9.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 207/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1381 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

Il galatto-oligosaccaride figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato.

(4)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti, comprese le formule per lattanti e le formule di proseguimento quali definite dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione (5) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare il livello d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride negli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia, è stato aumentato da 0,333 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (33,3 %) a 0,450 kg di galatto-oligosaccaride/kg di integratore alimentare (45,0 %).

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione (7) ha modificato le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. In particolare, l’uso del galatto-oligosaccaride è stato esteso ad altri alimenti, vale a dire i dolciumi a base di latte, i formaggi e i formaggi fusi, il burro e i grassi da spalmare.

(7)

Il 29 giugno 2020 la società GLNP BV («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso del galatto-oligosaccaride agli alimenti a fini medici speciali quali definiti dal regolamento (UE) n. 609/2013 destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia.

(8)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 12 luglio 2021 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride.

(9)

Il 28 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell’estensione dell’uso del galatto-oligosaccaride quale nuovo alimento agli alimenti a fini medici speciali a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (8), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che la modifica proposta è sicura alle condizioni d’uso proposte ed è pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del galatto-oligosaccaride.

(11)

Le informazioni fornite nella domanda e nel parere dell’Autorità presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/900 della Commissione, del 3 giugno 2021, che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «galatto-oligosaccaride» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 71).

(6)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/684 della Commissione, del 28 aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento galatto-oligosaccaride (GU L 126 del 29.4.2022, pag. 10).

(8)   EFSA Journal 2022; 20(3):7203.


ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al «galatto-oligosaccaride» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Galatto-oligosaccaride

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come rapporto kg di galatto-oligosaccaride/kg del prodotto alimentare finito)

 

 

 

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE

0,333

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia

0,450 (corrispondenti a 5,4 g di galatto-oligosaccaride/porzione; massimo tre porzioni/giorno fino a un massimo di 16,2 g/giorno)

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Conformemente alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati i prodotti, ma non più di 0,128 (corrispondente a un massimo di 8,25 g di galatto-oligosaccaride al giorno)

Latte

0,020

Bevande a base di latte

0,030

Sostituti di un pasto per il controllo del peso (sotto forma di bevande)

0,020

Bevande sostitutive delle bevande a base di latte

0,020

Yogurt

0,033

Dessert a base di latte

0,043

Dessert congelati a base di latte

0,043

Bevande a base di frutta e bevande energetiche

0,021

Bevande sostitutive di un pasto per lattanti

0,012

Succhi per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,025

Bevande a base di yogurt per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,024

Dessert per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,027

Spuntini per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,143

Cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia

0,027

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

0,013

Succhi

0,021

Ripieno per torte di frutta

0,059

Preparazioni a base di frutta

0,125

Barrette

0,125

Cereali

0,125

Formule per lattanti e formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,008

Dolciumi a base di latte

0,05

Formaggi e formaggi fusi

0,1

Burro e grassi da spalmare

0,1».


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