02021R2116 — IT — 25.05.2024 — 002.001
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REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1408 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2022 |
L 216 |
1 |
19.8.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/1468 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 |
L 1468 |
1 |
24.5.2024 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO(UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2021
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le regole sul finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune (PAC), e in particolare:
sul finanziamento delle spese connesse alla PAC;
sui sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
sulle procedure di liquidazione e di conformità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«irregolarità», un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95;
«sistemi di governance», gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento e i requisiti di base dell'Unione, compresi gli obblighi degli Stati membri in materia di efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 59 del presente regolamento, nonché l'attuazione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115, dei loro piani strategici della PAC quali approvati dalla Commissione e il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 di tale regolamento;
«requisiti di base dell'Unione», i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2115, nel presente regolamento, nel regolamento finanziario e nella direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«gravi carenze nel buon funzionamento dei sistemi di governance», l'esistenza di una debolezza sistemica, tenuto conto della sua ricorrenza, della sua gravità e dei suoi effetti negativi sull'esattezza delle dichiarazioni di spesa, sulla comunicazione dell'efficacia dell'attuazione o sul rispetto del diritto dell'Unione;
«indicatore di output», un indicatore di output quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)2021/2115;
«indicatore di risultato», un indicatore di risultato quale definito all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)2021/2115.;
«piano d'azione», ai fini degli articoli 41 e 42 del presente regolamento, un piano stabilito da uno Stato membro, su richiesta della Commissione e in consultazione con essa, qualora siano individuate gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance di tale Stato membro o nelle circostanze di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, contenente le necessarie misure correttive e il relativo termine di attuazione, conformemente agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.
Articolo 3
Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
il decesso del beneficiario;
l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI
CAPO I
Fondi agricoli
Articolo 4
Fondi per il finanziamento delle spese agricole
Il finanziamento dei vari interventi e misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione (il bilancio dell'Unione) avviene mediante:
il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Articolo 5
Spese del FEAGA
Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente le spese seguenti:
le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli, stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
il contributo finanziario dell'Unione agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;
interventi sotto forma di pagamento diretto destinati agli agricoltori nell'ambito dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115.;
il contributo finanziario dell'Unione alle misure di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, che sono realizzate dagli Stati membri e selezionate dalla Commissione;
il contributo finanziario dell'Unione alle misure specifiche per l'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 228/2013, e alle misure specifiche per l'agricoltura a favore delle isole minori dell'Egeo di cui al regolamento (UE) n. 229/2013.
Il FEAGA finanzia in regime di gestione diretta le spese seguenti:
la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'uso delle risorse genetiche in agricoltura;
la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Articolo 6
Spese del FEASR
Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Finanzia il contributo finanziario dell'Unione agli interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, specificati nei piani strategici della PAC e alle azioni di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento.
Articolo 7
Altre spese compresa l'assistenza tecnica
Su iniziativa o per conto della Commissione, il FEAGA e il FEASR possono finanziare ciascuno direttamente le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza amministrativa e tecnica nonché la valutazione, l'audit e l'ispezione necessari ad attuare la PAC. Ciò comprende in particolare:
le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, compresi la valutazione del suo impatto, i risultati ambientali e i progressi conseguiti verso gli obiettivi dell'Unione, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
l'acquisizione da parte della Commissione dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 24;
le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 25;
le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 46;
gli studi sulla PAC e le valutazioni delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassi applicate nell'ambito della PAC e le consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, nonché gli studi effettuati con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
ove rilevante, il contributo alle agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 ( 3 ) del Consiglio, e operanti nell'ambito della PAC;
il contributo alle misure che riguardano la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze con i pertinenti portatori di interessi a livello dell'Unione, e che sono adottate nel contesto degli interventi di sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
le reti informatiche incentrate sul trattamento e lo scambio di informazioni, compresi i sistemi informatici aziendali, necessari nel quadro della gestione della PAC;
le misure necessarie per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei loghi nell'ambito dei regimi di qualità unionali conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
CAPO II
Organismi di governance
Articolo 8
Autorità competente
Ciascuno Stato membro designa un'autorità a livello ministeriale competente per:
il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
la designazione e il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10;
la designazione, e la revoca della designazione, di un organismo di certificazione di cui all'articolo 12, garantendo che vi sia sempre un organismo di certificazione designato;
l'esecuzione dei compiti affidati all'autorità competente in virtù del presente capo.
Articolo 9
Organismi pagatori
Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.
Ogni Stato membro, tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti:
a un organismo pagatore unico a livello nazionale o, eventualmente, a uno per regione; e
a un organismo pagatore unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR, se gli organismi pagatori esistono unicamente a livello nazionale.
Se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere anche un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a livello nazionale, o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono mantenere gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima del 15 ottobre 2020, purché l'autorità competente, mediante la decisione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, confermi che soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento di cui al primo comma del presente paragrafo.
Il riconoscimento è revocato agli organismi pagatori che non hanno gestito spese del FEAGA o del FEASR per almeno tre anni.
Gli Stati membri non riconoscono nuovi organismi pagatori supplementari dopo il 7 dicembre 2021, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma, lettera a), qualora, tenendo conto delle disposizioni costituzionali, possono essere necessari ulteriori organismi pagatori regionali.
Ai fini dell'articolo 63, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario agricolo («esercizio finanziario») in questione il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto elabora e fornisce alla Commissione quanto segue:
i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati a tale organismo pagatore riconosciuto, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento;
la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, menzionata all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento;
un riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate, come previsto dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario;
una dichiarazione di gestione, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario, in merito a:
il fatto che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario;
il buon funzionamento dei sistemi di governance istituiti, ad eccezione dell'autorità competente di cui all'articolo 8, dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 e dell'organismo di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, garantendo che le spese sono state effettuate conformemente all'articolo 37 del presente regolamento, come previsto all'articolo 63, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento finanziario.
Il termine del 15 febbraio indicato nel primo comma del presente paragrafo può essere prorogato in via eccezionale dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato, come stabilito all'articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario.
Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo pagatore si basa su una relazione di controllo a sostegno delle domande di pagamento presentate. Tali istituzioni forniscono allo Stato membro la relazione di controllo.
Articolo 10
Organismi di coordinamento
Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, quest'ultimo designa un organismo pubblico di coordinamento, cui assegna i compiti seguenti:
raccogliere le informazioni da fornire alla Commissione e trasmetterle alla Commissione;
fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
adottare o coordinare azioni intese a ovviare alle lacune di natura comune e informare la Commissione sull'eventuale seguito;
promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
Articolo 11
Poteri della Commissione relativi agli organismi pagatori e agli organismi di coordinamento
Per garantire il corretto funzionamento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento previsto dagli articoli 9 e 10, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme riguardanti:
le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, e per la designazione e il riconoscimento degli organismi di coordinamento di cui all'articolo 10;
gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico nonché le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e per la designazione, il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
le modalità e le procedure per i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché la sua struttura e il suo formato;
il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la presentazione alla Commissione delle informazioni conformemente all'articolo 10.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 12
Organismi di certificazione
Uno Stato membro che designa più di un organismo di certificazione può nominare un organismo di certificazione pubblico a livello nazionale cui saranno assegnate funzioni di coordinamento.
Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento finanziario, l'organismo di certificazione esprime un parere, elaborato in base ai princìpi di audit riconosciuti a livello internazionale, che stabilisce se:
i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;
i sistemi di governance istituiti dagli Stati membri funzionano in modo adeguato, in particolare:
gli organismi di governance di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento e all'articolo 123 del regolamento (UE) 2021/2115;
i requisiti di base dell'Unione;
il sistema di comunicazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE)2021/2115;
la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di output, ai fini della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del presente regolamento, e la comunicazione dell'efficacia dell'attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell'articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;
le spese relative alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) per cui è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legittime e regolari.
Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d). L'esame comprende anche l'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di governance dagli audit e dai controlli, così come le azioni correttive avviate o programmate dall'organismo pagatore, come previsto all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera c).
Se il sostegno è erogato attraverso uno strumento finanziario attuato dalla BEI o da altra istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, l'organismo di certificazione si basa sulla relazione annuale di audit elaborata dai revisori esterni di tali istituzioni. Tali istituzioni forniscono agli Stati membri la relazione annuale di audit.
Gli atti di esecuzione stabiliscono inoltre:
i principi di audit su cui si basano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, i controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
i metodi di audit che gli organismi di certificazione devono utilizzare per formulare i propri pareri, tenuto conto degli standard internazionali in materia di audit.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 13
Scambio delle migliori prassi
La Commissione promuove lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il lavoro degli organi di governance ai sensi del presente capo.
TITOLO III
Gestione finanziaria del FEAGA e del FEASR
CAPO I
FEAGA
Articolo 14
Massimale di bilancio
Articolo 15
Rispetto del massimale
Articolo 16
Riserva agricola
Gli stanziamenti per la riserva sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione. I fondi della riserva sono messi a disposizione, nell'esercizio o negli esercizi per cui è richiesto il sostegno supplementare, per le seguenti misure:
misure di stabilizzazione dei mercati agricoli di cui agli articoli da 8 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
misure eccezionali di cui agli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013
Qualora tali stanziamenti disponibili non siano sufficienti, è possibile ricorrere, in ultima istanza, alla disciplina finanziaria conformemente all'articolo 17 del presente regolamento per integrare la riserva fino all'importo iniziale di cui al primo comma del presente paragrafo.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, gli stanziamenti non impegnati della riserva sono riportati per finanziare la riserva negli esercizi successivi fino all'anno 2027.
Inoltre, in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario, l'importo totale non utilizzato della riserva per le crisi nel settore agricolo, istituita con regolamento (UE) n. 1306/2013, disponibile alla fine dell'esercizio 2022 è riportato all'esercizio 2023 senza essere integralmente riversato nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento e messo a disposizione nella misura necessaria per finanziare la riserva istituita con il presente articolo tenendo conto degli stanziamenti disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA. Eventuali stanziamenti della riserva per le crisi nel settore agricolo che rimangano disponibili dopo il finanziamento della riserva istituita con il presente articolo sono riversati nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.
Articolo 17
Disciplina finanziaria
Il tasso di adeguamento si applica ai pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi e le misure specifiche di cui al primo comma del presente paragrafo superiori a 2 000 EUR per l'anno civile corrispondente. Ai fini del presente comma, l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115 si applica mutatis mutandis.
Entro il 30 giugno dell'anno civile in relazione al quale si applica il tasso di adeguamento, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare il tasso di adeguamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
Se gli stanziamenti da riportare conformemente al primo comma restano a disposizione e l'importo complessivo degli stanziamenti non impegnati disponibili per il rimborso rappresenta almeno lo 0,2 % del massimale annuo per la spesa del FEAGA, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti non impegnati da rimborsare ai beneficiari finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
Articolo 18
Procedura della disciplina di bilancio
Se al termine dell'esercizio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 14, la Commissione:
prende in considerazione le domande presentate dagli Stati membri in proporzione al bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
entro il 28 febbraio dell'esercizio N + 1 stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione relativo all'esercizio N;
adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo totale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base a un tasso unico di finanziamento unionale, secondo l'importo che era disponibile per i pagamenti mensili;
procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'esercizio N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettere a) e c), del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
Articolo 19
Sistema di allarme e di monitoraggio
Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 14 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.
A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che contiene una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
Articolo 20
Pagamenti mensili
Articolo 21
Modalità relative ai pagamenti mensili
Articolo 22
Spese amministrative e di personale
Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.
Articolo 23
Spese connesse all'intervento pubblico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;
il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.
Articolo 24
Acquisizione di dati satellitari
L'elenco dei dati satellitari necessari per il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
A norma dell'articolo 7, lettera b), la Commissione fornisce gratuitamente tali dati satellitari alle autorità competenti del sistema di monitoraggio delle superfici o ai fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarli.
La Commissione rimane proprietaria dei dati satellitari.
La Commissione può autorizzare organismi specializzati a svolgere compiti relativi alle tecniche o ai metodi di lavoro connessi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 25
Monitoraggio delle risorse agricole
Le azioni finanziate a norma dell'articolo 7, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per:
gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;
garantire il monitoraggio agroeconomico e agro-climatico-ambientale dell'uso dei terreni agricoli e del cambiamento d'uso dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e il monitoraggio delle condizioni del suolo, delle colture, dei paesaggi agricoli e terreni agricoli in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare per quanto riguarda le rese e la produzione agricola nonché le ripercussioni sull'agricoltura associate a circostanze eccezionali, e consentire la valutazione della resilienza dei sistemi agricoli e dei progressi verso la realizzazione dei pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
condividere l'accesso a tali stime di cui alla lettera b), in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite, compresa la costituzione di inventari dei gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, o da altre agenzie internazionali;
contribuire a misure specifiche che aumentino la trasparenza dei mercati mondiali, tenendo conto degli obiettivi e degli impegni dell'Unione;
garantire il seguito tecnologico dato al sistema agrometeorologico.
A norma dell'articolo 7, lettera c), la Commissione finanzia le azioni che riguardano:
la raccolta o l'acquisto dei dati necessari per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari, i dati geospaziali e i dati meteorologici;
la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;
la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche;
il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio del cambiamento d'uso dei terreni agricoli e della salute del suolo; e
l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici.
Se necessario, tali azioni sono effettuate in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca, i laboratori o gli organismi nazionali oppure coinvolgendo il settore privato.
Articolo 26
Competenze di esecuzione relative agli articoli 24 e 25
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
le norme relative ai finanziamenti previsti all'articolo 7, lettere b) e c);
la procedura con cui le misure di cui agli articoli 24 e 25 sono attuate per raggiungere gli obiettivi assegnati;
il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso dei dati satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO II
FEASR
Articolo 27
Disposizioni comuni per tutti i pagamenti
Fatto salvo l'articolo 34, paragrafo 1, tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
Articolo 28
Partecipazione finanziaria del FEASR
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese nell'ambito dei piani strategici della PAC è stabilita per ciascun piano strategico della PAC nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione a sostegno degli interventi del piano strategico della PAC da parte del FEASR.
Articolo 29
Impegni di bilancio
Articolo 30
Disposizioni applicabili ai pagamenti per gli interventi di sviluppo rurale
Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
Articolo 31
Modalità del prefinanziamento
Una volta adottata la decisione di esecuzione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
nel 2023: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
nel 2024: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
nel 2025: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.
Se un piano strategico della PAC è approvato nel 2024 o successivamente, le rate degli anni precedenti sono versate immediatamente dopo tale approvazione.
Articolo 32
Pagamenti intermedi
I pagamenti intermedi comprendono anche gli importi di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di spesa che comprende spese per gli strumenti finanziari è presentata alle condizioni seguenti:
l'importo incluso nella prima dichiarazione di spesa deve essere stato precedentemente erogato allo strumento finanziario e può ammontare fino al 30 % dell'importo totale della spesa pubblica ammissibile impegnata negli strumenti finanziari nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento;
l'importo incluso nelle successive dichiarazioni di spesa presentate durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115. comprende le spese ammissibili di cui all'articolo 80, paragrafo 5 di tale regolamento.
La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
le sia stata trasmessa una dichiarazione di spesa firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c);
sia rispettato l'importo globale della partecipazione del FEASR assegnato a ciascun tipo di intervento per l'intero periodo coperto dal piano strategico della PAC in questione;
le siano stati trasmessi i documenti da presentare conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2;
Le dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Riguardano anche gli importi di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. Tuttavia, se le spese di cui all'articolo 86, paragrafo 3, di tale regolamento non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del piano strategico della PAC conformemente all'articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso dei periodi successivi.
Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
Il termine per i pagamenti intermedi di cui al paragrafo 8 può essere interrotto, per tutto o parte dell'importo per il quale è richiesto il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data in cui è inviata la richiesta di informazioni fino al ricevimento delle informazioni richieste e ritenute soddisfacenti. Lo Stato membro può decidere un'estensione del periodo di interruzione per un ulteriore periodo di tre mesi.
Se lo Stato membro non risponde alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o se da essa risulta che le norme applicabili non sono state rispettate o che si è fatto un uso improprio dei Fondi dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma degli articoli da 39 a 42.
Articolo 33
Versamento del saldo e chiusura degli interventi di sviluppo rurale nel piano strategico della PAC
Articolo 34
Disimpegno automatico dei piani strategici della PAC
Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:
la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;
la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sull'attuazione del piano strategico della PAC; le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte degli interventi di sviluppo rurale del piano strategico della PAC.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio di ogni anno per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.
CAPO III
Disposizioni comuni
Articolo 35
Esercizio finanziario agricolo
Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Articolo 36
Divieto di doppio finanziamento
Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.
A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno:
da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione; o
dal medesimo piano strategico della PAC.
L'importo della spesa da indicare nella dichiarazione di spesa può essere calcolato su base proporzionale secondo il documento che specifica le condizioni del sostegno.
Articolo 37
Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori
Le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 possono essere finanziate dall'Unione solo se sono state effettuate da organismi pagatori riconosciuti e se:
sono state effettuate secondo le norme applicabili dell'Unione; o
in merito ai tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115:
corrispondono agli output comunicati; e
sono state effettuate secondo i sistemi applicabili di governance, senza estendersi alle condizioni di ammissibilità per singoli beneficiari di cui al piano strategico della PAC pertinente.
Articolo 38
Rispetto delle scadenze di pagamento
Articolo 39
Riduzione dei pagamenti mensili e intermedi
Articolo 40
Sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale
Per quanto riguarda i pagamenti intermedi di cui all'articolo 32, le dichiarazioni di spesa sono considerate inammissibili conformemente al paragrafo 7 di tale articolo.
La sospensione è applicata alle spese relative agli interventi oggetto della riduzione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, e l'importo da sospendere non supera la percentuale corrispondente alla riduzione applicata a norma dell'articolo 54, paragrafo 2. La Commissione rimborsa agli Stati membri gli importi sospesi o li riduce in modo permanente al più tardi mediante l'atto di esecuzione di cui all'articolo 54 relativamente all'anno per il quale i pagamenti sono stati sospesi. Tuttavia, se gli Stati membri dimostrano che sono state adottate le necessarie misure correttive, la Commissione può anticipare la revoca della sospensione con un atto di esecuzione distinto.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Articolo 41
Sospensione dei pagamenti in relazione al monitoraggio del rendimento pluriennale
Lo Stato membro interessato reagisce entro un termine di due mesi dalla richiesta della Commissione di un piano d'azione.
Entro un termine di due mesi dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione informa per iscritto, se del caso, tale Stato membro delle sue obiezioni in merito al piano d'azione presentato e ne chiede la modifica. Lo Stato membro interessato rispetta il piano d'azione, come accettato dalla Commissione, e i termini previsti per la sua esecuzione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono ulteriori norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, la richiesta di un piano d'azione da parte della Commissione per l'esercizio finanziario 2025 non dà luogo a una sospensione dei pagamenti prima dell'esame dell'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2026, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
La sospensione dei pagamenti di cui al primo comma è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese relative agli interventi che dovevano essere l'oggetto del piano d'azione suddetto.
La Commissione rimborsa gli importi sospesi se, in base all'esame dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) /2021/2115 o in base alla notifica volontaria effettuata nel corso dell'esercizio finanziario dallo Stato membro interessato in merito all'avanzamento del piano d'azione e delle misure correttive adottate per rimediare alla carenza, si sono compiuti progressi soddisfacenti verso gli obiettivi.
Se non si pone rimedio alla situazione entro la fine del dodicesimo mese successivo alla sospensione dei pagamenti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per ridurre definitivamente l'importo sospeso destinato allo Stato membro interessato.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
Prima di adottarli, la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Articolo 42
Sospensione dei pagamenti in relazione a carenze nei sistemi di governance
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla struttura dei piani d'azione nonché la procedura d'istituzione di tali piani. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
La sospensione è applicata secondo il principio di proporzionalità alle spese effettuate dallo Stato membro nelle quali sono state riscontrate le carenze, per un periodo, non superiore a 12 mesi, che sarà fissato negli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo. Se le condizioni della sospensione persistono, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ne proroghino la durata per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi complessivi. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui all'articolo 55 si tiene conto degli importi sospesi.
Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a rispondere entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Articolo 43
Contabilità separata
Articolo 44
Pagamento ai beneficiari
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:
anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;
anteriormente al 1o dicembre, versare anticipi fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 45
Entrate con destinazione specifica
Sono considerate «entrate con destinazione specifica» ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario:
per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38, 54 e 55 del presente regolamento e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all'articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell'Unione, interessi compresi;
per le spese del FEAGA, gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli articoli 12 e 14 regolamento (UE) 2021/2115;
gli importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottato nel quadro della PAC, esclusi gli interventi di sviluppo rurale, e in seguito incamerate; tuttavia, le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri;
gli importi definitivamente ridotti conformemente all'articolo 41, paragrafo 2.
Articolo 46
Misure di informazione
Fornisce informazioni coerenti, basate su dati concreti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, e delinea le azioni di comunicazione previste nel piano strategico pluriennale della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
attività intraprese su iniziativa della Commissione.
Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.
Nell'esecuzione delle attività di cui al primo comma, lettera b), la Commissione può essere assistita da esperti esterni.
Le misure di cui al primo comma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
Articolo 47
Altri poteri della Commissione relativi al presente capo
Se all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non è ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento finanziario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 del presente regolamento che integrano il presente regolamento con disposizioni sul metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Capo IV
Liquidazione contabile
Articolo 48
Approccio di audit unico
Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione ottiene garanzie dal lavoro degli organismi di certificazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, salvo se ha informato lo Stato membro interessato che non può fare affidamento sul lavoro di un dato organismo di certificazione per un determinato esercizio finanziario e, nella valutazione del rischio, tiene conto della necessità di procedere a audit della Commissione in tale Stato membro. La Commissione informa tale Stato membro dei motivi per cui non può fare affidamento sul lavoro dell'organismo di certificazione in questione.
Articolo 49
Controlli della Commissione
Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 o all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione può organizzare controlli negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare se:
le prassi amministrative rispettano le norme dell'Unione;
le spese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 del presente regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 trovano corrispondenza nei risultati dichiarati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione;
le spese corrispondenti alle misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 sono state effettuate e verificate secondo le norme applicabili dell'Unione;
i lavori dell'organismo di certificazione sono svolti conformemente all'articolo 12 e ai fini della sezione 2 del presente capo;
l'organismo pagatore rispetta le condizioni minime per il riconoscimento di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e se Stato membro applica correttamente le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4;
lo Stato membro interessato attua il piano strategico della PAC di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2115;
i piani d'azione di cui all'articolo 42 sono attuati correttamente.
Le persone autorizzate dalla Commissione ad effettuare controlli per suo conto o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di effettuare controlli non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone ai sensi del diritto dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento. A tali controlli possono partecipare agenti della Commissione o persone autorizzate dalla Commissione ad agire per suo conto.
Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
Articolo 50
Accesso alle informazioni
Articolo 51
Accesso ai documenti
Tali documenti e tali informazioni possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 3.
Se tali documenti e tali informazioni sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Articolo 52
Poteri della Commissione relativi ai controlli ai documenti e all'obbligo di informazione e cooperazione
Articolo 53
Relazione finanziaria annuale
Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma degli articoli 54 e 55.
Articolo 54
Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione
Tali atti di esecuzione non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell'articolo 55 del presente regolamento.
Articolo 55
Procedura di conformità
Tuttavia, per i tipi d'intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115 le esclusioni dal finanziamento dell'Unione di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano solo in caso di gravi carenze nel corretto funzionamento dei sistemi di governance degli Stati membri.
Il primo comma non si applica ai casi di inosservanza delle condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari figuranti nei piani strategici della PAC e nelle disposizioni nazionali.
In assenza di accordo, lo Stato membro interessato può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. La procedura è svolta da un organo di conciliazione. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni contenute nella relazione prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e giustifica l'eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.
Il rifiuto del finanziamento non riguarda:
le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, eseguite più di 24 mesi prima che la Commissione abbia notificato per iscritto le proprie risultanze allo Stato membro interessato;
le spese per interventi pluriennali che rientrano nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 2, o nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate;
le spese relative agli interventi di sviluppo rurale di cui all'articolo 6, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le risultanze rilevate.
Il paragrafo 4 non si applica in caso di:
aiuti concessi da uno Stato membro per il quale la Commissione ha avviato la procedura prevista all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo IV, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le proprie risultanze entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
Articolo 56
Disposizioni specifiche per il FEAGA
Articolo 57
Disposizioni specifiche per il FEASR
Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati ad altre operazioni di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC. Tuttavia, gli Stati membri possono riutilizzare interamente i fondi dell'Unione esclusi o recuperati solo per un'operazione di sviluppo rurale nell'ambito dei loro piani strategici della PAC e non possono riassegnarli a operazioni di sviluppo rurale che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.
Gli Stati membri deducono qualsiasi importo indebitamente versato in seguito a un'irregolarità irrisolta di un beneficiario, conformemente al presente articolo, da qualsiasi pagamento futuro a favore di detto beneficiario eseguito dall'organismo pagatore.
In deroga al paragrafo 1, secondo comma, per gli interventi di sviluppo rurale che ottengono aiuti da strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060, il contributo soppresso in seguito a un'inosservanza isolata può essere reimpiegato nell'ambito dello stesso strumento finanziario alle condizioni seguenti:
se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/1060, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
se l'inosservanza che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del fondo specifico come definito all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2021/1060 nell'ambito di un fondo di partecipazione quale definito all'articolo 2, punto 20), del medesimo regolamento, unicamente a favore di altri fondi specifici.
Articolo 58
Competenze di esecuzione relative alla possibile compensazione degli importi e alle forme delle notifiche
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla possibile compensazione degli importi derivanti dal recupero dei pagamenti indebiti nonché sulle forme delle notifiche e comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
TITOLO IV
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI
CAPO I
Norme generali
Articolo 59
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intese in particolare a:
accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
garantire una prevenzione efficace delle frodi, soprattutto nei settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente, tenendo conto dei costi e benefici e della proporzionalità delle misure;
prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione.
Per aiutare gli Stati membri a tale riguardo, la Commissione mette a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati per valutare i rischi presentati dai progetti, dai beneficiari, dai contraenti e dai contratti, garantendo nel contempo un onere amministrativo minimo e un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale strumento di estrazione dei dati può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'articolo 62. Entro il 2025 la Commissione presenta una relazione che valuta l'uso dello strumento unico di estrazione dei dati e la sua interoperabilità ai fini del suo utilizzo generalizzato da parte degli Stati membri.
Le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni se:
l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;
l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.
Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.
Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle norme dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a:
le procedure, i termini, lo scambio di informazioni, i requisiti per lo strumento di estrazione dei dati e le informazioni da raccogliere sull'identificazione dei beneficiari in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4;
le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 7.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 60
Norme sullo svolgimento dei controlli
Gli Stati membri assicurano lo svolgimento del livello di controlli necessario ad una gestione efficiente dei rischi per gli interessi finanziari dell'Unione. L'autorità pertinente costituisce il campione per i controlli a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale e una parte basata sul rischio.
I controlli non sono svolti a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.
Per quanto riguarda le misure di cui alla legislazione agricola, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare:
per la canapa di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;
per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato;
altre disposizioni sui controlli che gli Stati membri sono tenuti a svolgere per quanto riguarda le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 61
Inosservanza delle norme sugli appalti pubblici
Qualora l'inosservanza riguardi norme dell'Unione o norme nazionali sugli appalti pubblici, gli Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità.
Gli Stati membri provvedono a che la legittimità e la regolarità dell'operazione siano interessate solo fino al livello della parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata.
Articolo 62
Clausola di elusione
Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
Articolo 63
Compatibilità degli interventi ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo
Ai fini dell'applicazione degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al Titolo III, Capo III, Sezione 4, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali interventi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda:
il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
i controlli.
Articolo 64
Cauzioni
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme che assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e che:
specificano il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;
individuano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;
stabiliscono le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
stabiliscono le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;
stabiliscono le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni e il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche, nonché, nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;
le procedure per lo svincolo della cauzione;
le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO II
Sistema integrato di gestione e di controllo
Articolo 65
Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo
Ai fini del presente capo, s'intende per:
«domanda geospaziale», un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
«sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
«parcella agricola», un'unità, definita dagli Stati membri, di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE)2021/2115;
«sistema d'informazione geografica», un sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
«sistema di domanda automatica», un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri e sono messi a disposizione del beneficiario ove necessario.
Articolo 66
Elementi del sistema integrato
Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
un sistema di monitoraggio delle superfici;
un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
un sistema di controllo e di sanzioni;
se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Articolo 67
Conservazione e condivisione dei dati
I dati e la documentazione di cui al primo comma, relativi all'anno civile o alla campagna di commercializzazione in corso e ai precedenti dieci anni civili o dieci campagne di commercializzazione, sono accessibili alla consultazione tramite le banche dati digitali dell'autorità competente dello Stato membro.
I dati utilizzati per il sistema di monitoraggio delle superfici possono essere conservati come dati grezzi su un server esterno alle autorità competenti. Tali dati sono conservati su un server per almeno tre anni.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nell'anno 2013 o successivamente sono tenuti ad assicurare solo che i dati siano accessibili alla consultazione a decorrere dall'anno di adesione.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare solo che i dati e la documentazione relativi al sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), siano accessibili alla consultazione a decorrere dalla data di attuazione del sistema di monitoraggio delle superfici.
Articolo 68
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole:
identifichi in modo univoco ogni parcella agricola e le unità fondiarie con superfici non agricole ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
contenga i valori aggiornati sulle superfici ritenute dagli Stati membri ammissibili all'aiuto per gli interventi di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
consenta la corretta localizzazione delle parcelle agricole e delle superfici non agricole oggetto di domanda di pagamento;
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 69
Sistema di domanda geospaziale e sistema basato sugli animali
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 70
Sistema di monitoraggio delle superfici
Se la valutazione evidenzia carenze nel sistema, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, sono invitati dalla Commissione a elaborare un piano d'azione conformemente all'articolo 42.
La relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno civile di cui trattasi.
Articolo 71
Sistema di identificazione dei beneficiari
Il sistema di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2, assicura l'identificazione di tutte le domande presentate dallo stesso beneficiario.
Articolo 72
Sistema di controllo e di sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.
Articolo 73
Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
Articolo 74
Poteri delegati della Commissione relativa al sistema integrato
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102, che sono necessari a garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, e che integrano il presente regolamento con:
norme sulla valutazione della qualità di cui agli articoli 68, 69 e 70;
norme riguardanti il sistema di identificazione delle parcelle agricole, il sistema di identificazione dei beneficiari e il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui agli articoli 68, 71 e 73.
Articolo 75
Competenze di esecuzione relative agli articoli 68, 69 e 70
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;
le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70;
caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell'articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70, compresi i parametri dell'aumento graduale del numero di interventi nell'ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO III
Controllo delle operazioni
Articolo 76
Ambito di applicazione e definizioni relative al presente capo
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con un elenco degli interventi che, per progettazione ed esigenze di controllo, non sono adatti a controlli ex post supplementari mediante controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggetti a tali controlli a norma del presente capo.
Ai fini del presente capo si intende per:
«documento commerciale», l'insieme dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità, la corrispondenza in ordine all'attività professionale dell'impresa, e i dati commerciali in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché tali documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
«terzi», ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.
Articolo 77
Controlli ad opera degli Stati membri
Articolo 78
Controlli incrociati
L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;
raffronto con la contabilità dei flussi finanziari che determinano o derivano dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA;
verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
Articolo 79
Assistenza reciproca
Gli Stati membri si prestano, a richiesta, reciproca assistenza per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
se un'impresa o i terzi sono stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.
Articolo 80
Pianificazione e relazioni
Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
il piano di controllo di cui al paragrafo 1 nonché il numero di imprese che saranno sottoposte a controllo e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi ad esse imputabili;
una relazione dettagliata sull'applicazione del presente capo per il precedente periodo di controllo, compresi i risultati degli eventuali controlli effettuati a norma dell'articolo 79.
Articolo 81
Accesso all'informazione e controlli della Commissione
Articolo 82
Competenze di esecuzione relative al controllo delle operazioni
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:
l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 77 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario dei controlli;
l'esecuzione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 79;
il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b), e di ogni altra notifica necessaria nell'ambito del presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO IV
Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità
Articolo 83
Sistema di controllo della condizionalità
Gli Stati membri istituiscono un sistema al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 da parte delle categorie di beneficiari seguenti:
i beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
i beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
i beneficiari che ricevono sostegno ai sensi del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o del capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013.
I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2.
Ai fini del presente capo s'intende per:
«requisito», ogni singolo criterio di gestione obbligatorio previsto dal diritto dell'Unione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115 all'interno di un dato atto giuridico, sostanzialmente distinto da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto giuridico;
«atto giuridico», ogni singola direttiva o singolo regolamento di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115;
«ripetizione dell'inosservanza», l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso requisito o di una stessa norma nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.
Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri:
includono controlli in loco intesi a verificare se i beneficiari adempiono agli obblighi di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
possono decidere, secondo requisiti, norme, atti giuridici e campi di condizionalità in questione, di avvalersi dei controlli, compresi i controlli amministrativi, svolti nell'ambito dei sistemi di controllo applicabili al pertinente requisito, norma, atto giuridico o settore di condizionalità, purché l'efficienza dei suddetti controlli sia almeno pari a quella dei controlli in loco di cui alla lettera a);
laddove opportuno, possono impiegare tecniche di telerilevamento o il sistema di monitoraggio delle superfici ovvero altre pertinenti tecnologie in grado di assisterli nell'effettuazione dei controlli in loco di cui alla lettera a);
stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) da eseguire ogni anno in base a un'analisi dei rischi che:
tenga conto della struttura dell'azienda agricola e vi applichi fattori di ponderazione, del rischio intrinseco di inosservanza e, se del caso, della partecipazione dei beneficiari ai servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115
includono una componente casuale e
provvedono a che il campione copra almeno l'1 % dei beneficiari di cui al paragrafo 1, del presente articolo;
per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio ( 11 ), considerano l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio atta a soddisfare il requisito della percentuale minima di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
▼M2 —————
Articolo 84
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità
Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:
l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa di cui al primo comma non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.
Nei sistemi di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
includono norme sull'applicazione di sanzioni amministrative in caso di cessione di superficie agricola, di azienda agricola, o di parti di esse durante l'anno civile o gli anni in questione; tali norme si basano su una giusta ed equa ripartizione delle responsabilità per inadempienze tra cedenti e cessionari;
in deroga al paragrafo 1, possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa a un beneficiario per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza accertata e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;
provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:
l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;
l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.
Ai fini del primo comma, lettera a), per «cessione» si intende qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda agricola, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.
Articolo 85
Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Le sanzioni amministrative si basano sui controlli effettuati conformemente all'articolo 83, paragrafo 6.
Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di sensibilizzazione per fare in modo che i beneficiari siano informati in merito all’inosservanza constatata e alle eventuali misure correttive da adottare. Tale meccanismo include anche gli specifici servizi di consulenza aziendale di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115, il ricorso ai quali può essere reso obbligatorio per i beneficiari interessati.
In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 % dell'importo totale dei pagamenti di cui al paragrafo 1.
Articolo 86
Importi risultanti dalle sanzioni amministrative sulla condizionalità
Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dalle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 85.
CAPO V
Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità
Articolo 87
Sistema di controllo della condizionalità sociale
A tal fine gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell'ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 o al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, osservino gli obblighi di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.
Articolo 88
Sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità sociale
La notifica all'organismo pagatore è trasmessa esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte:
l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario;
l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario e situate nel territorio del medesimo Stato membro.
Nei loro sistemi di sanzione amministrative di cui all’articolo 87, paragrafo 1, gli Stati membri:
possono decidere di non applicare una sanzione amministrativa per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR; tuttavia, il beneficiario è informato in merito all'inosservanza e all'obbligo di adottare misure correttive per il futuro;
provvedono a che non sia irrogata alcuna sanzione amministrativa se:
l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore;
l'inosservanza è dovuta a un ordine di un'autorità pubblica.
Articolo 89
Applicazione e calcolo della sanzione amministrativa
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2. Le sanzioni amministrative comminate sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Le pertinenti disposizioni dell'articolo 85, paragrafi 2, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative.
TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Trasmissione delle informazioni
Articolo 90
Comunicazione di informazioni
Oltre ai loro obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento designati e riconosciuti:
l'atto di riconoscimento e, se del caso, l’atto di designazione;
la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento designato e riconosciuto);
ove rilevante, la revoca del loro riconoscimento;
per gli organismi di certificazione:
la denominazione;
l’indirizzo;
per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento designato e riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
per quanto riguarda il FEAGA, la stima del fabbisogno finanziario e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;
la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti.
Articolo 91
Riservatezza
A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
Articolo 92
Competenze di esecuzione relative alla trasmissione di informazioni
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
la forma, il contenuto, la periodicità, le scadenze e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;
la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori;
le relazioni di certificazione dei conti;
i nomi e i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento designati e riconosciuti e degli organismi di certificazione designati;
le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro degli interventi di sviluppo rurale;
le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 59;
le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché le scadenze e metodi di tale comunicazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO II
Uso dell'euro
Articolo 93
Principi generali
Tali prezzi e importi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.
Articolo 94
Tasso di cambio e fatto generatore
Il fatto generatore del tasso di cambio è:
l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla BCE nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da usare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
Articolo 95
Misure di salvaguardia e deroghe
Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
Qualora pratiche monetarie eccezionali relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 che integrano il presente regolamento con deroghe al presente capo, in particolare nei casi in cui uno Stato membro:
ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischi di provocare distorsioni negli scambi.
Articolo 96
Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro
CAPO III
Relazioni
Articolo 97
Relazione finanziaria annuale
Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.
CAPO IV
Trasparenza
Articolo 98
Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari
Ai fini del presente articolo s'intende per:
«operazione», misura, settore o tipo di intervento;
«costo totale dell'operazione», gli importi dei pagamenti corrispondenti a ogni misura, settore o tipo di intervento finanziati dal FEAGA o dal FEASR, percepiti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato; per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti ai tipi di intervento finanziati dal FEASR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, comprendente sia il contributo dell'Unione che il contributo nazionale;
«indicatore di ubicazione o geolocalizzazione dell'operazione», il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune.
Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.
Articolo 99
Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano
Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 98 e che tali dati possono essere trattati dagli organi di audit e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
In conformità delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dal suddetto regolamento e delle procedure applicabili per esercitarli.
Articolo 100
Competenze di esecuzione relative alla trasparenza
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, settore o tipo di intervento, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 98 e 99;
norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 99;
norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO V
Protezione dei dati personali
Articolo 101
Trattamento e protezione dei dati personali
TITOLO VI
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 102
Esercizio della delega
Articolo 103
Procedura di comitato
Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115. e dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 104
Abrogazione
Tuttavia:
l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi:
in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2022 e anteriormente;
per le misure attuate a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014 fino al 31 dicembre 2022;
per i regimi di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e
per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, ad eccezione degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda i beneficiari che sono soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 83 del presente regolamento;
l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e alle altre misure della PAC di cui al titolo II, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 attuate prima del 1 gennaio 2023;
l'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle entrate dichiarate nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione ( 13 );
il regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi in relazione alle spese relative agli impegni giuridici di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115. L'articolo 31 del presente regolamento, tuttavia, si applica alle spese comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE)2021/2115 e a tal fine è considerato un tipo di intervento.
Articolo 105
Disposizioni transitorie
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 102 necessari per garantire l'agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'articolo 104 del presente regolamento, a quelle previste dal presente regolamento, che integrano il presente regolamento con deroghe e supplementi alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Articolo 106
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a partire dal 1o gennaio 2023.
Tuttavia, l'articolo 16 si applica alle spese effettuate dal 16 ottobre 2022 per quanto riguarda il FEAGA.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (UE) n. 1306/2013 |
Presente regolamento |
Regolamento (UE) 2021/2115 |
Regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
— |
— |
Articolo 2 |
Articoli 2 e 3 |
— |
— |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
— |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
— |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
— |
— |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 7, paragrafo 6 |
— |
— |
— |
Articolo 8 |
Articolo 11 |
— |
— |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
— |
— |
Articolo 10 |
Articolo 37, lettera a) |
— |
— |
Articolo 11 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 12 |
— |
Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
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Articolo 14 |
— |
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Articolo 15 |
— |
— |
— |
Articolo 16 |
Articolo 14 |
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Articolo 17 |
Articolo 20 |
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Articolo 18 |
Articolo 21 |
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Articolo 19 |
Articolo 22 |
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Articolo 20 |
Articolo 23 |
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Articolo 21 |
Articolo 24 |
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— |
Articolo 22 |
Articolo 25 |
— |
— |
Articolo 23 |
Articolo 26 |
— |
— |
Articolo 24 |
Articolo 15 |
— |
— |
Articolo 25 |
Articolo 16 |
— |
— |
Articolo 26 |
Articolo 17 |
— |
— |
Articolo 27 |
Articolo 18 |
— |
— |
Articolo 28 |
Articolo 19 |
— |
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Articolo 29 |
— |
— |
— |
Articolo 30 |
Articolo 36 |
— |
— |
Articolo 31 |
Articolo 27 |
— |
— |
Articolo 32 |
Articolo 28 |
— |
— |
Articolo 33 |
Articolo 29 |
— |
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Articolo 34 |
Articolo 30 |
— |
— |
Articolo 35 |
Articolo 31 |
— |
— |
Articolo 36 |
Articolo 32 |
— |
— |
Articolo 37 |
Articolo 33 |
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— |
Articolo 38 |
Articolo 34 |
— |
— |
Articolo 39 |
Articolo 35 |
— |
— |
Articolo 40 |
Articolo 38 |
— |
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Articolo 41 |
Articolo 39 |
— |
— |
Articolo 42 |
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— |
— |
Articolo 43 |
Articolo 45 |
— |
— |
Articolo 44 |
Articolo 43, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 45 |
Articolo 46 |
— |
— |
Articolo 46 |
Articolo 43, paragrafo 2, e Articolo 47 |
— |
— |
Articolo 47 |
Articolo 49 |
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— |
Articolo 48 |
Articolo 50 |
— |
— |
Articolo 49 |
Articolo 51 paragrafi 1 e 2 |
— |
— |
Articolo 50 |
Articolo 51, paragrafo 3, e Articolo 52 |
— |
— |
Articolo 51 |
Articolo 53 |
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— |
Articolo 52 |
Articolo 55 |
— |
— |
Articolo 53 |
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Articolo 54 |
— |
— |
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Articolo 55 |
Articolo 56 |
— |
— |
Articolo 56 |
Articolo 57 |
— |
— |
Articolo 57 |
Articolo 58 |
— |
— |
Articolo 58 |
Articolo 59 |
— |
— |
Articolo 59 |
— |
— |
— |
Articolo 60 |
Articolo 62 |
— |
— |
Articolo 61 |
Articolo 63 |
— |
— |
Articolo 62 |
Articolo 60 |
— |
— |
Articolo 63, paragrafo 1, primo comma, e paragrafi da 2 a 5 |
— |
— |
— |
Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 61 |
— |
— |
Articolo 64 |
— |
— |
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Articolo 65 |
— |
— |
— |
Articolo 66 |
Articolo 64 |
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— |
Articolo 67 |
Articolo 65 |
— |
— |
Articolo 68 |
Articolo 66 |
— |
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Articolo 69, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 67, paragrafo 1, secondo comma |
— |
— |
Articolo 69, paragrafo 1, secondo comma |
— |
— |
— |
Articolo 69, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 67, paragrafo 1, quarto comma |
— |
— |
Articolo 69, paragrafo 2 |
Articolo 67, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 70 |
Articolo 68 |
— |
— |
Articolo 71 |
Articolo 73 |
— |
— |
Articolo 72 |
Articolo 69 |
— |
— |
Articolo 73 |
Articolo 71 |
— |
— |
Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 72 |
— |
— |
Articolo 74, paragrafi 2, 3 e 4 |
— |
— |
— |
Articolo 75 |
Articolo 44, paragrafi 2, 3 e 5 |
— |
— |
Articolo 76 |
Articolo 74 |
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Articolo 77 |
— |
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Articolo 78 |
Articolo 75 |
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Articolo 79 |
Articolo 76 |
— |
— |
Articolo 80 |
Articolo 77, paragrafi 1, 2 e 5 |
— |
— |
Articolo 81 |
Articolo 78, paragrafi 1, 2 e 3 |
— |
— |
Articolo 82, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 78, paragrafi 4 e 5 |
— |
— |
Articolo 82, paragrafi 3 e 4 |
— |
— |
— |
Articolo 83, paragrafo 1 |
Articolo 79 |
— |
— |
Articolo 83, paragrafi 2 e 3 |
— |
— |
— |
Articolo 84, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |
Articolo 80 |
— |
— |
Articolo 84, paragrafo 5 |
— |
— |
— |
Articolo 84, paragrafo 6 |
Articolo 77, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 85 paragrafi 1, 3 e 4 |
Articolo 83 |
— |
— |
Articolo 85, paragrafo 2 |
Articolo 77, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 86, paragrafo 1 |
Articolo 80, paragrafo 2, lettera b) |
— |
— |
Articolo 86, paragrafo 2 |
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— |
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Articolo 87 |
Articolo 81 |
— |
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Articolo 88 |
Articolo 82 |
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Articolo 89 |
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Articolo 90 bis |
Articolo 90 |
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Articolo 116 bis |
Articolo 91 |
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Articolo 12 |
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Articolo 92 |
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Articolo 12 |
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Articolo 93 |
— |
Articolo 12 |
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Articolo 94 |
— |
Articolo 14 |
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Articolo 95 |
— |
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Articolo 96 |
Articolo 83 |
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Articolo 97 |
Articolo 84 |
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— |
Articolo 98 |
— |
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Articolo 99 |
Articolo 85 |
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Articolo 100 |
Articolo 86 |
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— |
Articolo 101, paragrafo 1 |
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— |
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Articolo 101, paragrafo 2 |
Articolo 85, paragrafo 7 |
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Articolo 102 |
Articolo 90 |
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— |
Articolo 103 |
Articolo 91 |
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Articolo 104 |
Articolo 92 |
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Articolo 105 |
Articolo 93 |
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Articolo 106 |
Articolo 94 |
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Articolo 107 |
Articolo 95 |
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Articolo 108 |
Articolo 96 |
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Articolo 109 |
Articolo 97 |
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Articolo 110 |
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Articolo 128 |
— |
Articolo 111 |
Articolo 98, paragrafi 1, 2 e 3 |
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Articolo 112 |
Articolo 98, paragrafo 4 |
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Articolo 113 |
Articolo 99 |
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Articolo 114 |
Articolo 100 |
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— |
Articolo 115 |
Articolo 102 |
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— |
Articolo 116 |
Articolo 103 |
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— |
Articolo 117 |
Articolo 101 |
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— |
Articolo 118 |
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— |
Articolo 119 |
Articolo 104 |
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Articolo 119 bis |
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Articolo 120 |
Articolo 105 |
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Articolo 121 |
Articolo 106 |
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Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato III |
Allegato |
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( 1 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
( 6 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
( 8 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
( 9 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, p. 164).
( 11 ) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
( 12 ) ►C1 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (cfr. pag. 262 della presente Gazzetta ufficiale). ◄
( 13 ) Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).