergotioneina» e la voce «Feredetato sodico»:

«Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)

Descrizione/definizione

La miscela di tre radici di erbe è una polvere fine di colore bruno giallastro prodotta mediante estrazione con acqua calda, concentrazione per evaporazione ed essiccazione a spruzzo

Composizione dell’estratto della miscela di tre radici di erbe

Radice di Cynanchum wilfordii: 32,5 % (p/p)

Radice di Phlomis umbrosa: 32,5 % (p/p)

Radice di Angelica gigas: 35,0 % (p/p)

Specifiche

Perdita all’essiccazione: non più di 100 mg/g

Tenore:

Acido cinnamico: 0,012 – 0,039 mg/g

Estere metilico di shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodachenina: 3,35 – 10,61 mg/g

Metossalene: < 3 mg/g

Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g

Cumarina: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridoidi: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponine: 5,0 – 15,5 mg/g

Elementi nutritivi

Carboidrati: 600 – 880 mg/g

Proteine: 70 – 170 mg/g

Grassi: < 4 mg/g

Parametri microbiologici

Conteggio totale di organismi vitali su piastra: < 5000 CFU/g

Muffe e lieviti totali: < 100 CFU/g

Batteri coliformi: < 10 CFU/g

Salmonella: negativo 25 g

Escherichia coli: negativo 25 g

Staphylococcus aureus: negativo 25 g

Metalli pesanti

Piombo: < 0,65 mg/kg

Arsenico: < 3,0 mg/kg

Mercurio: < 0,1 mg/kg

Cadmio: < 1,0 mg/kg

CFU: unità formanti colonie»

d)

la seguente voce è inserita tra la voce «Oleoresina di licopene estratta dal pomodoro» e la voce «Citrato-malato di magnesio»:

«Lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina

Descrizione/definizione

Il lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina si ottiene dal lisozima di albume d’uovo di gallina mediante un procedimento enzimatico con subtilisina derivante da Bacillus licheniformis.

Il prodotto è una polvere il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro.

Specifica

Proteina (TN (*) x 5,30): 80-90 %

Triptofano: 5-7 %

Rapporto triptofano/LNAA (**): 0,18 -0,25

Grado di idrolisi: 19-25 %

Umidità: < 5 %

Ceneri: < 10 %

Sodio: < 6 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 1 ppm

Piombo: < 1 ppm

Cadmio: < 0,5 ppm

Mercurio: < 0,1 ppm

Criteri microbiologici:

Conteggio della carica aerobica totale: < 103 CFU/g

Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: < 102 CFU/g

Enterobatteri: < 10 CFU/g

Salmonella spp: assenza in 25 g

Escherichia coli: assenza in 10 g

Staphylococcus aureus: assenza in 10 g

Pseudomonas aeruginosa: assenza in 10 g

*

TN:azoto totale

**

LNAA:amminoacidi neutri di grandi dimensioni»

e)

la voce «Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV

Descrizione/definizione

Funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV.

Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d’onda compresa tra 200 e 800 nm.

Vitamina D2:

Denominazione chimica (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo: ergocalciferolo

N. CAS: 50-14-6

Peso molecolare: 396,65 g/mol

Contenuto

Vitamina D2 nel prodotto finale: 5-20 μg/100 g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione»

f)

la voce «Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV

Descrizione/definizione

Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 μg/g). Il lievito può essere inattivato.

Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico.

Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro.

Vitamina D2:

Denominazione chimica (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo: ergocalciferolo

N. CAS: 50-14-6

Peso molecolare: 396,65 g/mol

Criteri microbiologici del concentrato di lievito

Coliformi: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: assenza in 25 g»


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