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Document 32020R1559
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1559 of 26 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1559 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1559 della Commissione del 26 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7205
GU L 357 del 27.10.2020, p. 7–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1559/oj
27.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 357/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1559 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(2) |
L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione (4) ha rettificato l’elenco iniziale dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo detto allegato. Nel frattempo erano stati adottati gli otto regolamenti di esecuzione (UE) 2018/460 (5), (UE) 2018/461 (6), (UE) 2018/462 (7), (UE) 2018/469 (8), (UE) 2018/991 (9), (UE) 2018/1011 (10), (UE) 2018/1018 (11) e (UE) 2018/1032 (12) della Commissione che autorizzavano l’immissione sul mercato di nuovi alimenti o estendevano l’uso di nuovi alimenti, a seconda dei casi. Anche tali regolamenti di esecuzione hanno aggiornato l’elenco dell’Unione. Tuttavia tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti non figurano più nell’elenco quale sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di reinserire tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti nell’elenco dell’Unione. Poiché tali nuovi alimenti ed estensioni dell’uso di nuovi alimenti figuravano nell’elenco dell’Unione fino al 13 agosto 2018, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/460 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza l’immissione sul mercato dei florotannini dell’Ecklonia cava quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 2).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un’estensione dell’uso dell’estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 7).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un’estensione dell’uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 11).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/469 della Commissione, del 21 marzo 2018, che autorizza l’immissione sul mercato di un estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 11).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l’immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d’uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un’estensione dei livelli d’uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un’estensione dell’uso del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un’estensione dell’uso dell’olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9).
ALLEGATO
L’allegato è così modificato:
1) |
la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è così modificata:
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2) |
la tabella 2 (Specifiche) è così modificata:
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