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Document 32021O0831

Indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea del 26 marzo 2021 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

GU L 208 del 11.6.2021, p. 59–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/831/oj

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/59


INDIRIZZO (UE) 2021/831 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 marzo 2021

relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di adempiere ai propri compiti ai sensi dei trattati, la Banca centrale europea (BCE) necessita della segnalazione di informazioni statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (gli «Stati membri dell’area dell’euro»). Tali informazioni forniscono alla BCE un quadro statistico esaustivo delle attività finanziarie diverse da quelle svolte da IFM negli Stati membri dell’area dell’euro che sono considerati come un unico territorio economico. Sono necessarie informazioni statistiche sufficientemente dettagliate per garantire la loro applicabilità analitica per la conduzione di analisi monetarie e finanziarie a livello dell’Unione e per il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario. Le informazioni statistiche sulle operazioni finanziarie, nonché le informazioni statistiche sulle consistenze in essere, sono utilizzate anche per elaborare altre statistiche, in particolare i conti finanziari dell’area dell’euro in conformità all’indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1).

(2)

La raccolta di informazioni statistiche dalle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere armonizzata nell’area dell’euro. Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la raccolta e il trattamento di tali informazioni. È importante garantire che tali norme non comportino un onere eccessivo di segnalazione per le BCN. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2), al regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (3), al regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (4) al regolamento (UE) n. 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (5) e, per taluni intermediari finanziari, le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale. La BCE può utilizzare le informazioni statistiche segnalate in virtù del presente indirizzo in conformità al regolamento (CE) n. 2533/98.

(3)

Pertanto, è inoltre necessario definire i formati e le procedure a cui le BCN devono uniformarsi al fine di segnalare alle BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale in relazione agli intermediari finanziari che non fanno parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi di tali regolamenti.

(4)

Le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) e al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6) sono altresì rilevanti ai fini della segnalazione ai sensi del presente indirizzo e dovrebbero pertanto applicarsi.

(5)

Al fine di disporre di un quadro statistico esaustivo per poter condurre efficaci analisi della politica monetaria e della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, la BCE necessita di informazioni statistiche dettagliate sui seguenti intermediari finanziari diversi dalle IFM, come classificati nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), inclusi i fondi di investimento (FI), le imprese di assicurazione (IA) e i fondi pensione (FP), in aggiunta alle informazioni sulle IFM segnalate in conformità all’indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) (8). Le BCN dovrebbero pertanto segnalare separatamente le informazioni statistiche per i sottosettori dei FI, delle IA e dei FP.

(6)

Le informazioni statistiche relative ai sottosettori dei FI, delle IA e degli FP, segnalate ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) includono la segnalazione di titoli con codici di identificazione accessibili al pubblico su base disaggregata per titolo. Per segnalare tali informazioni alla BCE, le BCN dovrebbero fare riferimento a un archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) funzionante, oppure a un archivio nazionale dei titoli compatibile per la classificazione delle statistiche sulle attività e sulle passività dei FI, delle IA e degli FP.

(7)

Per disporre di un quadro delle operazioni finanziarie degli altri intermediari finanziari (AIF) negli Stati membri dell’area dell’euro che non sono soggetti ai regolamenti della BCE in materia di statistiche, la BCE necessita delle informazioni statistiche disponibili a livello nazionale sulle attività e passività detenute ed emesse da taluni AIF. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche alla BCE utilizzando le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale in conformità al presente indirizzo. Tali informazioni statistiche dovrebbero includere le informazioni statistiche sulle attività e passività dei seguenti AIF: operatori su valori mobiliari e strumenti derivati, società finanziarie erogatrici di prestiti e società finanziarie specializzate. Le informazioni statistiche da segnalare sulle società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) [classificate come AIF nel regolamento (UE) n. 549/2013] dovrebbero essere distinte dagli obblighi di segnalazione per gli AIF, dato che la loro raccolta da parte degli operatori segnalanti è disciplinata nel regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

(8)

La BCE necessita di informazioni statistiche separate sulle attività e passività detenute ed emesse da AIF che sono classificati come SV al fine di monitorare gli effetti delle attività di cartolarizzazione e in particolare l’interazione tra le SV e il settore delle IFM con il quale esiste uno stretto legame. Le BCN pertanto dovrebbero segnalare tali informazioni statistiche separatamente dalle informazioni statistiche sugli AIF segnalate alla BCE utilizzando le informazioni statistiche raccolte in conformità al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

(9)

La BCE necessita di informazioni statistiche sulle controparti centrali, che sono classificate come società finanziarie specializzate ricadenti nella categoria degli AIF nel regolamento (UE) n. 549/2013 e che non sono soggette ai regolamenti della BCE in materia di statistiche. La BCE necessita di tali informazioni per confermare che le correzioni effettuate negli aggregati monetari e nelle contropartite per i prestiti delle IFM alle controparti centrali e i depositi presso le IFM da parte delle controparti centrali siano adeguate alle attività effettivamente svolte dalle controparti centrali. Le BCN dovrebbero pertanto segnalare tali informazioni statistiche separatamente dalle informazioni statistiche segnalate sugli AIF e in aggiunta ad esse.

(10)

Per garantire che le informazioni statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle IFM segnalate alle BCE siano rappresentative di tutti gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, si dovrebbero stabilire norme comuni per l’estrapolazione per gli operatori segnalanti a cui sono state concesse deroghe ai sensi del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

(11)

Affinché la BCE possa svolgere i propri compiti, è opportuno che le BCN segnalino le informazioni statistiche richieste entro determinate date.

(12)

Al fine di garantire l’accuratezza e la qualità delle informazioni statistiche raccolte dalla BCE, è necessario prevedere il monitoraggio, la verifica e, se del caso, la revisione delle informazioni statistiche segnalate dalle BCN. Per gli stessi motivi, le BCN dovrebbero fornire spiegazioni alla BCE in merito alle revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni.

(13)

L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, implica che gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che pianificano l’adozione dell’euro dovrebbero progettare e attuare misure per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica della BCE in preparazione a tale adozione dell’euro. Al fine di consentire alla BCE di ottenere un quadro completo delle informazioni statistiche raccolte e di effettuare analisi pertinenti, dovrebbe essere richiesto alle BCN degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che adottano l’euro di fornire alla BCE informazioni statistiche riguardanti uno specifico periodo precedente all’adozione dell’euro.

(14)

È opportuno predisporre un metodo comune di trasmissione delle informazioni statistiche segnalate alla BCE per tutte le BCN. Di conseguenza, il SEBC dovrebbe approvare e specificare un formato elettronico di trasmissione armonizzato.

(15)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterarne l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Di conseguenza, le BCN dovrebbero proporre tali modifiche di natura tecnica tramite il Comitato per le statistiche e, nell’osservare tale procedura, si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.

(16)

Per ragioni di certezza del diritto, le BCN dovrebbero conformarsi alle disposizioni del presente indirizzo a partire dalla medesima data di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN) relativi alle statistiche sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). In particolare, il presente indirizzo specifica le informazioni da segnalare alla Banca centrale europea (BCE), il trattamento di tali informazioni, la frequenza e la tempistica di tale segnalazione e le norme da applicare a tale segnalazione.

2.   Il presente indirizzo si applica ai seguenti intermediari finanziari:

a)

fondi di investimento (FI);

b)

imprese di assicurazione (IA);

c)

fondi pensione (FP);

d)

società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV);

e)

altri intermediari finanziari diversi dalle IA e dagli FP (AIF);

f)

controparti centrali.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente indirizzo, si applicano le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a)

articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

b)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

c)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40);

d)

articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

e)

articolo 1 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

2.   Ai fini del presente indirizzo, si applicano altresì le seguenti definizioni:

1)

per «controparti centrali» si intendono le controparti centrali che:

a)

sono elencate nel registro pubblico dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); e

b)

non figurano tra le «istituzioni finanziarie monetarie (IFM)» nell’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (11);

2)

per «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF)» si intendono «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (sottosettore S. 125) come definiti ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013, ed escluse le SV come definite al paragrafo 2.90 di tale allegato.

SEZIONE 2

FONDI DI INVESTIMENTO (FI)

Articolo 3

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da FI

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da FI:

a)

la tabella 1 nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

b)

la tabella 4 nella parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

c)

la tabella 1 nella parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili;

d)

la tabella 2 nella parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

2.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di FI:

a)

fondi azionari, disaggregati in fondi azionari aperti e chiusi;

b)

fondi obbligazionari, disaggregati in fondi obbligazionari aperti e chiusi;

c)

fondi misti, disaggregati in fondi misti aperti e chiusi;

d)

fondi immobiliari, disaggregati in fondi immobiliari aperti e chiusi;

e)

fondi comuni speculativi (hedge funds), disaggregati in hedge funds aperti e chiusi;

f)

altri fondi, disaggregati in altri fondi aperti e chiusi;

g)

fondi di private equity (inclusi fondi di venture capital) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

3.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e d), sono altresì segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di FI:

a)

fondi azionari, disaggregati in fondi azionari che investono in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e in non OICVM;

b)

fondi obbligazionari, disaggregati in fondi obbligazionari che investono in OICVM e in non OICVM;

c)

fondi misti, disaggregati in fondi misti che investono in OICVM e in non OICVM;

d)

fondi immobiliari, disaggregati in fondi immobiliari che investono in OICVM e in non OICVM;

e)

hedge funds, disaggregati in hedge funds che investono in OICVM e in non OICVM;

f)

altri fondi, disaggregati in altri fondi in che investono in OICVM e in non OICVM;

g)

fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali».

4.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano come minimo quanto segue:

a)

consistenze in essere;

b)

aggiustamenti da riclassificazione;

c)

aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

Il primo comma non si applica alle informazioni statistiche relative a nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni emesse da FI segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

5.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2, lettera g), sono segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili, e riguardano come minimo quanto segue:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

Il primo comma non si applica alle informazioni statistiche relative a nuove emissioni e rimborsi di quote/partecipazioni emesse da FI segnalate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

6.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

7.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche sulle azioni al portatore se le informazioni sulle azioni al portatore segnalate da FI, IFM e/o AIF ai sensi della parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono incomplete o non ancora disponibili. Le BCN segnalano tali informazioni statistiche alla BCE sulla base delle migliori stime, con riferimento alla disaggregazione geografica e settoriale riportata nella tabella 1 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e nella tabella 1 della parte 1 dell’allegato I al presente indirizzo.

8.   Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1.

Se le BCN effettuano estrapolazioni ai sensi del primo comma, possono scegliere la procedura di estrapolazione del 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e applicano entrambe le seguenti disposizioni:

a)

per informazioni statistiche sulle disaggregazioni mancanti, le stime sono ricavate applicando coefficienti basati sul corrispondente sottosettore dei FI di cui al paragrafo 2;

b)

non è escluso alcun sottosettore dei FI di cui al paragrafo 2.

9.   Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1.

10.   Se i FI segnalano alle BCN attività e passività detenute ed emesse in qualità di gruppo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), garantiscono che le informazioni statistiche segnalate ai sensi del presente articolo appartengono alla stessa tipologia di FI di cui ai paragrafi 2 e 3.

11.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione mensile (il periodo a partire dal termine indicato nell’articolo 4 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo di produzione), le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche mensili più recenti e precedenti;

b)

durante il periodo di produzione trimestrale (il periodo a partire dal termine specificato nell’articolo 4 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo di produzione), le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali più recenti e quelle precedenti;

Quando le BCN rivedono informazioni statistiche in conformità al primo comma, garantiscono che le informazioni statistiche mensili e trimestrali siano coerenti.

Ai fini del primo comma, le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi i seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 4

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), su base trimestrale.

2.   Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche mensili di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), su base mensile, ad eccezione delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), in relazione ai fondi di private equity, che sono segnalate su base trimestrale.

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), su base trimestrale.

4.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche mensili di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), su base mensile, ad eccezione delle informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera g) relative a fondi di private equity che sono segnalate su base trimestrale.

5.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese o trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

Articolo 5

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni statistiche su attività e passività detenute ed emesse da FI

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dai fondi di investimento di cui all’articolo 3 come segue:

a)

per i titoli con numeri internazionali di identificazione dei titoli (international securities identification numbers ISIN), le BCN raccordano le informazioni statistiche fornite su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dall’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database CSDB) istituito dall’indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea (12) come principale banca dati di riferimento. Le informazioni su base disaggregata per titolo così raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo del FI. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, non sono affidabili.

Le BCN possono inoltre raccogliere le informazioni su base disaggregata per titolo sui titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico utilizzando i codici di identificazione dei titoli interni alle BCN.

b)

Le BCN aggregano le informazioni statistiche sui titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico per elaborare aggregati per: i) titoli di debito suddivisi in base alla scadenza, alla valuta ed alla controparte, e ii) azioni ed altre quote/partecipazioni di FI detenute da FI, suddivise in base allo strumento e alla controparte, e iii) totale delle quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento.

c)

Le BCN ricavano le necessarie informazioni statistiche sulle attività e le passività detenute e emesse da FI sommando le informazioni statistiche sui titoli ricavate ai sensi della lettera b) alle attività e le passività diverse dai titoli raccolte da singoli FI residenti.

d)

Le BCN aggregano le attività e le passività detenute ed emesse da tutti i Fi residenti in uno Stato membro e appartenenti alla stessa tipologia.

Se le BCN raccolgono informazioni statistiche sulle attività e passività detenute ed emesse da fondi di investimento su base mensile in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), si applica altresì il paragrafo 1.

2.   Per i mesi di riferimento che non sono mesi di fine trimestre, le BCN stimano le informazioni statistiche mensili sulle attività e passività detenute ed emesse da FI escludendo quote/partecipazioni emesse da FI sulla base delle informazioni statistiche raccolte dalle BCN come segue:

a)

a livello di singolo fondo;

b)

ove la stima di cui alla lettera a) non sia possibile, per tipologia di FI di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3;

c)

se le BCN non possono ricavare tali stime, possono richiedere alla BCE di farlo. Nel caso in cui le BCN richiedano stime, la BCE può richiedere informazioni statistiche aggiuntive, incluse informazioni statistiche su base disaggregata per titolo e per fondo.

Il presente paragrafo non si applica se le informazioni statistiche sono raccolte su base mensile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

3.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all’articolo 3 del presente indirizzo in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e agli allegati a tale regolamento. Per le voci soggette ad interesse maturato, le BCN segnalano informazioni statistiche come segue:

a)

«depositi e crediti da prestiti» e «depositi e crediti ricevuti», escluso l’interesse maturato iscritto sotto «altre attività/altre passività»;

b)

«titoli di debito» incluso l’interesse maturato.

SEZIONE 3

IMPRESE DI ASSICURAZIONE (IA)

Articolo 6

Informazioni statistiche da segnalare sulle IA

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate relative alle IA:

a)

le tabelle 1a e 1b della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

b)

la tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili;

c)

la tabella 4 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

d)

la tabella 2 nella parte 2 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

Ai fini della lettera a), le BCN non segnalano le celle contrassegnate con «SOMMA».

2.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 per ognuna delle seguenti tipologie di IA:

a)

assicurazioni sulla vita;

b)

assicurazioni non vita;

c)

assicurazioni miste;

d)

riassicurazioni.

3.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono segnalate separatamente in tutti i seguenti casi:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

4.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

5.   Laddove le BCN concedano deroghe ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1.

Laddove le BCN effettuino un’estrapolazione in conformità al primo comma, possono scegliere la procedura di estrapolazione del 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), posto che le stime siano basate sulla corrispondente tipologia di IA di cui al paragrafo 2.

6.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 7 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti.

b)

durante il periodo di produzione annuale (dal termine indicato nell’articolo 7 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche annuali attuali e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 7

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), su base trimestrale entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per le informazioni statistiche trimestrali nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali di cui alle all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), su base annuale entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato per le informazioni statistiche annuali nell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Articolo 8

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni statistiche su attività e passività detenute ed emesse da IA

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche trimestrali aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dalle IA di cui all’articolo 6 come segue:

a)

per i titoli muniti di codice ISIN, le BCN raccordano le informazioni statistiche segnalate su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dal CSDB istituito dall’indirizzo BCE/2012/21 come principale banca dati di riferimento. Le informazioni su base disaggregata per titolo cosi raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo detenuto o emesso dalla IA. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per elaborare attività e passività in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per elaborare le attività e passività in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono affidabili.

b)

Le BCN aggregano le informazioni statistiche relative ai titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre gli aggregati relativi a:

i)

titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria e residua) e controparte (settore e residenza);

ii)

azioni disaggregate per strumento e controparte (settore e residenza); e

iii)

quote/partecipazioni emesse da FI disaggregate per tipologia di FI e residenza della controparte.

2.   Le BCN segnalano alla BCE le migliori stime, ove i dati siano disponibili, relative alle quote/partecipazioni detenute da IA emesse da FI, suddivisi come segue:

a)

fondi obbligazionari;

b)

fondi azionari;

c)

fondi misti;

d)

fondi di investimento immobiliari;

e)

fondi comuni speculativi (hedge fund);

f)

altri fondi.

Ai fini del primo comma, le BCN possono ricavare tali migliori stime raccordando le informazioni fornite su base disaggregata per titolo in conformità alla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/214 (BCE/2014/50) alle informazioni ricavate dal CSDB come banca dati di riferimento. Le BCN stimano le informazioni statistiche necessarie o utilizzano fonti alternative per ricavare le informazioni statistiche, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

le quote/partecipazioni emesse dai FI non risultano dal CSDB;

ii)

le informazioni disponibili nel CSDB necessarie per elaborare le informazioni ai sensi del primo comma non sono affidabili.

3.   Se gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano informazioni statistiche su base annuale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN possono stimare le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulla base delle informazioni raccolte annualmente.

4.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 6 del presente indirizzo in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1374/2014 e agli allegati a tale regolamento.

5.   Le BCN possono segnalare le informazioni statistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) qualora ritengano che la differenza tra tali informazioni e le informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) non sia significativa in base alle informazioni sui premi segnalate in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d).

Ai fini del primo comma, la BCE, in stretta cooperazione con le BCN, valuta se le informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) divergono in maniera significativa dalle informazioni segnalate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50). Se le informazioni divergono in maniera significativa, la BCE, in stretta cooperazione con le BCN, stabilisce la metodologia per ricavare le informazioni statistiche segnalate in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Fino a quando tale metodologia non sia stata definita, le BCN possono modificare le proprie informazioni statistiche su base volontaria e impiegando la massima diligenza, ricavando le informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) dalle informazioni statistiche raccolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

SEZIONE 4

FONDI PENSIONE (FP)

Articolo 9

Informazioni statistiche da segnalare sui FP

1.   Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate relative ai FP:

a)

le tabelle 1a, 1b e 1c della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2);

b)

la tabella 1 della parte 3 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

c)

la tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2);

2.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono segnalate separatamente per tutti i seguenti elementi:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

aggiustamenti da riclassificazione trimestrali;

c)

aggiustamenti da rivalutazione trimestrali dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio;

3.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un’indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell’allegato II al presente indirizzo e su richiesta della BCE.

4.   Laddove le BCN concedano deroghe in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), dette BCN estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1.

Se le BCN effettuano un’estrapolazione in conformità al primo comma, possono scegliere la procedura per estrapolare il 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti in conformità all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in qualsiasi momento, ad eccezione dei seguenti casi:

a)

durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 10 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti;

b)

durante il periodo di produzione annuale (dal termine indicato nell’articolo 10 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione) le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche annuali attuali e quelle precedenti;

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 10

Tempestività

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine indicato nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/231(BCE/2018/2).

2.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche annuali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Articolo 11

Aggregazione, stima e valutazione delle informazioni su attività e passività detenute ed emesse da FP

1.   Le BCN ricavano le informazioni statistiche trimestrali aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse dai FP di cui all’articolo 9 come segue:

a)

per i titoli muniti di codice ISIN, le BCN raccordano le informazioni statistiche segnalate su base disaggregata per titolo alle informazioni ricavate dal CSDB, istituito come banca dati di riferimento dall’indirizzo BCE/2012/21. Le informazioni su base disaggregata per titolo cosi raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ogni singolo titolo detenuto o emesso dal FP. Le BCN effettuano una stima delle informazioni statistiche necessarie qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

gli identificativi dei titoli non sono individuati nel CSDB;

ii)

le informazioni necessarie per elaborare attività e passività in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono disponibili nel CSDB;

iii)

le informazioni nel CSDB necessarie per elaborare le attività e passività in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono affidabili.

b)

Le BCN aggregano le informazioni relative ai titoli ricavate ai sensi della lettera a) e le aggiungono alle informazioni statistiche segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre aggregati relativi a tutti i seguenti elementi:

(i)

titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria) e controparte (settore e residenza);

(ii)

azioni disaggregate in base allo strumento e alla controparte (settore e residenza);

(iii)

quote/partecipazioni emesse da FI disaggregate per tipologia di FI e residenza della controparte.

2.   Le BCN segnalano alla BCE stime trimestrali delle passività dei FP ricavate in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui all’articolo 9 in conformità alle norme contabili e di valutazione di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) e agli allegati a tale regolamento.

SEZIONE 5

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione («SV»)

Articolo 12

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da SV

1.   Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da SV in conformità alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

2.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di SV:

a)

SV coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali;

b)

SV coinvolte in cartolarizzazioni sintetiche;

c)

SV coinvolte in cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni;

d)

altre SV.

3.   Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 sono segnalate separatamente per quanto segue:

a)

consistenze in essere di fine trimestre;

b)

operazioni trimestrali.

Le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle operazioni in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

4.   Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1, in conformità alla tabella 2 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/213 (BCE/2013/40) comprendono le informazioni statistiche su cancellazioni e svalutazioni sulla base delle migliori stime.

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in ogni momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nell’articolo 14 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni alla BCE per entrambi seguenti elementi:

a)

revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;

b)

revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.

Articolo 13

Estrapolazione e standard di qualità

1.   Laddove le BCN concedano deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), estrapolano il 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi dell’articolo 12.

2.   Laddove una BCN conceda deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1075/2013 (BCE/2013/40), garantisce che le SV rappresentino una quota pari ad almeno il 95 % dell’importo totale delle attività degli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione di riferimento. Dopo aver consultato la BCE, tale BCN determina quale delle fonti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 sia adeguata per ricavare le informazioni statistiche da segnalare in conformità ai concetti e definizioni statistici contenuti nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

3.   Laddove le BCN concedano deroghe alle SV in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), si applicano le seguenti norme di qualità alle informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 12 del presente indirizzo:

a)

Ie seguenti informazioni statistiche sulle attività sono soggette a norme di qualità comparabili a quelle relative alle informazioni statistiche segnalate direttamente dalle SV in conformità all’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40):

i)

depositi e crediti;

ii)

prestiti cartolarizzati;

iii)

titoli di debito;

iv)

altre attività cartolarizzate;

v)

derivati finanziari.

b)

Ie seguenti informazioni statistiche sulle passività sono soggette a norme di qualità comparabili a quelle relative alle informazioni statistiche segnalate direttamente dalle SV in conformità all’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40):

i)

crediti e depositi ricevuti;

ii)

titoli di debito emessi;

iii)

capitale e riserve;

iv)

derivati finanziari.

c)

le seguenti informazioni statistiche sulle attività possono essere segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili:

i)

azioni e altre partecipazioni e quote/partecipazioni in FI;

ii)

attività non finanziarie;

iii)

altre attività;

d)

le seguenti informazioni statistiche sulle passività possono essere segnalate sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili:

i)

altre passività;

ii)

altre passività, di cui interessi maturati su emissioni di titoli di debito;

e)

le informazioni statistiche su cancellazioni e svalutazioni possono essere segnalate in base alle migliori stime, ove i dati siano disponibili.

4.   Laddove le BCN concedano deroghe in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e ricavino le informazioni da fonti pubbliche o prudenziali, tali BCN verificano che le informazioni statistiche segnalate ai sensi dell’articolo 12 del presente indirizzo corrispondano alle informazioni provenienti dal bilancio di esercizio, non appena questo sia disponibile.

Laddove le verifiche di cui al primo comma dimostrino che le informazioni statistiche elencate nell’allegato I al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) non possono essere ricavate in conformità ai requisiti statistici minimi di cui all’allegato III a tale regolamento, le BCN adottano misure per migliorare la qualità di tali informazioni statistiche. Ove necessario, le BCN raccolgono le informazioni statistiche direttamente dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e, se del caso, revocano le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).

Articolo 14

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 12 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono.

SEZIONE 6

ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE (AIF)

Articolo 15

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da AIF

1.   Le BNC segnalano alla BCE le informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da AIF in conformità alla tabella I nella parte 4 dell’allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili, per ciascuna delle seguenti tipologie di AIF:

a)

operatori su valori mobiliari e strumenti derivati;

b)

società finanziare che operano nel settore dei prestiti;

c)

società finanziarie specializzate.

Ai fini delle lettere a) e b) del primo comma, le BCN segnalano informazioni statistiche qualora siano disponibili informazioni reali. Laddove non siano disponibili informazioni reali per le disaggregazioni necessarie o con la frequenza, la tempestività o il lasso di tempo concordati, sono segnalate stime.

2.   Le informazioni statistiche segnalate in conformità al paragrafo 1 comprendono gli AIF residenti negli Stati membri dell’area dell’euro, inclusi entrambi i seguenti:

a)

enti situati nel territorio di tale Stato membro dell’area dell’euro, comprese le controllate di società madri situate al di fuori di esso;

b)

succursali residenti di enti la cui sede centrale sia situata al di fuori del territorio di tale Stato membro dell’area dell’euro.

3.   Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione possono essere segnalate in caso di discontinuità significative nelle consistenze in essere o quando si verificano riclassificazioni. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalate conformemente all’allegato II al presente indirizzo.

4.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 in conformità alla Direttiva 86/635/CE del Consiglio (13), laddove sia possibile, e ad ogni norma internazionale applicabile. Fatte salve le prevalenti pratiche contabili negli Stati membri, tutte le attività e le passività devono essere segnalate su base lorda.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 conformemente alle regole di valutazione di cui alla sezione 2 nella parte 4 dell’allegato I al presente indirizzo.

5.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate in conformità al presente articolo in qualsiasi momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (a partire dal termine specificato nell’articolo 16 fino alla data di chiusura della ricezione dei dati da parte della BCE per tale periodo), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali più recenti e quelle precedenti.

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni ai fini del secondo comma.

Articolo 16

Tempestività

Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche trimestrali di cui all’articolo 15 su base trimestrale entro la fine dell’ultimo giorno di calendario del terzo mese successivo alla fine del trimestre cui le informazioni si riferiscono, ovvero il giorno lavorativo precedente se l’ultimo giorno di calendario del mese non è un giorno lavorativo.

SEZIONE 7

CONTROPARTI CENTRALI

Articolo 17

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da controparti centrali

1.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate trimestrali sulle attività e passività detenute ed emesse da controparti centrali alla BCE in conformità alla tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I al presente indirizzo come segue:

a)

le BCN segnalano tutte le celle nella tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I in cui le consistenze in essere di una qualsiasi delle celle contrassegnate con «R» superano i 10 miliardi di euro;

b)

le BCN segnalano tutte le celle contrassegnate con «NR» nella tabella 1 nella parte 5 dell’allegato I se le consistenze in essere di una delle celle contrassegnate con «NR» superano i 10 miliardi di euro;

c)

se le condizioni di cui alle lettere a) o b) non sono soddisfatte, le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate sui bilanci delle controparti centrali su base volontaria.

Ai fini della lettera c), le BCN monitorano se le soglie sono raggiunte almeno su base annuale, nel caso in cui scelgano di non segnalare le informazioni statistiche aggregate.

2.   Le informazioni statistiche da segnalare in conformità al paragrafo 1 comprendono le consistenze in essere e gli aggiustamenti da riclassificazione. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da riclassificazione di cui al presente articolo sono segnalate in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

3.   Le BCN segnalano le informazioni statistiche trimestrali di cui al paragrafo 1 entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui le informazioni statistiche si riferiscono.

4.   Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate in conformità al paragrafo 1 in ogni momento, eccetto che durante il periodo di produzione trimestrale (dal termine indicato nel paragrafo 3 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche trimestrali attuali e quelle precedenti;

Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Le BCN forniscono spiegazioni ai fini del secondo comma.

SEZIONE 8

SEGNALAZIONE DI DATI STORICI E NORME DI SEGNALAZIONE

Articolo 18

Obblighi di segnalazione di dati storici in caso di adozione dell’euro

1.   Se uno Stato membro la cui moneta non è l’euro (di seguito, «Stato membro non appartenente all’area dell’euro») adotta l’euro successivamente all’entrata in vigore del presente indirizzo, la BCN di tale Stato membro segnala le seguenti informazioni statistiche alla BCE per tutti i periodi di riferimento a partire dall’adesione all’Unione di tale Stato membro e comunque per almeno tre anni precedenti all’adozione dell’euro da parte dello Stato membro stesso:

a)

le informazioni statistiche sui FI, da segnalare in conformità all’articolo 3;

b)

le informazioni statistiche sulle IA, da segnalare in conformità all’articolo 6.

c)

le informazioni statistiche sui FP, da segnalare in conformità all’articolo 9.

d)

le informazioni statistiche sulle SV, da segnalare ai sensi dell’articolo 12.

2.   Le BCN compilano le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 come se lo Stato membro fosse appartenuto all’area dell’euro per tutti i periodi di riferimento.

Articolo 19

Verifica e spiegazioni

1.   Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98, il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), il regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), il regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e il regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), le BCN monitorano e verificano la qualità e l’affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE ai sensi del presente indirizzo.

2.   Qualora effettuino una stima delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo, le BCN forniscono spiegazioni su richiesta della BCE.

Articolo 20

Calendario delle segnalazioni

Ogni anno, entro la fine del mese di settembre, la BCE comunica le date esatte di trasmissione alle BCN nella forma di un calendario delle segnalazioni. Le BCN tengono conto di tale calendario delle segnalazioni quando segnalano informazioni statistiche in conformità al presente indirizzo.

Articolo 21

Standard di trasmissione

Le BCN trasmettono le informazioni statistiche da segnalare ai sensi del presente indirizzo in formato elettronico, utilizzando i mezzi indicati dalla BCE. Il formato del messaggio statistico messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato approvato dal SEBC.

Qualora non si applichi il primo comma, le BCN possono utilizzare altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche, previa approvazione da parte della BCE.

SEZIONE 9

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI MODIFICA E PRIMA SEGNALAZIONE

Articolo 22

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE apporta qualsiasi modifica necessaria di natura tecnica agli allegati, purché tali modifiche non siano tali da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 23

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative a dicembre 2021.

2.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche trimestrali da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative al quarto trimestre del 2021.

3.   La prima segnalazione per le informazioni statistiche annuali da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative al 2021.

SEZIONE 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Articolo 25

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (rifusione) (2014/3/UE) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

(2)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (rifusione) (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(3)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione) (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(4)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36)

(5)  Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 3)

(6)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(7)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Indirizzo (UE) 2021/835] della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l’indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (cfr. pag. 335 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2020/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2)(GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

(12)  Indirizzo BCE/2012/21, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).

(13)  Direttiva del Consiglio (86/635/CEE) dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).


ALLEGATO I

PARTE 1

Informazioni statistiche sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da FI

Al fine delle presenti tabelle, i FI che investono principalmente in quote/partecipazioni emesse da FI (fondi di fondi) sono classificati in base alla categoria di FI in cui investono principalmente, come risulta, tra l’altro, dal prospetto informativo, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione.

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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TABELLA 2

Informazioni statistiche da segnalare su base mensile: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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PARTE 2

Informazioni statistiche da segnalare sulle imprese di assicurazione (IA)

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione

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TABELLA 2

Informazioni statistiche da segnalare su base annuale

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PARTE 3

Informazioni statistiche da segnalare sui fondi pensione (FP)

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazioni e da rivalutazione

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PARTE 4

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da AIF

Sezione 1: Tabella di segnalazione

Ai fini della tabella 1, qualora non siano disponibili informazioni reali o non possano essere elaborate, le BCN forniscono stime nazionali. Laddove il fenomeno economico sottostante esista ma non venga monitorato statisticamente e quindi non possano essere fornite stime nazionali, le BCN possono scegliere di non segnalare le serie temporali oppure di segnalarle come mancanti. Qualsiasi serie temporale non segnalata viene interpretata come «informazioni statistiche esistenti ma non raccolte» dalla BCN. La BCE può elaborare ipotesi e stime ai fini della compilazione degli aggregati dell’area dell’euro.

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

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Sezione 2: Categorie dello strumento e regole di valutazione

In linea con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (SEC 2010), attività e passività devono essere valutate utilizzando i prezzi correnti di mercato alla data a cui il bilancio fa riferimento. I depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

Attività

Totale attivo/passivo: il totale dell’attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sul lato attivo del bilancio e deve inoltre essere pari al totale del passivo.

1.

Depositi: questa voce (2) comprende due sotto-categorie principali: depositi trasferibili e altri depositi. Le disponibilità in contanti sono anch’esse da includere sotto tale voce.

Regole di valutazione: conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui depositi sono iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su depositi devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

Nel caso di società finanziarie che concedono finanziamenti (SF), tale voce è riportata sotto la voce «altre attività».

2.

Prestiti: questa voce comprende quanto segue:

crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo, vale a dire crediti concessi per fini principalmente personali collegati al consumo di beni e servizi; crediti per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari per uso proprio o da cedere in locazione, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile; e altri, vale a dire crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall’acquisto di un’abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione, ecc.;

attività di leasing finanziario a favore di terzi;

crediti deteriorati che non sono stati ancora rimborsati o cancellati;

disponibilità in titoli non negoziabili,

debito subordinato in forma di crediti.

Per quanto riguarda la sotto-categoria operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), i crediti devono essere assegnati alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: i crediti concessi dagli AIF sono registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, generali e specifici, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall’ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti sono iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su crediti devono essere classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività».

3.

Titoli di debito: tale voce include disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili costituenti prova del debito, sono di norma negoziati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente. Include prestiti negoziati divenuti negoziabili su un mercato organizzato, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l’esistenza di market maker, e di quotazioni frequenti di attività finanziarie, comprovate, ad esempio, dallo scarto danaro-lettera.

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, i titoli di debito devono essere segnalati al valore di mercato.

4.

Azioni e altre partecipazioni: rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Le azioni e altre partecipazioni non comprendono le quote e partecipazioni in fondi di investimento.

La presente voce include i seguenti elementi:

azioni quotate: titoli rappresentativi di capitale quotati in una borsa valori. Può trattarsi di una borsa valori riconosciuta o qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. L’esistenza di quotazioni di azioni quotate in borsa implica che i prezzi correnti di mercato sono di solito prontamente disponibili (SEC 2010, paragrafo 5.146).

azioni non quotate: titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori (SEC 2010, paragrafo 5.147).

altre partecipazioni: tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da azioni quotate o non quotate (SEC 2010, paragrafi 5.153-5.154).

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, azioni e altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5.

Quote/partecipazioni di FI: tale voce include disponibilità di quote e partecipazioni emesse da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dai FCM.

Per la sotto-categoria delle (SF), le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere assegnate alla voce «altre attività».

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 2010, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

6.

Strumenti finanziari derivati, che comprende quanto segue:

opzioni;

warrant;

contratti future;

contratti forward;

swap;

derivati creditizi.

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce «altre attività».

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore di mercato positivo sono registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non dovrebbero essere iscritti quali voci di bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, esse sono invece segnalate Questa voce non comprende strumenti finanziari derivati che, in conformità alle norme nazionali, non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio

7.

Altre attività: questa rappresenta la voce residuale del lato dell’attivo del bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Questa voce comprende attività come gli interessi esigibili maturati su crediti/depositi e sulla locazione di immobili, dividendi da ricevere, importi esigibili non connessi con l’attività principale degli AIF, importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso, importi lordi esigibili a fronte di partite di transito, altre attività non identificate separatamente, ad esempio attività non finanziarie (incluso capitale fisso), crediti e depositi dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Passività

Totale attivo/passivo il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato passivo del bilancio e deve essere uguale anche al totale dell’attivo (cfr. anche la voce dell’attivo « totale attivo/passivo »).

1.

Crediti e depositi ricevuti: questa voce comprende quanto segue:

depositi: depositi trasferibili e altri depositi (cfr. l’attivo) detenuti presso AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM;

prestiti: prestiti concessi agli AIF che sono rappresentati da certificati non negoziabili o non sono rappresentati da certificati.

2.

Titoli di debito emessi: titoli emessi da AIF, diversi da azioni e altre partecipazioni, che sono di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’istituzione emittente.

3.

Capitale e riserve: questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte di un AIF a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nell’AIF e in genere un diritto alla partecipazione a una quota dei suoi utili e dei fondi propri in caso di liquidazione. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dall’AIF in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. Sono incluse le seguenti voci:

capitale azionario;

utili o fondi non distribuiti;

accantonamenti specifici e generali a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività;

utile/perdita operativo/a.

4.

Derivati finanziari: cfr. la voce dell’attivo «derivati finanziari».

5.

Altre passività: questa rappresenta la voce residuale del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Questa voce comprende passività quali importi lordi pagabili a fronte di partite in sospeso, importi lordi pagabili a fronte di partite di transito, interessi maturati pagabili su depositi, dividendi da pagarsi, importi pagabili non collegati all’attività principale di AIF, accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi, pagamenti di margini realizzati attraverso contratti su strumenti derivati che rappresentano contante a garanzia a tutela del rischio di credito ma che rimane nella proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue, posizioni nette derivanti da prestito titoli senza contante a garanzia, importi netti pagabili a fronte di futuri regolamenti di operazioni in titoli; altre passività non identificate separatamente, ad esempio titoli di debito e derivati finanziari dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Sezione 3: Note esplicative nazionali

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati — ciò deve includere:

fonti di dati utilizzate per la compilazione delle statistiche sulle AIF, ad esempio uffici statistici, segnalazioni dirette da parte di AIF e/o o dai gestori dei fondi;

dettagli sui sistemi di raccolta di dati, per esempio segnalazioni volontarie, indagini aziendali, per campionamento, segnalazione soggetta all’esistenza di soglie e estrapolazioni.

2.

Procedure di compilazione: il metodo utilizzato per la compilazione dei dati deve essere descritto, ad esempio una descrizione dettagliata di stime/ipotesi effettuate e di come le serie sono aggregate nel caso in cui due serie abbiano frequenze differenti.

3.

Assetto normativo: devono essere fornite tutte le informazioni relative al quadro normativo nazionale delle istituzioni. Devono essere delineati specificamente i legami con la legislazione dell’Unione. Se sotto la medesima categoria sono inclusi diversi tipi di enti, le informazioni devono essere fornite per tutti i tipi di enti.

4.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione della BCE: le BCN sono tenute a fornire informazioni relativamente agli scostamenti dalle istruzioni di segnalazione.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione potrebbero determinarsi per quanto attiene a:

disaggregazione per strumento: la copertura dello strumento potrebbe essere differente dalle istruzioni di segnalazione fornite dalla BCE, ad esempio due strumenti diversi non possono essere identificati separatamente;

disaggregazione geografica;

disaggregazione settoriale;

metodi valutativi.

5.

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione: le BCN possono classificare in una sotto-categoria specifica di AIF tutte le istituzioni conformi alla definizione di AIF. Esse devono descrivere tutte le istituzioni incluse in o escluse da ciascuna sotto-categoria di AIF. Laddove possibile, le BCN devono fornire stime della copertura dei dati in termini di attività totali degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

6.

Discontinuità nelle serie storiche: devono essere descritti le discontinuità e i cambiamenti principali verificatisi nel tempo nella raccolta, nella copertura e negli schemi di segnalazione e nella compilazione delle serie storiche. Nel caso delle discontinuità, deve essere indicata la misura in cui dati vecchi e nuovi possono essere considerati comparabili.

7.

Altri commenti: qualunque altro commento o indicazione pertinente.

PARTE 5

Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da controparti centrali

TABELLA 1

Informazioni statistiche da segnalare su base trimestrale: consistenze in essere e aggiustamenti da riclassificazione

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(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  In linea con il SEC 2010, laddove il prestatore prenda l’iniziativa, l’operazione deve essere classificata come prestito e laddove il prenditore prenda l’iniziativa, la transazione finanziaria deve essere classificata come credito.


ALLEGATO II

SEGNALAZIONE DI AGGIUSTAMENTI E CALCOLO DELLE OPERAZIONI NELL’AMBITO DELLE STATISTICHE SU FI, IA, FP E SV

PARTE 1

Descrizione generale delle procedure per calcolare le operazioni

1.

Le operazioni finanziarie sono acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipologia di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del relativo periodo di riferimento. Il quadro di riferimento per calcolare le operazioni per le statistiche relative a attività e passività di FI, IA e FP si basa sul Sistema europeo dei conti pubblicato come allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «SEC 2010»). Le deviazioni da tale standard internazionale, se necessarie, si effettuano nel presente allegato con riguardo sia al contenuto dei dati sia alla denominazione dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 2010, salvo disposizioni contrarie nel regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nel regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), nel regolamento (UE) n. 1374//2014 (BCE/2014/50), nel regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) o nel presente indirizzo.

2.

Nell’ambito delle statistiche relative a FI, IA e FP, la BCE calcola le operazioni, per ogni voce dell’attivo e del passivo, come differenza tra le consistenze in essere alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate per tener conto dell’effetto di elementi che non sono il risultato di operazioni («aggiustamenti»). Tali aggiustamenti sono raggruppati in due categorie «aggiustamenti da riclassificazione» e «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio (2)». Le BCN segnalano le due categorie alla BCE in modo tale che questi effetti che non sono conseguenza delle operazioni possano essere detratti dal calcolo delle operazioni.

3.

Nell’ambito delle statistiche relative alle SV, le BCN segnalano direttamente alla BCE le operazioni, invece degli aggiustamenti. Il calcolo delle operazioni (direttamente da parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione o da parte delle BCN) deve essere coerente con l’approccio generale verso gli aggiustamenti da riclassificazioni e da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio come stabilito nel presente allegato.

4.

Le operazioni sono generalmente calcolate su base netta, ossia, non v’è obbligo di indicare l’importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato. Un’eccezione è rappresentata dalle statistiche sui FI, per cui il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) impone la segnalazione separata dei dati relativi alle nuove emissioni e rimborsi di partecipazioni/quote di FI durante il periodo di riferimento.

5.

In genere le operazioni finanziarie sono misurate al valore dell’operazione, ossia per le attività, il valore di acquisizione/cessione e, per le passività, il loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate, che può non essere necessariamente identico al prezzo quotato sul mercato o al fair value (valore equo) dell’attività al momento dell’operazione. Il valore dell’operazione non include i compensi del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati.

6.

Il presente allegato stabilisce la metodologia di calcolo delle operazioni. La parte 2 si concentra sugli obblighi di segnalazione degli aggiustamenti delle BCN. La parte 3 esamina adattamenti speciali effettuati nella compilazione delle statistiche relative a FI, IA, FP e SV.

PARTE 2

Segnalazione degli aggiustamenti

7.

Nell’ambito delle statistiche relative a FI, IA e FP, le BCN segnalano alla BCE gli «aggiustamenti da riclassificazione» e gli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio».

8.

La Sezione 1 descrive la segnalazione degli aggiustamenti da riclassificazione e ne fornisce esempi. La Sezione 2 descrive la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio.

9.

Gli aggiustamenti sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze in essere. In tutti i casi, gli aggiustamenti hanno una contropartita a seconda dell’operazione o delle norme contabili nazionali.

Sezione 1: Aggiustamenti da riclassificazioni

Sezione 1.1. Descrizione generale

1.

Gli «aggiustamenti da riclassificazione» comprendono tutte le variazioni nel bilancio del settore di riferimento che derivano da variazioni nella composizione o nella struttura degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, variazioni nella classificazione degli strumenti e delle controparti finanziarie, variazioni nelle definizioni statistiche e correzione (parziale) di errori di segnalazione, che danno origine a discontinuità nelle serie e incidono quindi sulla comparabilità di due successive consistenze in essere di fine periodo. Gli allargamenti dell’area dell’euro possono essere considerati come un caso speciale di «aggiustamenti da riclassificazione».

2.

Le BCN segnalano informazioni statistiche su aggiustamenti da riclassificazione, come indicato nel presente indirizzo, utilizzando le informazioni statistiche segnalate direttamente dagli operatori soggetti a obblighi di segnalazione, le informazioni di vigilanza, i controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), obblighi statistici nazionali, informazioni sugli operatori segnalanti entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disponibile. Le BCN individuano le variazioni delle consistenze in essere dovute a riclassificazioni e registrano l’ammontare netto. Un incremento netto delle consistenze in essere a seguito delle riclassificazioni è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze in essere è indicata con il segno negativo.

3.

Le BCN possono effettuare stime degli aggiustamenti da riclassificazione, in particolare quando le informazioni statistiche non sono facilmente reperibili o sono di scarsa qualità. La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non rilevino forti variazioni nelle informazioni statistiche finali dovute a riclassificazioni che non possano essere corrette tempestivamente dalla BCN. In tal caso, la BCE esegue aggiustamenti ex post d’accordo con la BCN competente.

4.

Le BCN inviano quantomeno tutti gli aggiustamenti da riclassificazione sopra i 50 milioni di euro. Tale soglia è d’ausilio alle BCN per determinare se effettuare o meno gli aggiustamenti. Tuttavia, laddove siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente per le BCN tentarne l’applicazione. Tale flessibilità non pregiudica l’obbligo di coerenza all’interno delle informazioni statistiche segnalate per il periodo di riferimento nonché tra le diverse frequenze di segnalazione (ossia tra informazioni statistiche mensili e trimestrali nel caso di fondi di investimento).

5.

Entro i limiti dell’articolo 3, paragrafo 11, dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’articolo 15, paragrafo 5 e dell’articolo 17, paragrafo 4, le BCN devono correggere gli errori di segnalazione nei dati sulle consistenze in essere non appena tali errori siano individuati. Idealmente, le correzioni eliminano completamente l’errore dai dati, specialmente laddove l’errore riguardi un solo periodo o una fascia temporale limitata. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l’errore incide su dati storici che non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità nella serie tra il primo periodo con dati corretti e l’ultimo periodo con dati non corretti. In tal caso, le BCN devono accertare l’entità della discontinuità e inserire una scrittura di aggiustamento negli «aggiustamenti da riclassificazioni». Quanto sopra si applica anche alle modifiche delle definizioni statistiche che incidono sui dati segnalati e alle discontinuità che possono derivare dall’introduzione, mutamento o abbandono dei metodi di estrapolazione.

Sezione 1.2. Casi di aggiustamenti da riclassificazione

Variazioni nella composizione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

6.

Le variazioni nella composizione degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione possono dare origine al trasferimento di attività economiche da un settore economico all’altro. Tali trasferimenti non costituiscono operazioni e sono pertanto considerati aggiustamenti, all’interno di «riclassificazioni e altri aggiustamenti».

7.

Un’istituzione che entra nel settore segnalante può trasferire delle attività negli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione, mentre un’istituzione che lo lascia può trasferire la sua attività fuori da tale settore. Tuttavia, se l’istituzione entrante comincia la sua attività ex novo, dopo il suo ingresso nel settore segnalante, si verifica un’operazione finanziaria che non è esclusa dalle informazioni statistiche. Analogamente, se un’istituzione uscente chiude la sua attività prima di lasciare il settore segnalante, il fatto è recepito come operazione nelle informazioni statistiche.

8.

L’effetto netto degli entranti o uscenti sulle attività e passività aggregate del settore segnalante si calcola aggregando le prime attività e passività segnalate dai nuovi entranti e le ultime attività e passività segnalate dagli uscenti e, quindi, effettuandone la differenza per ogni singola voce di bilancio. Tale importo netto è inserito nella voce aggiustamenti da riclassificazione. In determinate circostanze, può prodursi un effetto sulle segnalazioni delle controparti, che deve essere altresì incluso negli aggiustamenti come variazione di settore.

Variazioni nella struttura del settore segnalante

9.

Le variazioni nella struttura del settore segnalante si verificano nell’ambito di riorganizzazioni infragruppo o fusioni, acquisizioni e scissioni. Queste operazioni di ristrutturazione societaria solitamente conducono a variazioni nella valutazione delle attività e passività finanziarie; gli aggiustamenti da rivalutazione sono iscritti per riflettere queste variazioni e consentono quindi di calcolare correttamente le operazioni. Inoltre, le operazioni spesso determinano il trasferimento di attività e passività finanziarie dal bilancio di una unità istituzionale ad un’altra (trasferimento della proprietà). Il confine per il trattamento dei trasferimenti di attività come operazioni è determinato dall’esistenza di due unità istituzionali distinte che agiscono consensualmente. Tuttavia, se i trasferimenti avvengono in conseguenza della creazione o della scomparsa di un’unità istituzionale, devono essere trattati come aggiustamenti da riclassificazioni. In particolare, se una fusione o un’acquisizione conduce alla scomparsa di una o più unità istituzionali, tutte le posizioni incrociate esistenti tra le istituzioni incorporate e che sono compensate al momento in cui le unità cessano di esistere scompaiono dal sistema e gli aggiustamenti da riclassificazione devono essere segnalati di conseguenza. Le scissioni societarie sono trattate in modo simmetrico.

Altri casi di aggiustamenti da riclassificazioni

10.

Le variazioni nella classificazione del settore o nella residenza dei clienti determinano una riclassificazione delle attività/passività nei confronti di tali controparti. Tali variazioni nella classificazione si verificano per una serie di ragioni, ad esempio perché un ente pubblico cambia settore economico dopo la privatizzazione oppure perché le fusioni/scissioni alterano l’attività principale delle società. Similmente, può variare la classificazione degli strumenti delle attività e passività, ad esempio quando i prestiti divengono negoziabili e sono di conseguenza considerati come titoli di debito per fini statistici. Poiché tali riclassificazioni comportano variazioni nelle consistenze in essere segnalate ma non rappresentano una operazione, si deve introdurre un aggiustamento per rimuovere il loro impatto dalle statistiche.

Caso speciale di statistiche sui fondi di investimento — variazioni nella politica di investimento

11.

Le variazioni nel settore segnalante dei FI dovute a modifiche nella politica di investimento (ad esempio da fondi azionari a fondi misti) sono registrate come operazioni finanziarie e non come una riclassificazione. Ciò deriva dal fatto che qualsiasi cambiamento nella politica di investimento deve essere preventivamente concordato dagli investitori ed è pertanto considerato una decisione di investimento attiva. Una BCN può discostarsi da tale approccio ordinario e segnalare un aggiustamento da riclassificazione solo se possiede da prima l’informazione che il cambiamento di politica non era dovuto ad una decisione consapevole degli investitori.

12.

Tale trattamento si applica altresì agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione che si trasferiscono dal settore segnalante degli FCM a quello dei FI e viceversa, a seguito di variazioni della politica di investimento.

Sezione 2: Aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio

Sezione 2.1. Descrizione generale

13.

Gli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» segnalati nell’ambito delle statistiche dei FI, delle IA e dei FP comprendono: (i) aggiustamenti per cancellazioni/svalutazioni di prestiti, (ii) aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e (iii) aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio.

14.

L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni/svalutazioni si riferisce all’impatto delle variazioni dei valori dei prestiti riportate in bilancio, causate dalle cancellazioni/svalutazioni dei prestiti.

15.

L’aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e passività si riferisce a fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono contabilizzate o negoziate. L’aggiustamento comprende le variazioni nel valore delle consistenze in essere di fine periodo dovute a variazioni nel valore di riferimento a cui attività e passività sono contabilizzate, ovvero, potenziali utili/perdite. Può anche riguardare variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività e passività, ossia utili/perdite realizzati, tenuto conto di prassi nazionali divergenti.

16.

Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l’euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano utili o perdite in conto capitale e non sono operazioni finanziarie, devono essere identificati gli effetti di rivalutazione in modo da escluderli dalle operazioni. Gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei tassi di cambio possono anche comprendere variazioni da valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, tenuto conto di prassi nazionali divergenti.

17.

Ai fini della segnalazione delle informazioni statistiche alla BCE, le BCN devono provvedere a convertire in euro, al tasso di cambio di mercato vigente nel giorno cui i dati si riferiscono, le posizioni dell’attivo e del passivo di bilancio denominate in valuta estera. Si devono utilizzare i tassi di cambio di riferimento della BCE (3).

Sezione 2.2. Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione da parte delle BCN

18.

Il regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), il regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e il regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2) concedono una certa flessibilità per quanto riguarda la tipologia di informazioni statistiche necessarie per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione di attività e passività e la forma in cui tali dati sono raccolti e compilati. La decisione sul metodo è rimessa alle BCN.

19.

Ne consegue che per soddisfare gli obblighi dei FI, delle IA e dei FP in relazione agli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2, del presente indirizzo, le BCN potrebbero dover calcolare gli aggiustamenti in base alle informazioni statistiche segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione su base disaggregata per titolo o per voce oppure in base alle informazioni statistiche segnalate direttamente sulle operazioni. Le BCN potrebbero altresì dover stimare gli aggiustamenti in relazione ad alcune delle disaggregazioni non segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione poiché queste non sono considerate «requisiti minimi», ossia nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e nelle tabelle 3a e 3b della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

Informazioni statistiche da segnalare su base disaggregata per titolo o per voce

20.

Esistono le seguenti due opzioni per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 6, all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 9, paragrafo 3, per i titoli raccolti su base disaggregata per titolo:

Opzione 1: gli operatori segnalanti segnalano alle BCN informazioni statistiche su base disaggregata per titolo che consentono alle BCN di ricavare gli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio:

i FI segnalano le informazioni statistiche su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, della tabella 2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

le IA segnalano le informazioni su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

i FP segnalano le informazioni su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4, delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/2014 (BCE/2014/2).

Tali informazioni consentono alle BCN di ottenere informazioni accurate sugli «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio» da trasmettere alla BCE. Indicazioni su come calcolare le approssimazioni in conformità all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 6, paragrafo 4 e all’articolo 9, paragrafo 3, del presente indirizzo sono disponibili nel «Manual on investment funds statistics» pubblicato sul sito Internet della BCE.

Opzione 2: gli operatori segnalanti segnalano alle BCN le operazioni (ossia gli importi cumulativi di acquisti e vendite di titoli effettuati durante il periodo di riferimento) su base disaggregata per titolo, come riportato di seguito:

i FI effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 della tabella 2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38);

le IA effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50);

i FP effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 delle tabelle 2.1 e 2.2 della parte 3 dell’allegato I al regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

Le BCN calcolano gli aggiustamenti da rivalutazione sottraendo dalla differenza tra le consistenze in essere di fine periodo le operazioni e gli eventuali aggiustamenti da riclassificazione di cui alla sezione 1 della parte 2 del presente allegato. Le BCN trasmettono gli aggiustamenti da rivalutazione alla BCE conformemente al presente indirizzo.

21.

Nella raccolta di informazioni statistiche su base disaggregata per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.

Informazioni statistiche segnalate su base aggregata

22.

Per attività e passività raccolte su base aggregata, sussistono le seguenti tre opzioni di calcolo degli aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e del tasso di cambio:

Opzione 1: gli operatori segnalanti segnalano aggiustamenti da rivalutazione aggregati (4).

Le BCN che seguono questo metodo aggregano gli aggiustamenti da rivalutazione segnalati dagli operatori segnalanti per la trasmissione dei dati alla BCE.

Opzione 2: gli operatori segnalanti segnalano operazioni aggregate. Gli operatori segnalanti sommano le operazioni effettuate durante il periodo di riferimento e trasmettono il valore degli acquisti e delle vendite alla BCN.

Le BCN che ricevono informazioni statistiche sulle operazioni calcolano gli aggiustamenti da rivalutazione sottraendo dalla differenza tra le consistenze in essere di fine periodo le operazioni e gli eventuali aggiustamenti da riclassificazione di cui alla sezione 1 della parte 2 del presente allegato. Le BCN trasmettono l’aggiustamento da rivalutazione alla BCE conformemente al presente indirizzo.

Opzione 3: le BCN ricavano dati approssimativi sulla base dei dati forniti dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

PARTE 3

Norme speciali e adattamenti

23.

Gli interessi su depositi, prestiti o titoli di debito emessi e detenuti sono registrati secondo il principio di competenza e sono registrati come operazioni fino al pagamento. Tuttavia, le indicazioni sullo strumento con cui si registra l’interesse maturato nelle informazioni statistiche trasmesse dalle BCN alla BCE differiscono per le statistiche sui FI, sulle IA, sugli FP e sulle SV.

24.

Nel caso di statistiche relative ai FI, gli interessi maturati su depositi/crediti sono da classificarsi, secondo i casi, nella voce «altre passività» o «altre attività». Gli interessi maturati su titoli di debito detenuti sono registrati con lo strumento considerato. I titoli di debito emessi non sono registrati come voce separata e sono inclusi nelle altre passività.

25.

Nel caso di statistiche relative a IA, l’interesse maturato è sempre classificato con lo strumento considerato.

26.

Nel caso di statistiche relative agli FP, l’interesse maturato è sempre classificato con lo strumento considerato, sulla base delle migliori stime.

27.

Nel caso di statistiche relative alle SV, l’interesse maturato è sempre classificato nella voce «altre passività» o «altre attività» secondo i casi.

GLOSSARIO

Gli altri fondi sono fondi di investimento diversi da fondi obbligazionari, fondi azionari, fondi misti, fondi immobiliari o fondi comuni speculativi.

Per amministrazioni centrali si intendono le «amministrazioni centrali» (sottosettore S 1311) come definite al paragrafo 2.114 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Le attività di leasing finanziario sono contratti in base ai quali il proprietario di un bene durevole (di seguito il «concedente») concede tale bene a un terzo (di seguito il «concessionario») per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Si ipotizza che il concessionario infatti riceva tutti i benefici derivanti dall’uso del bene e si accolli tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità.

Le cartolarizzazioni collegate ad assicurazioni sono cartolarizzazioni in cui si effettua un trasferimento di polizze assicurative ottenuto attraverso il trasferimento ad una SV della titolarità giuridica o effettiva, oppure laddove i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un’impresa di assicurazione o riassicurazione ad una SV che finanzia interamente tali rischi attraverso l’emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione della SV.

Le cartolarizzazioni sintetiche sono le cartolarizzazioni caratterizzate dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo simile.

Le cartolarizzazioni tradizionali sono cartolarizzazioni caratterizzate dal trasferimento del rischio di credito di un’attività o di un insieme di attività ottenuto mediante il trasferimento della titolarità giuridica o dell’interesse economico delle attività cartolarizzate o attraverso sottopartecipazione.

I fondi azionari sono fondi di investimento che investono principalmente in azioni e altre partecipazioni. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi azionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Ai fini del presente indirizzo, per « fondi comuni speculativi (hedge fund) » si intende qualsiasi organismo di investimento collettivo, a prescindere dalla struttura giuridica prevista da leggi o regolamenti nazionali, che applica strategie d’investimento relativamente libere da vincoli per conseguire rendimenti positivi assoluti, e i cui amministratori, oltre a ricevere le commissioni di gestione, sono remunerati in base all’andamento del fondo. A tal fine, i fondi comuni speculativi sono soggetti a poche limitazioni rispetto alla tipologia di strumenti finanziari nei quali possono investire e possono pertanto ricorrere con flessibilità a un’ampia gamma di tecniche finanziarie, compresi l’effetto leva, la vendita a scoperto o qualunque altra tecnica. La presente definizione comprende anche i fondi che investono, totalmente o in parte, in altri fondi comuni speculativi a condizione che essi soddisfino altrimenti la definizione. Tali criteri di identificazione dei fondi comuni speculativi devono essere valutati a fronte dei prospetti informativi, delle regole del fondo, degli statuti o dei regolamenti, dei documenti di sottoscrizione o dei contratti di investimento, dei documenti di commercializzazione o di qualunque altro prospetto di valore analogo in relazione al fondo.

I fondi di fondi sono fondi d’investimento che investono principalmente in azioni o partecipazioni di fondi d’investimento. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi di fondi sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

fondi di investimento aperti sono fondi di investimento le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell’organismo.

I fondi di investimento chiusi sono FI con un numero stabilito di azioni emesse i cui azionisti devono comprare o vendere le azioni esistenti per accedere al fondo o uscirne.

I fondi di investimento immobiliari sono FI che investono principalmente in beni immobili. I criteri di classificazione dei fondi in fondi di investimento immobiliare sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

I fondi di private equity (PEF), sono fondi di investimento che non ricorrono alla leva finanziaria che investono prevalentemente in strumenti azionari e in strumenti a questi ultimi economicamente assimilabili emessi da società non quotate. Una sottocategoria dei PEF è costituita dai fondi di capitale di rischio (VCF), che investono in imprese in fase di avvio (start-up). I PEF (compresi i VCF) sono normalmente costituiti come fondi chiusi o come «limited partnerships» gestiti da una società di private equity (PEC) o da una società di capitale di rischio (VCC) nel caso dei VCF. Mentre i PEF (compresi i VCF) sono classificati come fondi di investimento, in linea con l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le PEC e le VCC sono classificate come ausiliari finanziari (categoria S.126 SEC 2010) nel caso gestiscano unicamente le attività di PEF e VCF, e come altri intermediari finanziari (categoria S.125 SEC 2010) nel caso investano per proprio conto in private equity.

Per fondi indicizzati quotati (Exchange traded funds, ETFs) si intendono «OICVM ETF» come definiti nel paragrafo 3, comma 4, dell’indirizzo (ESMA/2012/832) dell’ESMA, del 18 dicembre 2012, su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM. L’ESMA definisce un OICVM ETF come un OICVM di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo. Ai fini del presente indirizzo, gli organismi non OICVM che rientrano nella definizione di ETF dell’ESMA dovrebbero essere inclusi in questa voce.

I fondi misti sono fondi di investimento che investono sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie. I criteri di classificazione dei fondi in fondi misti sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

I fondi obbligazionari sono FI che investono principalmente in titoli di debito. I criteri per classificare i fondi di investimento come fondi obbligazionari sono desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione, dai contratti di investimento o dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

Le imprese di assicurazione miste sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate ad esercitare attività dirette di assicurazione vita e non vita. Nel caso di imprese di assicurazione soggette alla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), questa definizione comprende le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2009/138/CE. Le imprese di assicurazione miste possono essere inoltre autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di assicurazione non vita sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività diretta di assicurazione non vita, ma che non sono state autorizzate a effettuare attività diretta di assicurazione vita. Le imprese di assicurazione non vita possono essere inoltre autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di assicurazione vita sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività diretta di assicurazione vita, ma che non sono state autorizzate a effettuare attività diretta di assicurazione non vita. Le imprese di assicurazione vita possono inoltre essere autorizzate a esercitare attività di riassicurazione (vita e/o non vita, a seconda del diritto nazionale).

Le imprese di riassicurazione sono imprese di assicurazione che sono state autorizzate a esercitare attività di riassicurazione, ma che non sono state autorizzate a effettuare alcuna attività diretta di assicurazione. Le attività di riassicurazione possono comprendere attività di riassicurazione vita, non vita oppure una combinazione di queste.

Gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD), classificati come AIF, sono società finanziarie autorizzate a fornire servizi di intermediazione finanziaria a terzi investendo in strumenti finanziari per conto proprio, e principalmente impegnati nelle seguenti attività di intermediazione:

a)

negoziazione per proprio conto e/o a proprio rischio, quali «operatori su valori mobiliari e strumenti derivati», in strumenti finanziari nuovi o esistenti attraverso l’acquisto e la vendita di tali strumenti finanziari al fine esclusivo di guadagnare dal margine tra il prezzo d’acquisto e quello di vendita. Questo comprende anche le attività di market making;

b)

sottoscrizione di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

c)

assistenza alle imprese nell’emissione di nuovi strumenti finanziari attraverso il collocamento di nuovi strumenti finanziari che implichino la sottoscrizione di un impegno irrevocabile o di un impegno di standby agli emittenti di nuove emissioni.

Per organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) si intendono fondi di investimento istituiti in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

La riassicurazione accettata rappresenta il capitale che le IA detengono per far fronte a indennizzi futuri derivanti dalle proprie obbligazioni di riassicurazione sulla vita.

Per riserve di riconciliazione si intendono le riserve (ad esempio gli utili non distribuiti) come definite nell’allegato II al regolamento di attuazione (UE) 2015/2450 della Commissione (7). Risultano principalmente dalle differenze tra la valutazione contabile e la valutazione di cui all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE.

Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza;

Le società finanziarie che operano nel settore dei prestiti (SF), classificate come AIF, sono società finanziarie specializzate principalmente nel finanziamento di attività per famiglie e società non finanziarie. A questo gruppo appartengono società specializzate in attività di leasing finanziario, factoring, concessioni di mutui garantiti da ipoteca e crediti al consumo. Queste società finanziarie possono operare sotto la denominazione giuridica di società di credito edilizio, ente creditizio municipale, ecc.

Per società finanziarie specializzate (suddivisione del sottosettore S.125) si intendono le «società finanziarie specializzate» definite nel paragrafo 2.93 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013.

Le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla loro società madre.


(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  La categoria «aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» comprende le cancellazioni/svalutazioni di prestiti.

(3)  Cfr. comunicato stampa BCE dell’8 luglio 1998 «Setting-up of common market standards», disponibile sul sito internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(4)  Nel caso di statistiche relative ai fondi di investimento e in conformità con l’allegato III del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN raccolgono dai fondi di investimento i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni di prezzi e dei tassi di cambio oppure, in alternativa, raccolgono solo i dati sulle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e i dati necessari che coprono, come minimo, una disaggregazione per valuta nella sterlina inglese, nel dollaro statunitense, nello yen giapponese e nel franco svizzero, al fine di ricavare le rivalutazioni dovute a variazioni di tasso di cambio.

(5)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1)


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