9.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1381 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(3) |
Il galatto-oligosaccaride figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato. |
(4) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione (5) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare il livello d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è stato aumentato da 0,333 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (45,0 %). |
(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione (7) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare, l’uso del galatto-oligosaccaride è stato esteso ad altri alimenti, vale a dire i dolciumi a base di latte, i formaggi e i formaggi fusi, il burro e i grassi da spalmare. |
(7) |
Il 29 giugno 2020 la società GLNP BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del galatto-oligosaccaride agli alimenti a fini medici speciali quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia. |
(8) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 12 luglio 2021 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. |
(9) |
Il 28 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’estensione dell’uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento agli alimenti a fini medici speciali a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(10) |
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la modifica proposta è sicura alle condizioni d’uso proposte ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride. |
(11) |
Le informazioni fornite nella domanda e nel parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 71).
(6) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione, del 28 aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride (GU L 126 del 29.4.2022, pag. 10).
(8) EFSA Journal 2022; 20(3):7203.
ALLEGATO
Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al «galatto-oligosaccaride» è sostituita dalla seguente:
Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
|
«Galatto-oligosaccaride |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come rapporto kg di galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito) |
|
|
|
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
0,333 |
||||
Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia |
0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno) |
||||
Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
Conformemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati i prodotti, ma non più di 0,128 (corrispondente a un massimo di 8,25 g di galatto-oligosaccaride al giorno) |
||||
Latte |
0,020 |
||||
Bevande a base di latte |
0,030 |
||||
Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande) |
0,020 |
||||
Bevande sostitutive delle bevande a base di latte |
0,020 |
||||
Yogurt |
0,033 |
||||
Dessert a base di latte |
0,043 |
||||
Dessert congelati a base di latte |
0,043 |
||||
Bevande a base di frutta e bevande energetiche |
0,021 |
||||
Bevande sostitutive di un pasto per lattanti |
0,012 |
||||
Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,025 |
||||
Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,024 |
||||
Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
||||
Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,143 |
||||
Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia |
0,027 |
||||
Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi |
0,013 |
||||
Succhi |
0,021 |
||||
Ripieno per torte di frutta |
0,059 |
||||
Preparazioni a base di frutta |
0,125 |
||||
Barrette |
0,125 |
||||
Cereali |
0,125 |
||||
Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,008 |
||||
Dolciumi a base di latte |
0,05 |
||||
Formaggi e formaggi fusi |
0,1 |
||||
Burro e grassi da spalmare |
0,1». |